0.721.191.633

RU **1955** 749; FF **1954** 892

*Traduzione* [^1]

# Trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la correzione del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza

Conchiuso il 10 aprile 1954<br />Approvato dall’Assemblea federale il 22 dicembre 1954[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 luglio 1955<br />Entrato in vigore il 22 luglio 1955

(Stato 22  luglio 1955)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica d’Austria,

allo scopo di proseguire i lavori di correzione del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza, intrapresi in virtù dei trattati del 30 dicembre 1892[^3]e del 19 novembre 1924[^4]hanno conchiuso il seguente trattato:

## **I.** Oggetto e basi tecniche {#lvl_I}
##### **Art. 1** Opere da eseguirsi in comune {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--1}
1. Le opere che rimangono da eseguire in comune dalla Svizzera e dall’Austria sono le seguenti:
1. Assestamento del tratto del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza:
a. rialzare le dighe del canale mediano del Reno tra la foce dell’Ill e il lago di Costanza e restringere contemporancam ente il medesimo canale fra il chilometro 73,200 a monte del ponte di Kriessern‑Mäder e il chilometro 89,840 presso la foce del Reno;
b. rialzare, rinforzare e spostare all’indietro gli argini insommergibili, allo scopo di garantire, in tempo di piena, un efflusso di 3100 m^3^/sec.; sgomberare, ove occorra, le golene da piante e cespugli, come pure da costruzioni o da altri ostacoli artificiali che possano impedire lo sfogo delle acque;
c. praticare le aperture necessarie per garantire, in tempo di piena, un profilo d’efflusso sufficiente allo sfogo, sotto i ponti esistenti, di 3100 m^3^/sec., e costruire, restaurare, modificare e rialzare i ponti, le strade e i sentieri ove queste opere non debbano essere eseguite da terzi;
d. approfondire nel taglio di Diepoldsau il fossato parallelo della riva destra e adattare in detto taglio gli acquedotti del fossato parallelo della riva sinistra, per quanto siffatti lavori siano necessari;
e. costruire un canale di scolo sulla riva destra nel tratto mediano fra Wiesenrain e il canale di Rheindorf presso la stazione vecchia di Lustenau (denominato canale di prosciugamento di Lustenau), per quanto siffatti lavori siano necessari.
2. Prolungamento delle opere di correzione del taglio di Fussach sul cono di deiezione nel lago di Costanza.
2. Il ponte ferroviario di St. Margrethen non è contemplato nel presente trattato. Il suo restauro, comprese le rampe, giusta le norme contenute nel progetto IIIb, sarà eseguito sul territorio di ciascun Stato conformemente alle disposizioni legali interne.

##### **Art. 2** Basi tecniche {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--2}
I lavori comuni, indicati nell’articolo 1, saranno eseguiti secondo le basi tecniche seguenti:
1. per l’assestamento del tratto del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza:
a. conformemente al progetto che la Commissione mista del Reno (art. 9) ha presentato ai Governi in data del 18 luglio 1947 per l’assestamento del tratto internazionale del Reno tra la foce dell’Ill e il lago di Costanza, variante IIIb, al rapporto tecnico, ai piani e ai profili normali, come pure al programma di costruzione e al preventivo (art. 34);
b. conformemente alle modificazioni o ai complementi indicati nella lettera a di detto progetto, che sono contemplati nel presente trattato o sono stati approvati di comune accordo dai Governi dei due Stati;
2. per il prolungamento delle opere di correzione del taglio di Fussach sul cono di deiezione nel lago di Costanza:<br />Conformemente ai piani e preventivi sottoposti ogni anno ai Governi dalla Commissione mista del Reno, in ragione dell’estendersi del delta di questo, e da essi approvati. Di massima, il prolungamento delle opere di correzione sulla riva destra del Reno, dalla Rohrspitze verso ovest in direzione delle grandi profondità, deve essere eseguito in modo da evitare, per quanto possibile, la formazione di depositi alluvionali nella baia di Bregenz. Sulla riva sinistra, il prolungamento delle opere dì correzione dovrà essere ritardato quanto più è possibile.

##### **Art. 3** Programma dei lavori {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--3}
1. Assestamento del tratto del Reno tra la foce dell’Ill e il lago di Costanza.

a. Il termine per l’esecuzione dei lavori comuni, indicati nell’articolo 1, numero 1, tenuto conto dello stato presente dei lavori gà eseguiti a norma del progetto d’assestamento IIIb e con riserva di modificarne la durata conformemente alle decisioni prese dai governi degli Stati contraenti giusta le condizioni del fiume da determinare con l’andare del tempo, è fissato come segue:
 per il tratto superiore (dal km 65,000 al km 74,000) entro il 30 giugno 1966;
 per il tratto di Diepoldsau (dal km 74,000 al km 80,200) entro il 30 giugno 1956;
 per il tratto intermedio (dal km 80,200 al km 85,000) entro il 30 giugno 1959; il canale di prosciugamento a Lustenau dovrà tuttavia essere terminato entro il 30 giugno 1966;
 per il taglio di Fussach (dal km 85,000 al km 89,840) entro il 30 giugno 1962.
b. Servirà da direttiva generale il programma dei lavori e delle spese relativo alla correzione internazionale del Reno per il periodo dal 1° luglio 1953 fino alla sua completa esecuzione (art. 34).
2. Prolungamento delle opere di correzione del taglio di Fussach sul cono di deiezione nel lago di Costanza.

Il programma dei lavori deve tener conto dello sviluppo futuro del delta del Reno e delle esigenze che ne deriveranno. La Commissione mista del Reno farà ogni volta una proposta, che includerà nei disegni annuali previsti nell’articolo 2, numero 2.

## **II.** Regolamento finanziario {#lvl_II}
##### **Art. 4** Tavola delle spese {#lvl_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--4}
1. Assestamento del tratto del Reno tra la foce dell’Ill e il lago di Costanza.

Le spese per le opere da eseguirsi in comune conformemente all’articolo 1, numero 1, compresi i lavori accessori, la spesa per l’organizzazione comune (capo III) e l’indennità per le espropriazioni e il riscatto di diritti, sono stabilite come segue:
a. Le spese fatte dagli Stati contraenti nel periodo dal 1° gennaio 1942 al 30 giugno 1953, comprese quelle derivanti dai provvedimenti provvisori presi a favore dell’Austria nel periodo dal 13 marzo 1938 al 31 dicembre 1941 e che sono a suo carico, ascendono, giusta le constatazioni riconosciute dai due Stati, alle norme seguenti:

| | Svizzera | 10 089 101 franchi | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Austria | 7 887 037 franchi | |
| | | 17 976 138 franchi | |

b. Le spese che, secondo le esperienze fatte, saranno probabilmente cagionate ai due Stati contraenti, a contare dal 1° luglio 1953, dai lavori ancora necessari sul territorio dei due Stati calcolate giusta i prezzi nell’anno 1953 e al corso dello scellino di 0,1682, ascendono a 31126137 franchi.
c. Il totale delle spese di assestamento del tratto del Reno dalla foce dell’Ill al lago dì Costanza è pertanto valutato come segue:

| | conformente alla lettera a | 17 976 138 franchi | |
| --- | --- | --- | --- |
| | conformente alla lettera b | 31 126 137 franchi | |
| | Totale | 49 102 275 franchi | |
| | In cifta tonda | 49 100 000 franchi | |

2. Prolungamento delle opere di correzione nel taglio di Fussach sul cono dì deiezione nel lago di Costanza.

a. Le spese degli Stati contraenti, dal 1° gennaio 1942 al 30 giugno 1953, per le opere di correzione eseguite sulla riva destra fino al km 90,950, ascendono a:

| | per la svizzera | – franchi | |
| --- | --- | --- | --- |
| | per l’Austria | 761 292 franchi | |
| | Totale | 761 292 franchi | |

b. Tenuto conto delle esperienze fatte, dei prezzi nel 1953 e d’un corso dello scellino di 0,1682 franchi, le spese provvisorie cagionate a contare dal 1° luglio 1953 da un nuovo prolungamento parziale delle opere costruite dalla foce del Reno fino al km 91,300

| | ascendono a | 397 793 franchi | |
| --- | --- | --- | --- |

c. Il totale presumibile delle spese per il prolungamento delle opere fino al<br /> km 91,300

| | èpertanto di | 1 159 085 franchi | |
| --- | --- | --- | --- |
| | ossia, in cifra tonda | 1 160 000 franchi | |

d. I mezzi finanziari per il nuovo prolungamento delle opere alla foce del Reno, il cui costo non può essere stabilito in anticipo dovranno essere tenuti a disposizione dai Governi degli Stati contraenti giusta la necessità e in tempo utile, in base alle proposte annuali della Commissione mista del Reno.
3. Totale delle spese d’assestamento e di prolungamento delle opere. Escluse le spese per un prolungamento delle opere sulla riva destra oltre il km 91,300, il totale delle spese è presentemente stabilito come segue:

| | conformemente al numero 1, lettera c | 49 100 000 franchi | |
| --- | --- | --- | --- |
| | conformemente al numero 2, lettera c | 1 160 000 franchi | |
| | Totale | 50 260 000 franchi | |

##### **Art. 5** Ripartizione delle spese {#lvl_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--5}
1. Le spese per i lavori da eseguirsi in comune saranno sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti.
2. Esse comprendono parimente quelle fatte da ciascun Stato dopo il 1° gennaio 1942 per detti lavori in comune.
3. Gli Stati contraenti sopportano in parti uguali le spese complementari che dovessero risultare dall’esecuzione dei lavori comuni e fossero state riconosciute dai due Governi.

##### **Art. 6** Finanziamento {#lvl_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--6}
1. Gli Stati contraenti concederanno, per i lavori da eseguirsi sul territorio di ciascuno di essi, prestazioni annuali giusta i programmi dei lavori stabiliti dalla Commissione mista del Reno e approvati dai due Governi.
2. Le anticipazioni che incombono alla Svizzera devono essere chieste al Dipartimento federale dell’interno, quelle che incombono all’Austria devono essere chieste al Ministero federale del commercio e della ricostruzione.

##### **Art. 7** Modo di conteggio e valutazione delle prestazioni {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--7}
1. Le spese effettive per i lavori in comune, iscritte nel conto annuale, sono calcolate in franchi svizzeri nell’allestimento dei conti annuali e sono computate agli Stati contraenti.
2. Le spese fatte dal 1° gennaio 1942 al 30 giugno 1949 sono valutate secondo i corsi del cambio all’uopo fissati e approvati dai due Governi.
3. Per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1953, le spese di costruzione fatte dal l’Austria sono valutate come segue:

| | anno 1949/50 | 1 S = 0,315 franchi | |
| --- | --- | --- | --- |
| | anno 1950/51 | 1 S = 0,19 franchi | |
| | anno 1951/52 | 1 S = 0,19 franchi | |
| | anno 1952/53 | 1 S = 0,17 franchi | |

4. A contare dal 1° luglio 1953, la conversione in franchi svizzeri di importi in scellini, qualora non ne risultasse una manifesta disproporzione fra le prestazioni degli Stati contraenti, è fatta conformemente alla media dei corsi di Zurigo e di Vienna nell’ultimo giorno dell’esercizio annuale oppure alla media delle ultime quote pubblicate prima di quel giorno. t reputato corso di Zurigo oppure corso di Vienna la media dei corsi applicabile ai pagamenti e agli sborsi nel clearing austro‑svizzero.
5. Le eventuali prestazioni rimanenti relative alla ripartizione in parti uguali delle spese a carico dell’uno o dell’altro Stato contraente (art. 5) saranno compensate, la prima volta, alla chiusura del conto dell’esercizio 1961/1962 e, in seguito, ogni anno. Di regola, la compensazione sarà fatta in divise e, conseguentemente, a favore dell’impresa internazionale di correzione del Reno, fintanto che lo stato beneficiario debba ancora fornire prestazioni. La compensazione potrà essere fatta, di comune accordo, mediante forniture di materiali da costruzione non sottoposte al clearing oppure mediante lavori di costruzione d’opere comuni sul territorio dello Stato limitrofo.

##### **Art. 8** Fondi di riserva {#lvl_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--8}
1. Il fondo di riserva, costituito nel corso degli anni dall’impresa internazionale di correzione del Reno, continuerà a essere alimentato dagli interessi bancari, da tutti i redditi delle opere e degli impianti costruiti e mantenuti in comune, dai proventi di vendite diverse e dagli utili derivanti dalle operazioni di cambio.
2. Saranno segnatamente coperte con il fondo di riserva le perdite nel cambio, le spese di perizia, come pure le spese per lavori di costruzione e mantenimento in comune previste nell’articolo 16. Ove occorra, il fondo di riserva potrà parimente servire al finanziamento d’altri lavori in comune.
3. Il diritto di disporre del fondo e, ove sia il caso, di limitarne l’importo, spetta congiuntamente ai due Governi. Tale diritto spetta alla Commissione mista del Reno soltanto ove trattisi di prelevamenti annui di 50 000 franchi al massimo, o dell’esecuzione di lavori urgenti che non possono essere differiti.
4. Il fondo di riserva sarà iscritto separatamente nei conti annuali.
5. I capitali del fondo saranno investiti in Svizzera o in Austria secondo la loro provenienza. Qualora fosse necessario collocarli nell’altro Stato, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 7, capoversi primo e quarto.

## **III.** Organizzazione comune {#lvl_III}
##### **Art. 9** La Commissione mista del Reno {#lvl_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--9}
1. La continuazione dei lavori di correzione del Reno, la direzione di tutti gli affari di carattere tecnico, amministrativo e finanziario, il controllo corrente delle opere e del regime del fiume, come pure la constatazione della necessità d’eseguire lavori, sono affidati alla Commissione mista del Reno.
2. La Commissione mista del Reno è composta di quattro membri, designati in parti uguali dagli Stati contraenti. Se un membro fosse impedito, lo Stato rappresentato da esso designa in tempo utile un supplente. Ogni anno la Commissione sceglie fra i suoi membri un presidente, che la rappresenta.
3. La Commissione delibera le modificazioni da apportare ai particolari dei lavori da eseguire in comune dai due Stati, con la riserva che non sia oltrepassato il preventivo stabilito per l’insieme del lavori. Nel caso contrario o qualora l’esecuzione esigesse di scostarsi notevolmente dalle basi fissate nel presente trattato, è necessario il consenso dei due Governi, conformemente all’articolo 2, numero 1, lettera b.
4. Ogni membro delle Commissione, compreso il presidente, ha diritto di voto. Qualora non potesse formarsi la maggioranza necessaria l’affare sarà sottoposto ai due Governi, i quali, se non potessero accordarsi sulla decisione da prendere, faranno capo volta per volta a uno specialista imparziale e indipendente.
5. Le spese d’amministrazione della Commissione, comprese le indennità di trasferta, le diarie e le spese d’ufficio centrale, come pure le spese fatte per il disbrigo degli affari correnti e per dirigere e sorvegliare i lavori, sono a carico dell’impresa internazionale di correzione del Reno.
6. Le indennità ai membri della Commissione sono fissate di comune accordo dai due Governi su proposta della Commissione.
7. La Commissione emana il suo regolamento, che deve essere approvato dai due Governi.

##### **Art. 10** L’ufficio centrale {#lvl_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--10}
1. La Commissione mista del Reno gestisce i suoi affari e adempie i suoi compiti con l’aiuto dell’ufficio centrale, che le è sottoposto.
2. I due Governi designano di comune accordo il personale necessario.

##### **Art. 11** Le direzioni dei lavori sul Reno {#lvl_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--11}
1. La Commissione mista del Reno dispone per l’adempimento dei suoi compiti di una direzione austriaca e d’una direzione svizzera, fra le quali ripartisce convenientemente gli affari fondandosi sopra tutto su considerazioni territoriali.
2. Ciascuna direzione è sottoposta ad un ingegnere qualificato, designato come direttore dei lavori dal Governo interessato.
3. Questi direttori, con l’aiuto del personale che loro sarà aggiunto secondo i bisogni, sbrigano gli affari conformemente alle istruzioni impartite dalla Commissione mista del Reno.
4. Gli stipendi dei direttori, come pure le altre indennità, sono stabiliti di comune accordo dai due Governi su proposta della Commissione.

##### **Art. 12** Alta vigilanza dei Governi {#lvl_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--12}
1. La Commissione mista del Reno è responsabile della sua gestione soltanto verso i due Governi. Ogni anno, questi faranno eseguire in comune una perizia da organi designati da essi in numero uguale.
2. Gli Stati contraenti hanno inoltre il diritto di far ispezionare e controllare in ogni tempo dal lato tecnico e finanziario l’impresa di correzione del Reno.

##### **Art. 13** Direttive per l’esecuzione dei lavori {#lvl_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--13}
1. Nell’aggiudicazione dei lavori e nella costruzione, si procederà, in ciascuno dei due Paesi, in modo che l’intera opera sia eseguita in tempo utile e in modo appropriato, ma alle condizioni più vantaggiose per l’impresa.
2. La Commissione mista del Reno valuta le prestazioni in materiale e lavoro fornite dagli Stati contraenti.
3. La Commissione fissa il valore economico degli impianti d’esercizio, delle opere e degli averi.
4. I materiali necessari per la costruzione delle opere comuni devono provenire, per quanto possibile, dagli Stati contraenti.

## **IV.** Lavori di manutenzione {#lvl_IV}
##### **Art. 14** Lavori di manutenzione durante e immediatamente dopo il periodo di costruzione {#lvl_IV/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--14}
1. La manutenzione delle opere di correzione e degli impianti da eseguirsi conformemente all’articolo 1 è a carico dell’impresa internazionale di correzione del Reno, fino alla consegna a uno degli Stati contraenti.
2. Gli Stati contraenti continueranno a curare la manutenzione delle opere di correzione loro assegnate in virtù dei trattati del 1892[^5]e del 1924[^6], per quanto non debbano essere modificate mediante lavori supplementari previsti dal presente trattato.

##### **Art. 15** Trasferimento dell’obbligo di manutenzione agli Stati contraenti {#lvl_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--15}
1. Non appena la Commissione mista del Reno avrà stabilito, a destinazione dei due Governi, che opere o parti di opere si trovano consolidate e proporrà di trasferirle a un determinato momento allo Stato sul cui territorio sono situate, il Governo di questo Stato prenderà i provvedimenti necessari alla loro manutenzione.
2. Gli Stati contraenti, nell’adempimento del loro obbligo di manutenzione, eseguiranno segnatamente tutti i lavori necessari per impedire o sopprimere sulle golene i mutamenti che potessero portare pregiudizio allo sfogo del profilo normale.
3. Ciascuno dei due Stati può commettere a terzi l’esecuzione di lavori di manutenzione.

##### **Art. 16** Lavori di manutenzione da eseguirsi in comune {#lvl_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--16}
1. Gli Stati contraenti s’impegnano, anche dopo che sarà stato constatato il consolidamento delle opere comuni, a curare la manutenzione in comune dell’alveo progettato del canale mediano del Reno, comprese le scogliere, e a sopportare in parti uguali le spese dei lavori eseguiti.
2. I governi degli Stati contraenti s’impegnano, in particolare, a curare la manutenzione in comune del fondo del fiume, all’altezza, prevista, del km 90,000, quota 393,63 (nuovo orizzonte svizzero). A tale scopo, essi faranno in modo di differire quanto più è possibile il prolungamento dell’argine insommergibile della riva destra nel taglio di Fussach sul cono di deiezione nel lago di Costanza e di stimulare in modo adeguato l’estrazione di ghiaia da parte di terzi sulla foce del fiume allo scopo di ridurre al minimo i lavori completivi che potessero essere necessari. Dovrà essere data la precedenza all’espurgo della foce del Reno anzi che a quello delle foci dei corsi d’acqua più vicini e della riva del lago di Costanza fra Bregenz e Rorschach. Per quanto concerne l’espurgo, le imprese svizzere e austriache fruiranno d’uguale trattamento.

##### **Art. 17** Controllo delle opere riprese dagli Stati contraenti {#lvl_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--17}
Allo scopo di garantire con regole uniformi la perfetta manutenzione delle opere eseguite in comune dai due Stati, la Commissione mista del Reno farà eseguire ogni anno ispezioni in comune, annotare le constatazioni fatte e stabilire, ove occorra, i provvedimenti che dovranno essere presi per il tratto del Reno dalla foce dell’Ill al delta del Reno.

##### **Art. 18** Affluenti {#lvl_IV/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--18}
1. L’Austria cura a partire dal confine nazionale la manutenzione del canale di derivazione dei corsi d’acqua di Diepoldsau e delle opere di bonifica austriache (Neuenergraben, Scheidenbach e canale di Lustenau) che servono da emissari di detto canale, in modo che sia assolutamente garantito lo scolo dei corsi d’acqua di Diepoldsau.
2. L’ispezione in comune, prevista nell’articolo 17, si estende per analogia alle opere di bonifica indicate nel primo capoverso per quanto influiscano sullo scolo dei corsi d’acqua di Diepoldsau.
3. Dopo che il corso del Reno sarà stato deviato nel taglio di Fussach, la manutenzione delle sponde del vecchio alveo del fiume, che serve da canale per guidare fino al lago di Costanza gli affluenti dei due Stati e la cui correzione, in corso, è intieramente a carico della Svizzera, passerà allo Stato rivierasco allorché sarà stato constatato in comune il compimento di detta correzione.
4. La manutenzione di tutti gli altri affluenti della pianura del Reno è disciplinata dal diritto interno di ciascuno dei due Stati.

## **V.** Correzioni di torrenti {#lvl_V}
##### **Art. 19** Esecuzione delle correzioni {#lvl_V/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--19}
1. Allo scopo di conservare in buone condizioni il tratto del Reno da correggere conformemente al progetto IIIb, gli Stati contraenti eseguiranno di comune accordo nei bacini di formazione degli affluenti del Reno e sul corso di essi le correzioni, chiuse e altre opere necessarie per trattenere le materie travolte dalle acque e prenderanno ove occorra altri provvedimenti atti a diminuirne il cumulo nel letto del fiume.
2. Si cercherà inoltre di ridurre, per quanto è possibile, gl’intoppi cagionati dal trasporto di detriti prodotti dall’erosione e dal cedimento delle rive, mediante lavori di bonifica e misure di carattere forestale.
3. Ciascun Stato sopporta le spese delle opere eseguite sul suo territorio.

##### **Art. 20** Programma delle correzioni {#lvl_V/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--20}
I servizi competenti dei due Stati contraenti, d’intesa con la Commissione mista del Reno, fissano il programma d’esecuzione dei provvedimenti. A detta Commissione sarà consegnato un elenco, tenuto costantemente a giorno, dei torrenti del bacino idrografico del Reno. La stessa sarà periodicamente informata del genere e del costo delle opere eseguite.

## **VI.** Diritti e doveri generali {#lvl_VI}
##### **Art. 21** Agevolezze concernenti le forniture e i lavori {#lvl_VI/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--21}
1. I due Stati s’impegnano a non intralciare le forniture di materiale e i lavori per l’impresa internazionale di correzione del Reno, con divieti d’importazione ed esportazione, con provvedimenti che ostacolino il passaggio del confine, ecc.
2. Le forniture di materiale e i lavori per le opere da eseguirsi in comune sul territorio dell’altro Stato non sono sottoposti al clearing.

##### **Art. 22** Importazione ed esportazione di merci in franchigia {#lvl_VI/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--22}
I materiali e gli oggetti importati o esportati dall’uno all’altro Stato fruiscono del trattamento seguente:
1. Sono definitivamente esenti da qualsiasi tassa (dazi, emolumenti, imposte) e supplemento:
        a) i materiali usati per la costruzione di opere di correzione previste nel presente trattato;
        b) le traversine, le rotaie e altro materiale minuto di ferro, i pali per la condotta elettrica e i fili destinati alla manutenzione e all’esercizio della linea che serve al trasporto dei materiali, il materiale per la linea telefonica della ferrovia, gli oggetti analoghi, e inoltre, con riserva delle necessarie misure doganali di controllo, i vagoncini, come pure le ruote, i dispositivi di sospensione, i cuscinetti e i congegni di movimento destinati a detti vagoncini.
2. Sono provvisoriamente esenti dalle tasse indicate nel numero 1 le macchine, i veicoli (con riserva delle disposizioni del numero 1 per quanto concerne i vagoncini, gli utensili, gli attrezzi, ecc.) a condizione che siano convenientemente dichiarati e la loro identità sia accertata dagli organi doganali, che le tasse inerenti siano garantite e gli oggetti siano riesportati nel termine fissato. Dette tasse dovranno essere pagate per gli oggetti che, non potendo essere considerati completamente fuori d’uso, non saranno stati riesportati entro tale termine.

##### **Art. 23** Esenzione da altre tasse {#lvl_VI/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--23}
1. L’impresa internazionale di correzione del Reno fruisce:
1. in Austria, delle esenzioni dalle tasse statali, regionali e comunali accordate alla Repubblica federale. Essa è inoltre esentata dalle tasse di trasporto e dalle imposte sugli autoveicoli;
2. in Svizzera, delle esenzioni spettanti alla Confederazione in materia d’imposte federali, cantonali e comunali.
2. Di massima, le scritture, i documenti ufficiali, gli atti giuridici e i documenti di procedura necessari all’esecuzione del presente trattato non saranno sottoposti, negli Stati contraenti, ad alcuna tassa.
3. I Governi degli Stati contraenti stabiliranno, mediante speciale scambio di note, l’estensione e le norme d’esecuzione dell’esenzione prevista nel secondo capoverso per l’esecuzione del presente trattato.

##### **Art. 24** Spese d’esercizio e di manutenzione della ferrovia di servizio {#lvl_VI/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--24}
1. Terminate le opere da eseguirsi in comune, la ferrovia di servizio sarà messa a disposizione degli Stati contraenti per la manutenzione di esse. La ripartizione delle spese d’esercizio e di manutenzione della ferrovia sarà fatta conformemente alle norme previste per gli obblighi di manutenzione delle opere comuni.
2. Gli Stati contraenti decideranno, di comune intesa, l’eventuale sospensione totale o parziale dell’esercizio della ferrovia di servizio.

##### **Art. 25** Esecuzione degli articoli dal 21 al 24 {#lvl_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--25}
Gli Stati contraenti si comunicheranno i provvedimenti presi in esecuzione degli articoli dal 21 al 24.

##### **Art. 26** Idrometria {#lvl_VI/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--26}
Le osservazioni sul livello dell’acqua e le constatazioni idrometriche sul Reno e i suoi affluenti saranno a disposizione degli organi ufficiali degli Stati contraenti.

##### **Art. 27** Riserva concernente l’estrazione di materiale {#lvl_VI/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--27}
L’impresa internazionale di correzione del Reno è competente a regolare l’estrazione, eccedente l’uso comune, di ghiaia, sabbia e fango dal canale del Reno, la cui manutenzione spetta agli Stati contraenti in comune.

##### **Art. 28** Materie che potranno essere oggetto di negoziati speciali {#lvl_VI/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--28}
La linea doganale di confine, la pesca, la navigazione o altre materie non regolate dal presente trattato potranno essere oggetto di negoziati speciali che fossero reputati opportuni.

## **VII.** Disposizioni transitorie {#lvl_VII}
##### **Art. 29** Opere precedentemente eseguite {#lvl_VII/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--29}
Le opere già eseguite conformemente alle decisioni prese di concerto fra i due Stati dopo il I’ gennaio 1942 e conformemente alle direttive del progetto IIIb sono considerate parte integrante delle opere comuni (art. 1).

##### **Art. 30** Baia di Hard‑Fussach {#lvl_VII/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--30}
1. Tenuto conto dei provvedimenti che devono essere presi dall’Austria, fuori dell’ambito delle opere comuni, nella baia di Hard‑Fussach, per la derivazione degli affluenti austriaci, la Svizzera accetta liberamente di pagare all’Austria un’indennità unica di 600 000 franchi (seicentomila franchi) e l’Austria dichiara che, in avvenire, sopporterà da sola le spese che potessero essere cagionate da altri provvedimenti analoghi.
2. Detta somma è pagabile in quattro rate annue uguali, di cui la prima sarà versata durante l’anno nel quale è entrato in vigore il presente trattato.

##### **Art. 31** Confine nazionale {#lvl_VII/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--31}
1. La linea di confine fra i due Stati contraenti, nella zona toccata dalla correzione internazionale del Reno, è stabilita dai protocolli in vigore fra i due Stati.
2. L’incarico di determinare il confine, per quanto ciò non sia stato ancora fatto, è affidato alla Commissione austro‑svizzera per la determinazione del confine dal Piz Lad al lago di Costanza. A questo riguardo, il confine della zona toccata dalla correzione internazionale del Reno, esclusi i tratti compresi fra i tagli, dovrà seguire, non appena ciò sarà possibile, la linea mediana del nuovo canale del Reno. Le spese di delimitazione del confine saranno a carico dell’impresa internazionale di correzione del Reno.

## **VIII.** Disposizioni finali {#lvl_VIII}
##### **Art. 32** Provvedimenti finali {#lvl_VIII/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--32}
Allorché l’obbligo di manutenzione delle opere da eseguirsi in comune, indicate nell’articolo 1, sarà stato ripreso e saranno stati completamente regolati tutti gli affari che vi si riferiscono, i Governi degli Stati contraenti s’accorderanno circa un’eventuale liquidazione degli impianti e del materiale, la messa a giorno del conto finale e l’impiego del fondo di riserva. Essi regoleranno inoltre, come loro sembrerà opportuno, gli affari comuni ancora pendenti. Gli Stati contraenti potranno nondimeno procedere di comune accordo alla liquidazione anticipata d’una parte degli impianti e del materiale, qualora lo reputassero opportuno.

##### **Art. 33** Clausola arbitrale {#lvl_VIII/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--33}
1. Qualora i due Governi non potessero intendersi sull’interpretazione o sull’applicazione di disposizioni del presente trattato, la controversia sarà sottoposta a un tribunale arbitrale.
2. Ciascuno dei due Governi nominerà un membro di questo tribunale. Il presidente, il quale non potrà appartenere a uno degli Stati contraenti, sarà nominato di comune accordo dai due Governi.
3. Il tribunale arbitrale entra in attività, al più tardi, sei mesi dopo che uno degli Stati contraenti ne avrà fatto richiesta. Se entro tale termine non sono ancora stati nominati tutti i membri, i membri mancanti saranno designati dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia a domanda di uno degli Stati contraenti.
4. Salvo accordo contrario, la procedura del tribunale arbitrale è retta dalla Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907[^7]per la soluzione pacifica dei conflitti internazionali.

##### **Art. 34** Scambio dei documenti essenziali concernenti i progetti {#lvl_VIII/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--34}
Al momento della firma del presente trattato, ciascun Stato contraente riceverà un esemplare aggiornato e firmato dal capi delle delegazioni del progetto IIIb, esposto nell’articolo 2, come pure un esemplare del programma dei lavori e delle spese, del I’ luglio 1953, indicato nell’articolo 3.

##### **Art. 35** Ratificazione ed entrata in vigore {#lvl_VIII/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.633--35}
1. Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratificazioni.
2. Il presente trattato è steso in due esemplari identici.

*In fede di che,* i plenipotenziari dei due Governi, cioè:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

dopo aver reciprocamente verificato i loro poteri, hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna il 10 aprile 1954.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Schurter | Per la <br>Repubblica d’Austria:<br>Kloss |
| --- | --- |

[^1]: Il Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 del DF del 22 dic. 1954 (RU  **1955**  747).
[^3]: RS  **0.721.191.631**
[^4]: RS  **0.721.191.632**
[^5]: RS  **0.721.191.631**
[^6]: RS  **0.721.191.632**
[^7]: RS  **0.193.212**