0.741.21

^^CS **13** 527; FF **1934** II 561 ediz. ted. II 576 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione su l’unificazione della segnalazione stradale

Conchiusa a Ginevra il 30 marzo 1931<br />Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 1934[^2]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 ottobre 1934<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 19 aprile 1935

Le alte Parti contraenti,

animate dal desiderio di aumentare la sicurezza del traffico su strada e di facilitare la circolazione internazionale con un sistema uniforme di segnalazione stradale,

hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--1}
Le alte Parti contraenti adottano il sistema internazionale di segnalazione stradale descritto nell’allegato alla presente Convenzione e si impegnano a introdurlo o a farlo introdurre più presto possibile in quei loro territori cui si applica la presente Convenzione.[^3]A questo scopo esse procederanno al collocamento dei segnali che sono previsti nell’allegato menzionato, man mano che dovranno essere collocati segnali nuovi o rinnovati quelli attualmente esistenti. La sostituzione completa dei segnali non conformi al sistema internazionale sarà compiuta al più tardi in un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, per ciascuna delle alte Parti contraenti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--2}
Le alte Parti contraenti si impegnano a sostituire o a far sostituire a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i segnali che, pur presentando le caratteristiche di un segnale del sistema internazionale, servirebbero a dare un’indicazione differente.[^4]

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--3}
I segnali descritti e riprodotti nell’allegato saranno, per quanto possibile, i soli segnali collocati sulle strade per la polizia della circolazione.

Qualora fosse necessario di introdurre qualche altro segnale, questo, con le sue caratteristiche generali di forma e di colore, dovrebbe entrare nel sistema delle categorie previste nell’allegato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--4}
Le alte Parti contraenti eviteranno di collocare sulla strada pubblica tavole od iscrizioni che possono essere scambiate per segnali regolamentari o rendere più difficile la loro lettura.[^5]Esse si opporranno, per quanto è in loro potere, a che siffatte tavole ed iscrizioni vengano collocate lungo la strada pubblica.

Le alte Parti contraenti, allo scopo di assicurare tutta l’efficacia della segnalazione, si sforzeranno di limitare al minimo necessario il numero dei segnali regolamentari.

Le alte Parti contraenti si opporranno a che sui segnali regolamentari venga apposta qualche iscrizione estranea all’oggetto di questi ultimi e che esse giudicassero atta a diminuirne la visibilità o ad alterarne il carattere.[^6]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--5}
Qualora sorgesse controversia tra due o più Parti contraenti circa la interpretazione o l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la controversia non potesse venir regolata direttamente tra le Parti, essa sarà sottoposta per parere consultivo alla commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito della Società delle Nazioni[^7].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--6}
Ciascuna delle alte Parti contraenti può dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione che, accettando la presente Convenzione, essa non assume alcun obbligo per quanto concerne l’insieme o una parte qualsiasi delle sue colonie, protettorati e territori d’oltre mare o di territori posti sotto la sua alta signoria o il suo mandato; in questo caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori menzionati in detta dichiarazione.

Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà ulteriormente notificare al Segretario generale della Società della Nazioni[^8]che essa intende applicare la presente Convenzione all’insieme o a una parte qualsiasi dei territori che furono oggetto della dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In questo caso la Convenzione si applicherà a tutti i territori che furono oggetto della notificazione, sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto detta notificazione.

Parimenti, ciascuna delle alte Parti contraenti potrà in qualsiasi tempo, scaduto il termine di otto anni menzionato nell’articolo 15, dichiarare che essa intende far cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o a una parte qualsiasi delle sue colonie, protettorati e territori di oltre mare e di territori collocati sotto la sua alta signoria o il suo mandato; in questo caso la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione, un anno dopo che il Segretario generale avrà ricevuto detta dichiarazione.

Il Segretario generale comunicherà a tutti i membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri menzionati nell’articolo 7 le dichiarazioni e notificazioni ricevute in virtù del presente articolo.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--7}
La presente Convenzione, di cui fanno egualmente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data d’oggi.

Essa potrà essere firmata, fino al 30 settembre 1931, in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro rappresentato alla Conferenza che ha stabilito la presente Convenzione o a cui il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato copia della presente Convenzione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--8}
La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli atti di ratificazione saranno depositati presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati all’articolo 7.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--9}
A contare dal 1° ottobre 1931, potrà essere fatta adesione alla presente Convenzione in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi altro Stato non membro indicato nell’articolo 7.

Gli atti di adesione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni[^9]che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati in detto articolo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--10}
Ciascuna delle alte Parti contraenti può subordinare l’effetto delle sue ratificazioni o della sua adesione alle ratificazioni o adesioni dì uno o più membri della Società delle Nazioni o Stati non membri designati da essa nell’atto di ratificazione o di adesione.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--11}
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni[^10]avrà ricevuto le ratificazioni o adesioni date in nome di cinque membri della Società delle Nazioni o di Stati non membri. Le ratificazioni o adesioni il cui effetto è subordinato alla condizione prevista all’articolo precedente, non saranno contate in questo numero sino a che detta condizione non si verifichi.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--12}
Le ratificazioni o adesioni avvenute dopo entrata in vigore la Convenzione produrranno i loro effetti dopo sei mesi, sia a contare dalla data a cui furono ricevute dal Segretario generale della Società delle Nazioni[^11], sia a contare dalla data a cui si verificano le condizioni previste nell’articolo 10.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--13}
Qualsiasi alta Parte contraente potrà in ogni tempo proporre di introdurre nell’allegato alla presente Convenzione le modificazioni o le aggiunte che le parranno utili. La proposta sarà presentata al Segretario generale della Società delle Nazioni[^12]e comunicata da esso a tutte le alte Parti contraenti e se essa viene accettata da tutte le alte Parti contraenti (comprese quelle che avessero depositato ratificazioni o adesioni che non fossero ancora diventate effettive), l’allegato alla presente Convenzione sarà modificato in modo corrispondente.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--14}
Dopo che la presente Convenzione sarà stata in vigore per la durata di otto anni, ne potrà essere domandata la revisione in qualsiasi epoca da tre almeno delle alte Parti contraenti.

La domanda di cui si tratta al capoverso precedente deve essere presentata al Segretario generale della Società delle Nazioni[^13], che la notificherà alle altre Parti contraenti e ne informerà il Consiglio della Società delle Nazioni.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--15}
Scorso un termine di otto anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, essa potrà venir denunciata da qualsiasi delle alte Parti contraenti.

La denuncia sarà fatta in forma di notificazione scritta diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni[^14], che informerà tutti i membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri indicati nell’articolo 7.

La denuncia produrrà i suoi effetti dopo un anno a contare dalla data a cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale e non sarà operante che per quanto concerne il membro della Società o lo Stato non membro in nome di cui essa sarà stata fatta.

Se, in seguito a denunce simultanee o successive, il numero dei membri della Società e Stati non membri, vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione, è ridotto a un numero inferiore a cinque, la Convenzione cesserà d’essere in vigore.

*In fede di che,* i plenipotenziari menzionati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il trenta marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni[^15], di cui copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i membri della Società e agli Stati non membri menzionati all’articolo 7.(Seguono le firme)

Il sistema internazionale di segnalazione stradale comprende le categorie di segnali definite qui appreso. Quando i colori da usarsi sono facoltativi, resta inteso che, in uno stesso Stato, essi devono essere, salvo motivi eccezionali, dappertutto gli stessi per il medesimo segnale.
### **I.** Segnali di pericolo {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--annex-1}
I segnali di questa categoria devono essere di forma triangolare. Essi hanno per scopo di avvertire il conducente che va incontro ad un pericolo. Comprendono:
1. I segnali istituiti dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926[^16]per la circolazione degli autoveicoli (N. da 1 a 5 e 7 della tavola I);
2. Un segnale destinato a indicare i pericoli che non siano quelli previsti nel N. 1 precedente. Questo segnale consiste in un triangolo pieno, con la punta rivolta in alto, recante nel centro una sbarra verticale (N. 6 della tavola I).
 Allorché le condizioni atmosferiche impediscono l’uso della tavola triangolare piena, essa può essere vuota; in questo caso non può recare la sbarra verticale (N. 7 della tavola I).
 Il segnale va posto perpendicolarmente alla strada, ad una distanza dall’ostacolo che non deve essere inferiore a 150 metri né superiore a 250 metri, a meno che la configurazione del luogo non lo impedisca. Allorché la distanza dal segnale all’ostacolo è notevolmente inferiore a 150 metri devono essere prese delle disposizioni speciali.
3. Un segnale di precedenza (N. 8 della tavola I). Questo segnale, che consiste in un triangolo pieno, con la punta rivolta in basso, indica al conducente ch’esso deve cedere il passo al veicolo circolante sulla via su cui va a sboccare. Questo segnale va collocato ad una distanza conveniente da determinarsi secondo le circostanze.

Non sono compresi nelle disposizioni precedenti i segnali collocati in vicinanza immediata dei passaggi a livello delle ferrovie (croce di Santo Andrea, ecc.), ai quali non si riferiscono le disposizioni della Convenzione.
### **II.** Segnali indicanti una prescrizione da osservare {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--annex-1I}
I segnali di questa categoria devono avere la forma di un disco. Essi indicano un divieto oppure un obbligo da osservare, emanati da autorità competenti.

A. Segnali di divieto

In questi segnali il*color rosso deve predominare* nettamente e far risaltare la forma generale del segnale. Gli altri colori sono facoltativi, salvo le prescrizioni indicate qui appresso.

a) *Circolazione vietata a tutti i veicoli:* disco rosso con parte centrale circolare di color bianco o giallo chiaro (N. 1 della tavola II).
b) *Senso vietato, o entrata vietata:* disco rosso con sbarra orizzontale di color bianco o giallo-chiaro (N. 2 della tavola II).
c) *Divieto di passaggio per certe categorie di veicoli:* va usato il segnale a) indicando per mezzo di una figura conveniente, da collocarsi nella parte centrale di color bianco o giallo-chiaro, la categoria dei veicoli colpiti dal divieto (N. 3 a 5 della tavola II).
d) *Limitazione dipeso:* per vietare il passaggio di veicoli che superino un certo peso, il numero, indicante in tonnellate il peso limite, va iscritto nella parte centrale di color bianco o giallo-chiaro dei segnali a o c (N. 6 e 7 della tavola II).
e) *Limitazione della velocità:* per vietare la velocità superiore a un limite determinato, il numero che esprime questo limite in chilometri orari va iscritto nella parte centrale bianca o giallo-chiara del segnale a (N. 8 della tavola II).
f) *Divieto di sosta:* questo segnale indica che ogni sosta è vietata dal lato della via pubblica dove è collocato il segnale. La parte centrale del disco è azzurra, circondata da un largo orlo rosso ed è spaccata da una banda trasversale rossa (N. 9 della tavola II). Il segnale può essere completato con indicazioni quali: le ore durante cui le soste sono vietate, ecc.
g) *Divieto di posteggio:* disco rosso con parte centrale circolare di color bianco o giallo-chiaro recante la lettera P attraversata da una banda rossa (N. 10 della tavola II).

B. Segnali indicanti un obbligo

h) *Senso obbligatorio:* questo segnale indica, per mezzo di una freccia, la direzione che i veicoli devono seguire conformandosi a prescrizioni regolamentari (N. 11 della tavola II). La scelta dei colori è facoltativa, a condizione che il color rosso non predomini mai e ch’esso sia del tutto escluso se il disco ha il fondo di color azzurro (allo scopo di evitare qualsiasi confusione col segnale f).
i) *Fermata in prossimità di un posto di dogana:* questo segnale indica la vicinanza di un posto di dogana dove si deve fermare.
 Esso consiste in un disco rosso con parte centrale circolare di color bianco o giallo-chiaro con una sbarra orizzontale di color scuro. La parola «Dogana» è iscritta sul disco nelle lingue nazionali dei due paesi limitrofi o almeno nella lingua del paese dov’è collocato il segnale (N. 12 della tavola II).
### **III.** Segnali di semplice indicazione {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--annex-1II}
I segnali di questa categoria devono avere forma rettangolare. La scelta dei colori è facoltativa, restando stabilito che il color rosso non deve in nessun caso predominare.

a) *Segnale di posteggio permesso:* questo segnale indica i luoghi che possono servire da posteggio al veicolo. Esso consiste in una tavola rettangolare, di preferenza azzurra, recante la lettera P. Essa può, inoltre, recare iscrizioni che diano indicazioni complementari come: tempo durante il quale è permesso il posteggio (N. 1 della tavola III).
b) *Segnale di precauzione:* questo segnale indica che i conducenti di veicoli devono procedere con particolare cautela a motivo del pericolo a cui possono esporre altri utenti della strada (p.e. avvicinandosi ad una scuola, a un’officina, ecc.).
 Questo segnale consiste in un rettangolo con fondo di color scuro in cui è iscritto un triangolo equilatero di color bianco o giallo-chiaro (N. 2 della tavola III).
 Può essere aggiunta un’iscrizione o una figura a precisare il significato del segnale.
c) *Segnale indicante un posto di soccorso:* questo segnale indica la prossimità di un posto di soccorso organizzato da un’associazione ufficialmente riconosciuta. E raccomandato di formarlo con un rettangolo di cui il lato minore, quello orizzontale, abbia la lunghezza di due terzi di quello maggiore: il fondo della tavola sarà di color scuro con orlo bianco; il centro della tavola recherà, in un quadrato bianco di m 0,30 almeno di lato, un emblema conveniente (ad es. i N. 3 e 3bis della tavola III).
d) *Segnale indicatore di località e d’orientamento:* questo segnale indica sia una località, sia la direzione verso una o più località con o senza menzione della distanza. Quando indica direzione, uno dei lati minori del rettangolo può essere sostituito con una freccia (ad es. i N. 4 e 5 della tavola III).
### Tavole da I a III {#annex_u1/lvl_u4}

### Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 1993 {#annex_u1/lvl_u5}
| Stati partecipanti | | | Ratificazione o adesione | | | | Entrata in vigore | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | | | 21 agosto | | 1936 | | 21 febbraio | | 1937 |
| Egitto | | | 10 giugno | | 1940 | | 10 dicembre | | 1940 |
| Francia* | | | 11 ottobre | | 1934 | | 11 aprile | | 1935 |
| Algeria | | | 22 luglio | | 1935 | | 22 gennaio | | 1936 |
| Italia | | | 25 settembre | | 1933 | | 16 luglio | | 1934 |
| Lussemburgo | | | 9 aprile | | 1936 | | 9 ottobre | | 1936 |
| Monaco | | | 19 gennaio | | 1932 | | 16 luglio | | 1934 |
| Paesi Bassi (col Surinam e Curaçao | | | 16 gennaio | | 1934 | | 16 luglio | | 1934 |
| Indie olandesi* | | | 29 gennaio | | 1940 | | 29 luglio | | 1940 |
| Polonia | | | 5 aprile | | 1934 | | 5 ottobre | | 1934 |
| Portogallo | | | 18 aprile | | 1932 | | 16 luglio | | 1934 |
| Romania | | | 19 giugno | | 1935 | | 19 dicembre | | 1935 |
| Russia | | | 23 luglio | | 1035 | | 23 gennaio | | 1936 |
| Spagna | | | 18 luglio | | 1933 | | 16 luglio | | 1934 |
| Svizzera | | | 19 ottobre | | 1934 | | 19 aprile | | 1935 |
| Svezia | | | 25 febbraio | | 1938 | | 25 agosto | | 1938 |
| Turchia | | | 15 ottobre | | 1936 | | 15 aprile | | 1937 |
| Ungheria | | | 8 gennaio | | 1937 | | 8 lugli | | 1937 |
| * | Riserve, vedi qui di seguito. | | | | | | | | |
### Riserve {#annex_u1/lvl_u6}
Francia

«Dichiaro che, con la mia firma, la Francia non assume alcun obbligo per quanto concerne l’Algeria, le colonie i protettorati e territori sotto mandato».

Indie olandesi

«Visto il carattere speciale delle strade alle Indie olandesi, il Governo dei Paesi Bassi si riserva il diritto di collocarvi i segnali di pericolo menzionati nell’Allegato di que sta Convenzione al paragrafo 1, N. 2, a una distanza dall’ostacolo che non è inferiore a 60 metri senza prendere disposizioni speciali».

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **50** 1534
[^3]: Ora: vedi l’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS  **741.21** ).
[^4]: Ora: vedi l’art. 117 dell’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS  **741.21** ).
[^5]: Ora: vedi gli art. 95 a 100 dell’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS  **741.21** ).
[^6]: Ora: vedi gli art. 95 a 100 dell’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS  **741.21** ).
[^7]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).
[^8]: Vedi la nota all’art. 5.
[^9]: Vedi la nota all’art. 5.
[^10]: Vedi la nota all’art. 5.
[^11]: Vedi la nota all’art. 5.
[^12]: Vedi la nota all’art. 5.
[^13]: Vedi la nota all’art. 5.
[^14]: Vedi la nota all’art. 5.
[^15]: Vedi la nota all’art. 5.
[^16]: RS  **0.741.11**