0.725.151

RU **1959** 1387; FF **1958** 1222

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio d’una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo

Conchiusa il 23 maggio 1958<br />Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1958[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 giugno 1959<br />Entrata in vigore il 13 giugno 1959

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica Italiana,

riconoscendo che il traforo d’una galleria stradale, la quale congiunga, a traverso il massiccio del Gran San Bernardo, i luoghi di Bourg Saint Pierre e Saint‑Rhémy, sarebbe di natura tale da migliorare le comunicazioni tra i due Paesi, hanno risolto di conchiudere a tale scopo una convenzione e per tanto hanno nominato loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--1}
Le Alte Parti contraenti convengono di permettere lo stabilimento di una via di comunicazione tra il territorio svizzero e quello italiano, mediante una galleria sotto il Gran San Bernardo. A tale scopo, esse si obbligano di far concedere dalle autorità competenti, ciascuna secondo la competenza spettantele, alle due società previste nel primo capoverso dell’articolo seguente, l’esecuzione del traforo della galleria del Gran San Bernardo, sul fondamento del progetto tecnico da approvarsi dalle autorità competenti dei due Stati. Esse si obbligano, inoltre, a far concedere l’esercizio della galleria all’impresa unica, prevista nel capoverso 2 dell’articolo seguente.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--2}
La costruzione dell’opera designata nell’articolo 1 sarà commessa a una società svizzera e a una società italiana, ciascuna delle quali eseguirà la metà dell’intera lunghezza della galleria conformemente alle norme stabilite dalle medesime, laddove la costruzione dei due tratti stradali d’accesso sarà impresa da entrambe le società sul territorio nazionale di ciascuna.

L’esercizio dell’opera designata nell’articolo 1 sarà assunto da un’impresa unica istituita in forma di società anonima dalle due società menzionate nel capoverso 1 del presente articolo, ciascuna delle quali sottoscriverà la metà del capitale sociale.

La società anonima, di cui al capoverso 2 del presente articolo, avrà la sede legale in Svizzera. Il suo consiglio d’amministrazione, gli altri organi amministrativi e la direzione sua si comporranno, per una metà, di nazionali svizzeri, domiciliati in Svizzera e, per l’altra metà, di nazionali italiani.

Il presidente del consiglio d’amministrazione, nominato per cinque anni, sarà alternativamente svizzero e italiano.

La sua voce sarà preponderante.

Il personale d’esercizio e di manutenzione comprenderà d’ordinario, per ciascun ufficio, altrettanti Svizzeri quanti Italiani.

Il personale addetto alla ventilazione potrà, nondimeno, essere composto di tecnici che la società è libera d’assumere secondo che le aggrada, senz’essere vincolata per la norma del capoverso precedente.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--3}
I Governi svizzero e italiano converranno delle disposizioni della concessione, da accordarsi dalle autorità competenti dei due Stati, dei capitoli d’oneri a essa attenenti e di ogni mutamento nelle concessioni.

Essi si prenderanno cura di stabilire, dall’una e dall’altra parte, delle disposizioni quanto più analoghe sia possibile e, successivamente, di nulla innovare nelle medesime, se non di comune consenso.

Le concessioni dureranno settant’anni a contare dalla data convenuta, dopo la consegna dei lavori, tra il Governo svizzero e il Governo italiano.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--4}
Scadute le concessioni, la galleria diverrà proprietà comune e indivisibile dei due Stati, o degli enti pubblici che ciascun Stato designerà secondo la sua legislazione, e sarà esercitata in comune, con parità di diritti e di oneri.

Le norme particolari concernenti la gestione saranno precedentemente stabilite in un accordo tra le due Parti contraenti.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--5}
Le acque e i minerali utili, trovati nel costruire l’opera, saranno attribuiti secondo la legislazione dello Stato sul territorio del quale fosse fatta la scoperta, qualunque sia stata la società inventrice.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--6}
La riscossione dei pedaggi da parte della società concessionaria, per il transito della galleria, sarà disciplinata negli atti di concessione da accordarsi dalle autorità competenti dei due Stati.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--7}
Il confine italo‑svizzero, nell’interno della galleria, sarà determinato dall’intersezione dell’asse della medesima con la verticale calata da un punto del tracciato del confine superficiale.

La Commissione permanente per la manutenzione del confine italo‑svizzero riceverà dai due Governi l’incarico d’eseguire le operazioni necessarie alla determinazione e al segnamento del confine nell’interno della galleria.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--8}
Le questioni doganali, di polizia, monetarie, fiscali e sociali, attenenti alla costruzione e all’esercizio della galleria saranno regolate in accordi particolari, conchiusi tra il Governo svizzero e il Governo italiano.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--9}
Come la presente convenzione sia entrata in vigore, le alte Parti contraenti istituiranno una Commissione mista, composta di quattro commissari svizzeri e di quattro italiani, i quali potranno farsi assistere da periti. Il presidente, scelto alternativamente tra i commissari svizzeri e quelli italiani, sarà designato dalla Commissione; la sua voce non è preponderante. La Commissione mista avrà l’ufficio di vegliare all’applicazione della presente convenzione e alla composizione di tutte le difficoltà che ne derivassero.

Le controversie che sorgessero, nella Commissione mista, tra le delegazioni svizzera e italiana saranno rimesse ai due Governi.

Ogni anno, la Commissione mista presenterà ai due Governi un resoconto sulle sue attività, corredato dei documenti giustificativi.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--10}
Le controversie tra i due Governi circa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione saranno composte secondo che dispone il trattato del 20 settembre 1924[^3]di conciliazione e regolamento giudiziario tra la Svizzera e l’Italia.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.725.151--11}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati in Roma.

Essa entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 23 maggio 1958, in due esemplari originali, in lingua francese.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica Italiana: |
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| J. de Rham | Maurilio Coppini |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1959**  1385
[^3]: RS  **0.193.414.54**