0.721.809.454.2

RU **1955** 617

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Svizzera e l’Italia concernente la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei

Conchiuso il 18 giugno 1949<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 aprile 1955<br />Entrato in vigore il 23 aprile 1955

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica Italiana,

ai quali è stata presentata una domanda di concessione di forze idrauliche del Reno di Lei e di altri corsi d’acqua situati nel bacino dell’Averserrhein, in Svizzera, da parte della Società anonima «Rhätische Werke für Elektrizität», a Thusis (Tosanna), e, in Italia, da parte della Società anonima «Edison», a Milano,

hanno riconosciuto che il progetto presentato, inteso a mettere in valore, in un solo ed unico impianto, le forze idrauliche di sezioni dì corsi d’acqua svizzere ed italiane, assicura la razionale utilizzazione di tali forze, ma che la sistemazione di queste forze e la loro utilizzazione, attuabili solo ad opera di un’impresa unica, debbano formare oggetto di un accordo internazionale che tenga conto delle differenze esistenti nelle rispettive legislazioni dei due Stati.

Hanno per conseguenza convenuto essere opportuno per i due Governi di far procedere da un concessionario unico alle opere necessarie per la sistemazione e l’utilizzazione delle forze idrauliche e di ripartire tra loro l’energia disponibile, lasciando in seguito libera ciascuna delle parti di utilizzare a suo piacimento e secondo i principi della rispettiva legislazione, l’energia di cui può in tal modo disporre.

A tale scopo, hanno risolto di conchiudere un accordo ed hanno nominato come loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--1}
Il concessionario dei due Governi costruirà sul Reno di Lei, a circa 3 km a monte della confluenza di questo corso d’acqua con l’Averserrhein, una grande diga per la creazione dì un serbatoio nella Valle di Lei. Negli atti di concessione sarà fissata la quota assoluta del livello del massimo invaso.

Nel serbatoio saranno accumulati i deflussi naturali del Reno di Lei, le acque derivate dall’Averserrhein, dal Madriserrhein e dall’Emetbach, addotte mediante una condotta sotterranea, come pure quelle pompate da un bacino di compensazione presso Innerferrera.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--2}
La diga sarà costruita in modo da offrire la massima sicurezza. Saranno previste aperture sufficienti per lo smaltimento delle piene. Dovranno inoltre essere eseguite speciali opere di scarico che permettano di abbassare il livello del bacino di accumulazione o di vuotarlo rapidamente.

La centrale idroelettrica sarà costruita presso Innerferrera dove l’acqua sarà restituita all’Averserrhein.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--3}
Il progetto d’esecuzione delle opere sarà allestito a cura del concessionario; esso comprenderà le disposizioni previste per la sostituzione dei terreni che saranno sommersi dal serbatoio, allo scopo di ripristinare l’economia rurale della regione. Tale progetto sarà sottoposto, con tutti i documenti giustificativi utili, ai due Governi e potrà essere eseguito solo dopo che questi si siano dichiarati d’accordo sulla sua approvazione. 1 proprietari interessati saranno sentiti in precedenza.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--4}
I due Governi si riservano espressamente di esercitare di concerto il controllo dei lavori e il diritto di autorizzare o di prescrivere, di comune accordo, ove occorra, qualsiasi modificazione del progetto precedentemente approvato o delle opere eseguite.

Il concessionario deve provvedere all’esercizio e alla manutenzione di tutte le opere.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--5}
Tenuto conto delle acque e della pendenza utilizzabile sul rispettivo territorio, essi hanno convenuto che le forze idrauliche messe in valore nella centrale di Innerferrera spettano nella proporzione del 70% alla Svizzera e del 30% all’Italia.

Ciascuna delle parti avrà diritto, in tale proporzione, all’energia elettrica prodotta dalla centrale e potrà disporne nella forma e nelle condizioni che riterrà utili.

L’energia spettante all’Italia e prodotta in territorio svizzero, sarà da parte della Svizzera, esente da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubbico, in modo che possa essere liberamente trasportata in Italia così come se fosse, per ogni aspetto, prodotta in territorio italiano. L’installazione, l’esercizio e la manutenzione d’impianti elettrici per il trasporto dell’energia a destinazione dell’Italia rimangono tuttavia, in territorio svizzero, sottoposti alla legislazione svizzera in materia.

L’energia attribuita a ciascuno dei due Stati potrà essere esportata nell’altro Stato conformemente alle disposizioni legali vigenti nello Stato esportatore. Resta inteso che quello dei due Stati che non potesse utilizzare sul suo territorio l’energia attribuitagli, non ostacolerà l’esportazione sul territorio dell’altro Stato dell’energia in tal modo disponibile.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--6}
I diritti d’utilizzazione della forza idraulica saranno concessi, per il territorio dei due Stati, dalle rispettive autorità competenti.

Tuttavia, le due concessioni dovranno essere basate su piani identici e le condizioni da esse poste dovranno essere fissate in modo concordante su tutti i punti concernenti gli interessi dei due Stati, che dovranno quindi essere regolati in modo uniforme.

Tale concordanza è segnatamente necessaria per quanto concerne il concessionario, i termini per l’inizio dei lavori, la messa in servizio dell’impianto, il riscatto, la riversione e la fine della concessione, come pure il suo eventuale rinnovamento. Resta inteso che il concessionario sarà, per tutta la durata della concessione, una società anonima con sede nella Svizzera; tale società eleggerà inoltre il domicilio in Italia.

Le concessioni verranno a scadenza il 31 dicembre dell’ottantesimo anno, a contare dalla data che sarà fissata dai due Governi per la messa in servizio dell’impianto.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--7}
I due Governi si comunicheranno le loro decisioni intorno agli atti di concessione; questi ultimi avranno effetto soltanto dal momento in cui i due Governi si saranno dichiarati d’accordo sulle condizioni imposte.

Per quanto concernono gli interessi dei due Paesi, le disposizioni degli atti di concessione potranno ulteriormente essere modificate soltanto di comune accordo tra i due Governi. Lo stesso dicasi di qualsiasi trasferimento di concessione o ritiro dei diritti d’utilizzazione concessi.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--8}
In caso di mancato compimento dell’impianto, d’interruzione dell’esercizio o di qualsiasi altra cagione dì decadenza prevista negli atti di concessione, i due Governi prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che giudicheranno meglio adeguati alla situazione e, eventualmente, procederanno al rìlascio di una nuova concessione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--9}
Dieci anni prima che scada la durata delle concessioni, saranno intavolate le trattative tra i due Governi per addivenire ad un’intesa sulla questione di sapere:
a. se l’esercizio dell’impianto debba essere continuato dopo la scadenza di detta durata. In tal caso, le quote dell’energia prodotta spettanti alla Svizzera ed all’Italia saranno mantenute nelle rispettive proporzioni del 70 % e dei 30 % e le condizioni del nuovo regime d’esercizio saranno determinate in modo da garantirne ai due Stati i vantaggi nella stessa proporzione;
b. se l’esercizio dell’impianto dovesse cessare. In tal caso, i due Governi prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che giudicheranno meglio adeguati alla situazione.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--10}
Per il periodo di costruzione, i due Governi si riservano di costituire una commissione di vigilanza di quattro membri, di cui due designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano.

Questa commissione controllerà l’esecuzione dei lavori e presenterà le sue osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorità svizzere e italiane.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--11}
Durante il periodo d’esercizio, il controllo sarà esercitato nelle condizioni previste negli atti di concessione. Ciascun Governo faciliterà ai funzionari dell’altro Stato ed al personale del concessionario il compimento della loro missione. I nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--12}
Il regolamento delle questioni fiscali derivanti dalle concessioni formerà oggetto di uno speciale accordo da concludere fra le competenti autorità dei due paesi. Sarà evitata una doppia imposizione.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--13}
Se dovesse sorgere una contestazione tra i due Governi sull’applicazione o l’interpretazione del presente accordo o di una delle concessioni di cui al presente accordo, la contestazione stessa sarà sottoposta, qualora non potesse essere regolata entro un termine ragionevole per via diplomatica o in altro modo bonale, ad un tribunale arbitrale la cui sentenza sarà obbligatoria.

Questo tribunale arbitrale sarà composto di due membri e di un capo arbitro. Ciascuno dei due Governi nominerà un membro. Il capo arbitro, che non dovrà essere cittadino di uno dei due paesi, sarà designato di comune accordo tra i due Governi.

Se la designazione comune del capo arbitro non ha luogo nel termine di sei mesi a contare dal momento in cui uno dei due Governi ha proposto il regolamento arbitrale della contestazione, si procederà a tale designazione applicando per analogia l’articolo 45, quarto capoverso e seguenti, della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907[^2]per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

Qualsiasi contestazione che dovesse sorgere tra i due Governi su l’interpretazione e l’esecuzione della sentenza arbitrale sarà sottoposta al giudizio del tribunale che ha pronunciato la sentenza.

Resta inteso che il presente articolo è applicabile a qualsiasi contestazione che, a giudizio di uno dei due Governi, dovesse riferirsi tanto all’applicazione o all’interpretazione dell’accordo o di una delle concessioni da esso previste, quanto all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza arbitrale.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--14}
Le stipulazioni del presente accordo saranno mantenute in tempo di guerra.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.454.2--15}
Il presente accordo entrerà in vigore non appena scambiate le ratificazioni.

Fatto, in doppio esemplare, a Roma, il diciotto giugno mille nove cento quarantanove (18 giugno 1949).

| R. Lardelli | Marco Visentini |
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Per tener conto delle circostanze speciali che andranno sorgendo dall’accumulazione delle acque nella Valle di Lei come pure degli interessi delle due parti, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, dichiarano quanto segue:1. Rettificazione del confineResta inteso che i due Governi inizieranno immediatamente, nei limiti indicati qui appresso, una rettificazione del confine italo‑svizzero in Valle di Lei. I due Governi concluderanno a tale scopo una convenzione[^3]la quale attribuirà alla Svizzera una parcella di terreno di km^2^0,5 circa, conformemente al piano nella scala 1:25 000 allegato al presente protocollo[^4].Detta convenzione, che modificherà parzialmente quella del 24 luglio 1941[^5]per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il Mont Dolent, concederà in compenso all’Italia un territorio di superficie equivalente in Val di Lei, conformemente al piano sopra menzionato nella scala 1:25 000.Sono riservate le modificazioni di poca importanza che sembrassero opportune al momento della determinazione del nuovo tracciato del confine.Resta inteso che la convenzione per la modificazione del confine dovrà spiegare i suoi effetti a contare dalla data del collaudo della diga e che le acque potranno essere accumulate soltanto previo consenso dei due Governi.Per mantenere lo sfruttamento dei fondi situati in territorio italiano, sul versante destro della Valle di Lei, sarà concesso passaggio libero ed esente da tasse alle persone ed ai beni attravero la parcella di territorio ceduta alla Svizzera. Sono riservati i provvedimenti che dovessero essere presi in caso di chiusura della frontiera italo‑svizzera.2. Esportazione di energia elettrica in ItaliaResta inteso che se la società concessionaria ne farà domanda, il Consiglio federale svizzero le accorderà, nei limiti delle disposizioni della legislazione svizzera in materia e per una durata corrispondente a quella fissata per le concessioni dei due Governi, l’autorizzazione di esportare in Italia il 20 per cento della potenza disponibile e dell’energia suscettibile di essere prodotta nelle tre centrali previste dal progetto generale del 1948/49, allestito dalla Società anonima Motor‑Columbus a Baden (Svizzera) e dalla Società «Edison» a Milano. Tale quota del 20 per cento comprende l’energia elettrica alla quale l’Italia ha diritto, conformemente all’articolo 5 dell’Accordo conchiuso in data d’oggi.L’energia esportata sarà esente da tasse ed altri oneri, ad eccezione del canone previsto dall’ordinanza del Consiglio federale del 4 settembre 1924[^6]sull’esportazione dell’energia elettrica (art. 21).Sono riservate le disposizioni dell’articolo 5, terzo capoverso, dell’Accordo conchiuso in data d’oggi.Roma, diciotto giugno mille novecento quarantanove (18 giugno 1949).

| R. Lardelli | Marco Visentini |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS **0**  **.**  **193.212**
[^3]: RS  **0.132.454.21**
[^4]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1955** 636) non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^5]: RS  **0.132.454.2**
[^6]: [CS **4** 764;RU  **1969**  81n. II lett. F n. 1.RS  **731.21**  art. 26]. Ora: previsto nell’O del 21 dic. 1971 (RS  **731.21** ).