0.672.936.72

RU **1957** 197; FF **1956** I 1567 ediz. ted. **1956** I 1603 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa ad attenuare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sulle successioni

Conchiusa il 12 giugno 1956<br />Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1956[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 febbraio 1957<br />Entrata in vigore il 25 febbraio 1957

(Stato 25  febbraio 1957)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,

animati dal desiderio di conchiudere una convenzione in vista di attenuare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sulle successioni,

hanno designato a tale scopo come plenipotenziari,

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--I}
1. La presente convenzione è applicabile alle seguenti imposte:
a. nel Regno Unito: imposta sulla massa successoria*(estate duty)* prelevata in Gran Bretagna;
b. in Svizzera: alle imposte cantonali e comunali sulla massa successoria o sulle quote ereditarie.
2. La presente convenzione è applicabile all’imposta sulla massa successoria prelevata nell’Irlanda del Nord allo stesso modo che è applicabile all’imposta sulla massa successoria prelevata in Gran Bretagna.
3. La presente convenzione è parimente applicabile a tutte le altre imposte, essenzialmente analoghe a quelle citate nei capoversi primo e secondo, che saranno prelevate nella Gran Bretagna, nell’Irlanda del Nord o nella Svizzera, dopo la firma della presente convenzione.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--II}
1. Nella presente convenzione, salvo che risulti altrimenti dal contesto:
a. l’espressione «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord;
b. l’espressione «Gran Bretagna» designa l’Inghilterra, il Paese di Galles e la Scozia, ma non comprende le isole della Manica e l’isola di Man;
c. l’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
d. l’espressione «territorio», quando è usata a proposito dell’una o dell’altra Parte contraente, designa, secondo il contesto, la Gran Bretagna o la Svizzera;
e. l’espressione «imposta» designa, secondo il contesto, l’imposta prelevata in Gran Bretagna sulla massa successoria o una delle imposte cantonali o comunali prelevate in Svizzera sulla massa successoria o sulle quote ereditarie.
2. Nell’applicazione della presente convenzione, la questione di sapere se una persona morta aveva il suo domicilio, al momento della morte, in una parte qualsiasi del territorio di una delle Parti contraenti è risolta conformemente alla legislazione in vigore in questo territorio; una persona che era domiciliata nella Svizzera al momento della sua morte deve essere trattata come una persona avente il suo domicilio in Svizzera, se, secondo il diritto civile svizzero, la successione deve essere aperta nella Svizzera.
3. Nell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione da parte di una delle Parti contraenti, qualsiasi espressione che non sia in altro modo definita ha il significato che le attribuisce la legislazione disciplinante, nel territorio di questa Parte, le imposte cui è applicabile la convenzione, salvo che risulti diversamente dal contesto.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--III}
1. Se una persona, al momento della sua morte, era domiciliata nella Svizzera e non aveva domicilio in una parte qualsiasi della Gran Bretagna, la situazione dei diritti o interessi enumerati all’articolo IV della convenzione, sia che si fondino sullo stretto diritto, sia che si fondino sull’equità*(legal or equitable),* è determinata esclusivamente, in quanto la situazione di questi diritti o interessi sia d’importanza per la riscossione delle imposte in Gran Bretagna, secondo le regole enunciate in detto articolo IV; tuttavia, se si tratta di un bene sul quale un’imposta potrebbe essere riscossa in Gran Bretagna facendo astrazione dal presente capoverso, l’articolo IV è applicabile solo qualora un’imposta fosse prelevata nella Svizzera sullo stesso bene o sarebbe prelevata su di esso, se, nel caso particolare, una speciale esenzione non lo impedisse.
2. Se una persona, al momento della sua morte, era domiciliata in una parte qualsiasi della Gran Bretagna e non aveva domicilio nella Svizzera, la situazione dei diritti o interessi enumerati all’articolo IV della convenzione, sia che si fondino sullo stretto diritto, sia che si fondino sull’equità*(legal or equitable),* è determinata esclusivamente, in quanto la situazione di questi diritti o interessi sia d’importanza per la riscossione dell’imposta in Svizzera, secondo le regole enunciate in detto articolo IV; tuttavia, se si tratta di un bene sul quale un’imposta potrebbe essere riscossa nella Svizzera facendo astrazione dal presente capoverso, l’articolo IV è applicabile solo qualora un’imposta fosse prelevata in Gran Bretagna sullo stesso bene o sarebbe prelevata su di esso, se, nel caso particolare, una speciale esenzione non lo impedisse.
3. Se l’applicazione dell’articolo IV sul territorio di una delle Parti contraenti avesse per conseguenza la riscossione di un’imposta su un bene che, facendo astrazione dell’articolo IV, non sarebbe oggetto di imposta su questo territorio, detto articolo non è applicabile.
4. Nessuna disposizione del presente articolo deve pregiudicare la riscossione dell’imposta in Gran Bretagna su i diritti o interessi che mutano di mano, in virtù di una disposizione retta dal diritto di una qualsiasi parte della Gran Bretagna o in virtù della devoluzione legale prevista da detto diritto.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--IV}
Le regole, cui i capoversi primo e secondo dell’articolo III si riferiscono, sono le seguenti:
a. i diritti o interessi (eccettuati i diritti di pegno) su beni immobili sono considerati situati dove detti beni si trovano;
b. i diritti o interessi (eccettuati i diritti di pegno) su beni mobili corporali che non sono oggetto, qui di seguito, di una disposizione particolare, su biglietti di banca o carta moneta, su altre specie di moneta con corso legale nel luogo d’emissione e su cambiali o titoli di credito negoziabili, sono considerati situati nel luogo in cui detti beni, biglietti, specie di monete o effetti si trovano in realtà alla data della morte o, se sono in corso di spedizione, nel luogo di destinazione;
c. i crediti, garantiti o no, compresi i titoli emessi da un Governo, un consiglio municipale o un’autorità pubblica, come pure i riconoscimenti di debito o le obbligazioni emesse da una società, eccettuati tuttavia i crediti che sono oggetto di una disposizione particolare nel presente articolo, sono considerati situati nel luogo in cui la persona morta era domiciliata al momento della sua morte;
d. le partecipazioni a società, in forma di azioni o di quote di capitale, comprese le azioni o quote di capitale detenute da un fiduciario*(nominee),* sia che il diritto di godimento*(beneficial ownership)* risulti da documenti, sia che risulti in altro modo, sono considerate stabilite nel luogo in cui, o secondo la cui legislazione, la società è stata costituita;
e. le somme che devono essere pagate in virtù di polizze d’assicurazioni sono considerate situate nel luogo, dove la persona morta era domiciliata al momento della sua morte;
f. i battelli e gli aeromobili, come pure tutte le parti di proprietà su questi beni, sono considerati situati nel luogo, dove detti battelli o aeromobili sono immatricolati;
g. la clientela*(goodwill),* in quanto elemento di un attivo che serve all’esercizio di una azienda industriale o commerciale o di una professione liberale, è considerata situata nel luogo, dove l’impresa è esercitata o dove la professione, cui detta clientela è attribuita, è esercitata;
h. i brevetti, marche di fabbrica, disegni, diritti d’autore, come pure diritti o licenze per l’esercizio di brevetti, marche di fabbrica, disegni od opere protette da un diritto d’autore, sono considerati situati nel luogo, dove la persona morta era domiciliata al momento della morte;
i. i diritti e le azioni in materia di responsabilità civile derivati da atti illeciti, che sussistono a beneficio della successione di una persona morta, sono considerati situati nel luogo, dove sono sorti;
j. i crediti accertati mediante una sentenza sono considerati situati nel luogo in cui la sentenza è stata registrata;
k. tutti gli altri diritti o interessi sono considerati situati nel luogo che è determinato dalla legislazione in vigore nel territorio della Parte contraente, sul quale la persona morta non era domiciliata.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--V}
1. Stabilendo l’importo sul quale l’imposta è calcolata, sono concesse le deduzioni autorizzate dalla legislazione in vigore nel territorio, in cui l’imposta è riscossa.
2. Se un’imposta è riscossa su un bene qualsiasi nel territorio di una Parte contraente, in seguito alla morte di una persona che, al momento del decesso, non vi era domiciliata, ma aveva il suo domicilio nell’altra Parte contraente, non è tenuto conto, per stabilire l’importo o il tasso dell’imposta, degli altri beni, in quanto essi siano situati fuori di quel territorio; tuttavia, il presente capoverso non è applicabile:
a. all’imposta prelevata in Svizzera sulla sostanza immobiliare situata in Svizzera (compresi gli accessori);
b. all’imposta prelevata in Gran Bretagna, in quanto gli altri beni, di cui al presente capoverso, mutino di mano in virtù di una disposizione retta dal diritto di una parte qualsiasi della Gran Bretagna o in virtù della devoluzione legale prevista da detto diritto.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--VI}
1. Qualsiasi domanda di rimborso d’imposta, che si fonda sulle disposizioni della presente convenzione, deve essere presentata entro un termine di cinque anni dal giorno della morte della persona, in seguito alla cui successione detta domanda è stata presentata o, nel caso di aspettativa, quando il pagamento dell’imposta è differito fino alla data dell’entrata in possesso, entro un termine di cinque anni da questa data.
2. Gli importi d’imposta da rimborsare non fruttano interessi.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--VII}
1. Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono conferire direttamente per eliminare le difficoltà o i dubbi che potrebbero sorgere dall’applicazione o dall’interpretazione della presente convenzione.
2. Nel presente articolo, l’espressione «autorità competenti» designa: se si tratta della Gran Bretagna, i*Commissioners of* *Inland Revenue* o i loro rappresentanti debitamente autorizzati; se si tratta della Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante legale; se si tratta dell’Irlanda del Nord, il*Minister of Finance* o il suo rappresentante legale debitamente autorizzato; e se si tratta del territorio al quale la presente convenzione è estesa, conformemente all’articolo VIII, l’autorità competente in questo territorio per amministrare le imposte cui la presente convenzione è applicabile.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--VIII}
1. La presente convenzione può essere estesa, integralmente o con modificazioni, a tutto il territorio del quale il Regno Unito assume la rappresentanza internazionale e che riscuote imposte essenzialmente analoghe a quelle cui la convenzione è applicabile; una tale estensione ha effetto dalla data e con le modificazioni e condizioni (comprese le condizioni circa la disdetta) che le Parti contraenti possono specificare e convenire mediante uno scambio di note.
2. Eccetto che le Parti contraenti non convengano espressamente il contrario, l’estinzione degli effetti della presente convenzione, per quanto concerne il Regno Unito o la Svizzera, conformemente all’articolo X, vale pure per l’applicazione della convenzione in qualsiasi territorio, cui essa sia stata estesa in virtù di disposizioni del presente articolo.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--IX}
1. La presente convenzione deve essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere scambiati a Berna, il più presto possibile.
2. La presente convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione ed è applicabile alle successioni delle persone che sono morte in detto giorno o dopo.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--X}
1. La presente convenzione rimane in vigore durante almeno tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
2. La presente convenzione rimane in vigore dopo la scadenza di questo periodo di tre anni, salvo che una delle Parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza di detto periodo, informi l’altra, per iscritto e per via diplomatica, della sua intenzione di disdire la convenzione.
3. Se una delle Parti contraenti, dopo la scadenza del periodo di tre anni, informa l’altra, per iscritto e per via diplomatica, della sua intenzione di disdire la presente convenzione, questa cessa di essere applicabile alle successioni delle persone morte dopo la data stabilita nella notificazione della disdetta (intercorrendo tra questa data e il giorno della notificazione un intervallo di almeno sei mesi) o, se nessuna data è stata stabilita, dopo che sei mesi siano trascorsi dal giorno della notificazione.
4. La convenzione può cessare i suoi effetti separatamente rispetto all’Irlanda del Nord, conformemente alla procedura descritta nei capoversi secondo e terzo del presente articolo.

*In fede di che,* i plenipotenziari sopra citati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Londra, in doppio esemplare, il 12 giugno 1956, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimente fede.

| Armin Daeniker | Selwyn Lloyd |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della  presente Raccolta.
[^2]: RU  **1957**  195