0.721.325

RU **1958** 270; FF **1956** 417

Testo originale

# Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano

Conchiusa il 17 settembre 1955<br />Approvata dall’Assemblea federale il 7 dicembre 1956[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 febbraio 1958<br />Entrata in vigore il 15 febbraio 1958

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Italiana,

considerando che le piene del lago di Lugano causano periodicamente danni importanti alle regioni rivierasche,

animati dal desiderio di proteggere, nella misura del possibile, queste regioni contro nuove inondazioni e di migliorare il regime dei livelli del lago,

hanno risolto di conchiudere una convenzione e hanno nominato come loro Plenipotenziari

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--I}
Le Alte Parti contraenti convengono d’addivenire alla regolazione del lago di Lugano[^2]conformemente al progetto del settembre 1951 e al regolamento di regolazione dell’agosto 1953 presentati l’uno e l’altro dal Servizio federale delle acque a Berna.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--II}
1. I lavori di regolazione comprendono:
a. la correzione dello stretto di Lavena;
b. lo sbarramento di regolazione alla Rochetta;
c. la correzione della Tresa tra Ponte‑Tresa e Madonnone.
2. Questi lavori saranno iniziati entro due anni dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--III}
1. La Alte Parti contraenti convengono di riconoscere la regolazione del lago di Lugano come opera d’utilità pubblica. I due Governi accorderanno conseguentemente, ciascuno per il proprio territorio, il diritto di espropriare, se è del caso, i fondi necessari all’esecuzione, all’esercizio e alla manutenzione delle opere, come pure i diritti che vi si oppongono.
2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria all’esecuzione, all’esercizio e alla manutenzione delle opere.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--IV}
1. Sotto riserva delle attribuzioni della Commissione mista di sorveglianza istituita conformemente all’articolo VI della presente convenzione, l’esecuzione dei lavori spetterà al cantone Ticino. Competerà al Consiglio di Stato di questo Cantone designare la Direzione dei lavori, prendere d’intesa con le Autorità italiane, le misure necessarie per la pubblicazione dei piani in conformità delle disposizioni vigenti nei due paesi, stipulare i contratti di appalto.
2. Le Alte Parti contraenti s’impegnano di agevolare del loro meglio la esecuzione dei lavori di regolazione concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti:
a. Alla Direzione dei lavori è assicurato l’appoggio delle competenti autorità amministrative dei due paesi.
b. Il personale occupato nei lavori potrà circolare liberamente sulle rive dello stretto di Lavena o della Tresa. Tale personale resta però assoggettato alle necessarie misure di polizia e doganali.
c. I due Governi concederanno l’esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze d’importazione e d’esportazione per i materiali destinati all’esecuzione e alla manutenzione delle opere, che tuttavia dovranno essere dichiarati di volta in volta alla competente Dogana. Le esenzioni saranno accordate previa presentazione di un certificato rilasciato per le Dogane svizzere dal Ministero italiano dei Lavori Pubblici e per le Dogane italiane dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino, attestante che il materiale è destinato esclusivamente a essere impiegato nell’esecuzione e manutenzione delle opere previste dalla presente convenzione.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--V}
Il costo complessivo dei lavori menzionati all’articolo II della presente convenzione, valutato in 4 000 000 di franchi svizzeri, sarà assunto interamente dalla Svizzera. Da parte sua l’Italia assume le spese complete per i lavori di protezione delle rive della Tresa in territorio italiano a valle della correzione prevista all’articolo II.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--VI}
1. I due Governi costituiranno una commissione di sorveglianza di sei membri, di cui tre saranno designati dal Consiglio federale svizzero e tre dal Governo della Repubblica italiana. Ciascun Governo contraente assume le spese per i membri da esso designati.
2. Durante il periodo di costruzione, detta commissione ha il compito di approvare i programmi d’esecuzione che le sottopone il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, di vigilare sull’esecuzione dei lavori, di decidere, se è il caso, qualsiasi modificazione del progetto, di presentare ai due Governi rapporti periodici sull’andamento dei lavori, nonché sull’osservanza dei termini.
3. Dopo il collaudo dei lavori, la commissione avrà competenza per esaminare e risolvere qualsiasi questione concernente l’applicazione del regolamento di regolazione, il servizio dello sbarramento, la manutenzione e il rinnovo delle opere. Essa sorveglierà l’esecuzione delle sue decisioni e sottoporrà all’approvazione dei due Governi le modificazioni che giudicherà utile apportare al regolamento di regolazione.
4. La commissione prenderà le sue decisioni all’unanimità ed emanerà il proprio regolamento interno. Qualora non possa essere raggiunta l’unanimità, la divergenza verrà rimessa ai direttori degli istituti di idraulica dei politecnici di Zurigo e Milano. La loro decisione è vincolante per le parti. Qualora questi due esperti non raggiungessero una intesa, provvederanno a designare un arbitro. Quest’ultimo non dovrà essere cittadino di nessuno dei due paesi, ed il suo giudizio sarà definitivo.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--VII}
Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sarà affidato in comune a due esperti designati l’uno dal Dipartimento federale delle poste e ferrovie[^3]e l’altro dal Ministero italiano dei lavori pubblici. Il certificato di collaudo dovrà essere approvato dalle predette autorità statali.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--VIII}
1. La Svizzera assume l’esercizio dello sbarramento e s’impegna a osservare il regolamento di regolazione e le modificazioni che potrebbero esservi apportate conformemente all’articolo VI, numero 3, della presente convenzione.
2. Le spese per l’esercizio dello sbarramento saranno assunte dalla Svizzera.
3. Le persone addette a quest’esercizio avranno libero accesso alla riva italiana nei pressi dello sbarramento. Tali persone restano però assoggettate alle necessarie misure di polizia e doganali.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--IX}
1. Le spese di manutenzione e di rinnovo dello sbarramento di regolazione saranno assunte completamente dalla Svizzera.
2. La Svizzera e l’Italia assumono a proprie spese la manutenzione del canale e delle rive dello stretto di Lavena e della Tresa, siti sul territorio rispettivo. I due paesi s’impegnano di prendere i provvedimenti atti a prevenire gli scoscendimenti delle sponde e modificazioni del canale che potessero compromettere la regolazione. Se ciò malgrado dovessero verificarsi tali scoscendimenti o modificazioni, si prenderanno senza indugio le misure atte a rimediarvi. La commissione di sorveglianza regolerà le modalità d’esecuzione dei lavori di manutenzione quando questi si estenderanno contemporaneamente ai territori svizzero e italiano.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--X}
1. Nell’ambito del proprio territorio, ogni Governo provvederà a che, in caso di costruzione o di modificazione d’opere artificiali, come strade, impianti permanenti di pesca o d’irrigazione, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc. sullo stretto di Lavena o sul tratto internazionale della Tresa, siano prese le misure necessarie per impedire che la regolazione sia ostacolata o compromessa e che la riva appartenente all’altro Stato ne risulti danneggiata.
2. A tale scopo i progetti saranno sottoposti alle competenti autorità che sentiranno il parere della commissione di sorveglianza.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--XI}
Qualora dovessero sorgere contestazioni sull’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione e se queste non potessero venir composte mediante trattative dirette, le contestazioni potranno essere sottoposte, a richiesta di uno dei due Governi, alla Corte internazionale di giustizia.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--XII}
La presente convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni precedenti concluse tra i due Stati.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--XIII}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che,* i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Lugano, il 17 settembre 1955, in due esemplari originali in lingua italiana.

| Celio | Pietro Frosini |
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Si precisa che il progetto e il regolamento di regolazione di cui all’articolo I della convenzione, sono quelli trasmessi alla delegazione italiana, come al verbale della riunione tenutasi a Milano nei giorni 11 e 12 dicembre 1953.

| Celio | Pietro Frosini |
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[^1]: Art. 1 del DF del 7 dic. 1956 (RU  **1958**  267)
[^2]: Il piano dei lavori di regolazione pubblicato nella RU (RU  **1958**  270) non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^3]: Ora: Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia (art. 58 cpv. 1 let. B della Legge sull’organizzazione dell’amministrazione [LOA] –RS  **172.010** )