0.721.809.349.2

RU **12** 517; FF **1914** I 1 ediz. ted. 1 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione colla Francia per l’utilizzazione della forza idraulica del Rodano tra l’impianto progettato di La Plaine e un punto ancora da determinarsi superiormente al ponte di Pougny‑Chancy

Conchiusa il 4 ottobre 1913<br />Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1914[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 giugno 1915<br />Entrata in vigore il 14 giugno 1915

Il Governo della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica Francese

ai quali fu presentata simultaneamente dalla*Città di Ginevra in Svizzera* e dai signori*Janin* ed*Emilio Crepel, in Francia,* una domanda di concessione della forza idraulica disponibile del Rodano nella tratta dove il fiume forma frontiera tra i due paesi, come pure nella tratta a monte fino allo sbocco del canale di scarico dell’impianto progettato di La Plaine, hanno riconosciuto che il*Cantone di Ginevra* e lo*Stato francese* avevano diritti eguali sulle acque e sulla caduta del fiume nella prima tratta e che il Cantone di Ginevra aveva diritti esclusivi nella seconda tratta, ma che la produzione di questa forza idraulica e la sua utilizzazione in un unico impianto dovevano formare l’oggetto di una Convenzione internazionale che tenesse conto delle diversità di legislazione dei due Stati.

Di conseguenza hanno convenuto che i due Governi dovrebbero eseguire o far eseguire in comune le opere necessarie all’utilizzazione della caduta e procedere fra loro alla ripartizione della potenza idraulica disponibile, lasciando poi libero a ciascuno dì utilizzare a suo piacimento e secondo i principi della propria legislazione l’energia che gli spetta.

A quest’intento sono state prese le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--1}
I concessionari dei due Stati stabiliranno nel Rodano, in un punto da determinarsi superiormente al ponte di Pougny‑Chancy una diga mobile capace di creare un invaso il cui rigurgito non potrà oltrepassare lo sbocco del canale di scarico dell’impianto progettato di La Plaine.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--2}
La diga sarà stabilita quanto più a valle sia possibile tenuto conto della costituzione geologica del terreno; sarà disposta in modo da corrispondere alle condizioni economiche le più vantaggiose per l’impianto idro‑elettrico.

Dovrà avere un’apertura libera sufficiente per lasciar defluire liberamente le massime piene senza produrre alcuna sopraelevazione del pelo d’acqua a monte del punto fissato all’articolo precedente come limite di rigurgito.

La soglia della diga sarà stabilita ad un livello corrispondente all’incirca al fondo medio del fiume in modo da assicurare il convogliamento delle ghiaie che potessero depositarsi per effetto dell’invaso.

Una delle estremità della diga sarà costruita in modo da potervi impiantare una conca per l’eventuale esercizio di una comoda navigazione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--3}
Il progetto d’esecuzione delle opere sarà allestito a cura dei concessionari; esso sarà sottoposto con tutte le necessarie giustificazioni all’approvazione dei due Governi, i quali si riservano espressamente il controllo dei lavori, nonché il diritto di autorizzare in comune, se occorre, tutte le modificazioni al progetto precedentemente approvato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--4}
La manutenzione e la manovra della diga spettano ai concessionari.

La manovra sarà fatta secondo un regolamento stabilito d’accordo tra i due Governi allo scopo di evitare a monte ogni pericolo d’inondazione e ogni danno all’impianto superiore e di attenuare a valle, nella misura del possibile, gli inconvenienti che potessero risultare dalle variazioni del pelo d’acqua.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--5}
Ognuno dei due Stati ripuari avrà diritto ad una parte della forza motrice così ottenuta, proporzionalmente alla caduta del fiume dove le rive gli appartengono; vale a dire che il Cantone di Ginevra avrà diritto a tutta la forza corrispondente alla caduta nella tratta dove possiede le due rive e che ognuno dei due Stati avrà il diritto alla metà della forza corrispondente alla caduta nella tratta dove la riva sinistra è svizzera e la riva destra francese.

Ognuno dei due Stati potrà disporre di questa forza, sia utilizzandola egli stesso, sia concedendola od affittandola ad un terzo nella forma ed alle condizioni che crederà opportuno.

Nel caso che una parte dell’energia spettante a uno Stato non possa per un certo tempo essere utilizzata sul proprio territorio, l’energia così disponibile potrà essere impiegata sul territorio dell’altro Stato, salva la possibilità di rescindere i contratti conchiusi, mediante un preavviso di almeno cinque anni.

Per il controllo della ripartizione della forza, i due Governi si scambieranno tutti i documenti statistici concernenti la produzione e l’utilizzazione dell’energia.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--6}
I due Governi si comunicheranno le loro decisioni riguardo agli atti di concessione e questi non avranno effetto che allorquando i due paesi si saranno dichiarati d’accordo sulle condizioni imposte.

La limitazione ulteriore o il ritiro della consegna non potranno essere decretati che in seguito a comune intesa.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--7}
Allo spirare della concessione avranno luogo nuovi negoziati fra i due Governi allo scopo di fissare le nuove condizioni per l’esercizio.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--8}
Nel caso che l’impianto non venisse ultimato, che l’esercizio venisse interrotto o che si verificasse qualunque altro fatto che secondo gli atti di concessione potesse determinare la decadenza della concessione, i due Governi prenderanno di comune accordo le misure che crederanno più appropriate alla situazione e, dato il caso, al rilascio di una nuova concessione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--9}
I due Governi si metteranno d’accordo intorno alle disposizioni da applicare per la protezione dei pesci, nonché per l’esercizio della navigazione e della fluitazione sul Rodano.

Essi si riservano espressamente la loro libertà per le misure da prendersi nell’interesse della difesa nazionale e del servizio delle dogane.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.809.349.2--10}
La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo che sia stata approvata dai due Governi contraenti.

Berna, 4 ottobre 1913.

| Müller | A. Gilbert |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^2]: RU  **31**  230