0.631.244.52

^^RU **1995** 1038; FF **1954** I 617 ediz. ted. 593 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Convenzione internazionale per facilitare l’importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario

Conchiusa a Ginevra il 7 novembre 1952<br />Approvata dall’Assemblea federale il 6 ottobre 1954[^2]<br />Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 4 dicembre 1954<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1955

(Stato 16 maggio 2017)

I governi firmatari della presente Convenzione,

Convinti che l’approvazione di norme comuni concernenti l’importazione di campioni commerciali di qualsiasi specie, sia prodotti naturali, sia articoli manufatturati, e di materiale pubblicitario agevolerà l’espansione del commercio internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** Definizioni {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--I}
Per l’applicazione della presente Convenzione:
a. l’espressione «dazi d’importazione» designa oltre ai dazi propriamente detti tutte le altre tasse e imposte riscosse all’importazione, come pure tutte le imposte d’uso e le altre imposte riscosse nel paese sulle merci importate, eccettuate tuttavia le tasse e le imposte limitate al costo approssimativo dei servizi resi e che non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o un’imposta di carattere fiscale riscossa all’importazione;
b. il termine «persone» designa le persone fisiche e giuridiche;
c. i riferimenti al territorio di una Parte contraente concernono il suo territorio metropolitano e qualsiasi altro territorio che detta Parte contraente rappresenta sul piano internazionale e al quale si estende l’applicazione della presente Convenzione, conformemente all’articolo XIII.

##### **Art. II** Esenzione dai dazi d’importazione per i campioni di valore trascurabile {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--II}
1. Ciascuna Parte contraente esenterà dai dazi d’importazione i campioni di merce di qualsiasi genere importati sul suo territorio, a condizione che siano di valore trascurabile e che servano solo alla domanda di ordinazioni di merci della specie rappresentata dai campioni, in vista della loro importazione. Per determinare se i campioni sono o no di valore trascurabile, le autorità doganali del territorio d’importazione potranno tener conto del valore di ogni campione considerato individualmente o del valore totale di tutti i campioni che fanno parte della stessa spedizione. I valori delle spedizioni fatte dallo stesso mittente a destinatari diversi non saranno sommati per l’applicazione del presente paragrafo, anche se dette spedizioni fossero importate nello stesso tempo.
2. Le autorità doganali del territorio d’importazione potranno esigere che i campioni, per poter beneficiare dell’esenzione dai dazi d’importazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, siano resi inutilizzabili come merce mediante bollatura, lacerazione, perforazione o in altro modo senza tuttavia che dette operazioni possano avere per effetto di far loro perdere la qualità di campioni.

##### **Art. III** Ammissione di altri campioni in franchigia temporanea dei dazi d’importazione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--III}
1. Per l’applicazione del presente articolo, il termine «campioni» designa gli articoli che rappresentano una categoria determinata di merci già prodotte o che costituiscono modelli di merce, di cui è già prevista la fabbricazione, a condizione:
a. che appartengano a una persona domiciliata all’estero e che siano importati con il solo scopo di essere presentati o di essere l’oggetto di una dimostrazione nel territorio d’importazione, in vista di ricercare ordinazioni di merci che saranno spedite dall’estero;
b. che essi non siano venduti né destinati al loro uso normale, salvo per i bisogni della dimostrazione, né usati in qualsiasi modo in locazione o verso rimunerazione mentre si trovano sul territorio del paese d’importazione;
c. che siano destinati a essere riesportati a tempo utile, e
d. che possano essere identificati al momento della loro riesportazione; eccettuati gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali per cui, presi nel loro insieme, non possono più essere considerati campioni secondo gli usi commerciali normali.
2. I campioni soggetti a dazi d’importazione, importati dal territorio di una Parte contraente, con o senza l’intervento di un viaggiatore di commercio, da parte di persone domiciliate sul territorio di una Parte contraente qualsiasi saranno ammessi in franchigia temporanea dei dazi d’importazione sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, mediante deposito dell’importo dei dazi d’importazione e di altri importi eventualmente esigibili o mediante cauzione che garantisca il loro eventuale pagamento. Gli importi depositati (eccettuati quelli che potrebbero essere riscossi in virtù dell’articolo VI della presente Convenzione) non dovranno tuttavia superare l’importo dei dazi d’importazione, maggiorato del 10 per cento.
3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo, le persone interessate dovranno conformarsi alle leggi e ai regolamenti emanati in materia dalle autorità del paese d’importazione e alle formalità doganali in esso in vigore. Per quanto concerne il materiale dell’industria e dell’agricoltura e i veicoli da trasporto il cui valore di sdoganamento supera i 1000 dollari degli Stati Uniti (o il corrispondente valore in altra moneta), gli importatori potranno essere tenuti a dichiarare i luoghi di destinazione di detti materiali e veicoli; inoltre, essi potranno essere invitati, dalle autorità doganali del paese d’importazione, a dimostrare, in qualsiasi momento, che detti materiali o veicoli si trovano nei luoghi dichiarati. Le autorità doganali del paese d’importazione potranno apporre sigilli sui materiali e sui veicoli o impedire in altro modo il loro funzionamento, durante il termine stabilito per l’ammissione in franchigia temporanea, e limitare i luoghi dove potranno funzionare per gli scopi della dimostrazione.
4. Di regola, le autorità doganali del paese d’importazione dovranno considerare sufficienti per l’identificazione ulteriore dei campioni i segni di riconoscimento apposti dalle autorità doganali di una Parte contraente, a condizione che detti campioni siano accompagnati da un elenco descrittivo, riconosciuto esatto dalle autorità doganali di detta Parte contraente. Segni di riconoscimento supplementari dovranno essere apposti sui campioni solo qualora le autorità doganali del paese d’importazione lo ritenessero necessario per assicurare l’identificazione dei campioni al momento della loro riesportazione. 1 segni di riconoscimento apposti sui campioni non devono essere tali da renderli inutilizzabili.
5. Il termine stabilito per la riesportazione dei campioni che beneficiano dell’esenzione dai dazi d’importazione previsto dal presente articolo non deve essere inferiore ai sei mesi. Dopo la scadenza del termine stabilito per la riesportazione, i dazi d’importazione e gli altri importi eventualmente esigibili potranno essere riscossi sui campioni che non saranno stati riesportati. Essi potranno pure essere riscossi, senza aspettare la scadenza di detto termine, sui campioni che non corrispondono più alle condizioni stabilite dal paragrafo 1 del presente articolo.
6. Al momento della riesportazione, nel termine stabilito, di campioni importati nelle condizioni previste dal presente articolo, il rimborso degli importi depositati o la liberazione della cauzione prestata al momento dell’importazione in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, sarà effettuato senza indugio presso uno degli uffici doganali situati alla frontiera o all’interno del territorio che ne saranno stati autorizzati, con riserva, se necessario della deduzione dei dazi e degli altri importi relativi ai campioni che non fossero stati dichiarati in vista della loro riesportazione. In talune circostanze speciali i depositi potranno tuttavia essere restituiti in altro modo, a condizione che detta restituzione abbia luogo rapidamente. Ciascuna Parte contraente pubblicherà un elenco degli uffici doganali competenti per queste operazioni.

##### **Art. IV** Importazione di materiale pubblicitario in franchigia dei dazi d’importazione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--IV}
1. Ciascuna Parte contraente esenterà dai dazi d’importazione i cataloghi, i listini dei prezzi e gli annunci commerciali concernenti:
a. merci messe in vendita o in locazione, o
b. prestazioni di servizi offerte in materia di trasporti o di assicurazione commerciale,

da una persona domiciliata sul territorio di un’altra Parte contraente, quando questi stampati sono importati dal territorio di una Parte contraente qualsiasi, a condizione che ogni spedizione:
(i) risulti di un solo stampato, o
(ii) se risulta di più stampati, comprenda un solo esemplare di ogni stampato, o
(iii) non superi il peso lordo di 1 kg, qualunque sia il numero degli stampati e degli esemplari.

La spedizione simultanea di un certo numero di pacchetti a diversi destinatari nel territorio del Paese d’importazione non è motivo per rifiutare l’esenzione di questi pacchetti, se ciascun destinatario ne riceve solo uno.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una Parte contraente non sarà tenuta a esentare dai dazi sul suo territorio:
a. cataloghi, listini dei prezzi e annunci commerciali, dai quali non risulti apparentemente il nome dell’azienda estera che produce, vende o mette in locazione le merci o che offre prestazioni di servizi in materia di trasporto o di assicurazione commerciale, ai quali si riferiscono detti cataloghi, listini dei prezzi o annunci commerciali;
b. cataloghi, listini dei prezzi e annunci commerciali che sono dichiarati alle autorità del territorio d’importazione, per distribuzione ai consumatori, in pacchetti riuniti, per essere poi spediti a destinatari diversi su quel territorio.

##### **Art. V** Ammissione di pellicole pubblicitarie in franchigia temporanea dei dazi d’importazione {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--V}
Alle condizioni stabilite dall’articolo III della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente concederà le previste agevolazioni previste da questo articolo alle pellicole positive, di carattere pubblicitario, di una larghezza non superiore ai 16 mm, se è dimostrato alle autorità doganali che si tratta di pellicole riproducenti essenzialmente fotografie (con o senza nastro sonoro) che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o di materiali, le cui qualità non possono essere convenientemente dimostrate da campioni o da cataloghi, presupposto che queste pellicole:
a. si riferiscano a prodotti o a materiali messi in vendita o in locazione da una persona domiciliata sul territorio di una Parte contraente;
b. siano di natura tale da essere presentate a clienti eventuali e non in sale pubbliche, e
c. siano importate in invii che contengano solo una copia di ogni pellicola e non facciano parte di una spedizione di pellicole più importante.

##### **Art. VI** Deroga temporanea a divieti e limitazioni {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--VI}
1. Nessuna Parte contraente applicherà divieti o limitazioni d’importazione (eccettuati i dazi d’importazione), nella forma di contingenti di licenze d’importazione o di altri procedimenti, a merci provenienti dal territorio di una Parte contraente:
a. che godono dell’esenzione dai dazi d’importazione in virtù delle norme degli articoli II o IV della presente Convenzione (o che ne godrebbero se fossero soggette a dazi); o
b. che sono ammesse in franchigia temporanea in virtù delle norme degli articoli III o V della presente Convenzione (o che beneficierebbero di questa franchigia se fossero soggette a dazi);

a condizione che l’importazione di dette merci non dia luogo ad alcun pagamento, eccezione fatta per quanto concerne le spese di trasporto e di assicurazione e i servizi resi sul territorio d’importazione da una persona domiciliata in detto territorio.
2. Per quanto concerne le merci che godono dell’ammissione in franchigia temporanea in virtù degli articoli III o V della presente Convenzione (o che ne beneficierebbero se fossero soggette a dazi), la sospensione di divieti o di limitazioni d’importazione si applicherà solo durante il periodo in cui l’ammissione temporanea è autorizzata (o sarebbe autorizzata se dette merci fossero soggette a dazi). Qualora dette merci non fossero riesportate durante il periodo in cui l’applicazione dei divieti o delle limitazioni è sospesa in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità del paese d’importazione potranno prendere le misure che sarebbero state applicate se i divieti o le limitazioni d’importazione non fossero state sospese. Le autorità del territorio d’importazione potranno esigere a questo scopo garanzie appropriate, quali una speciale cauzione diversa da quella destinata a garantire il pagamento dei dazi d’importazione.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non impediranno a una Parte contraente di applicare divieti o limitazioni d’importazione:
a. necessari alla protezione della pubblica moralità o degli interessi essenziali della sicurezza;
b. necessari alla protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o alla preservazione dei vegetali;
c. che si riferiscono all’importazione dell’oro o dell’argento;
d. necessari ad assicurare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti che concernono l’applicazione dei provvedimenti doganali, il mantenimento in vigore dei monopoli dello Stato e la protezione dei brevetti, marche di fabbrica e diritti d’autore e di riproduzione;
e. necessari a impedire procedimenti che possono indurre in errore;
f. che si riferiscono agli articoli fabbricati nelle prigioni;
g. necessari all’applicazione di norme o regolamenti concernenti la classificazione, il controllo della qualità o la vendita di prodotti destinati al commercio internazionale.

##### **Art. VII** Semplificazione delle formalità {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--VII}
1. Ciascuna Parte contraente ridurrà al minimo le formalità richieste per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente dovrà pubblicare senza indugio tutti i regolamenti emanati in questa materia affinché le persone interessate possano prenderne conoscenza per evitare il pregiudizio che potrebbero subire dall’applicazione di formalità da esse ignorate.

##### **Art. VIII** Disciplinamento delle contestazioni {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--VIII}
1. Qualsiasi contestazione che dovesse sorgere fra due o più Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà, nella misura del possibile, risolta mediante negoziati diretti fra esse.
2. Qualsiasi contestazione che non fosse risolta mediante negoziati diretti sarà sottoposta a una persona o a un organismo designati di comune accordo dalle Parti contraenti fra le quali sorge la contestazione; tuttavia, se dette Parti contraenti non possono intendersi sulla scelta della persona o dell’organismo, ciascuna di esse può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro.
3. La decisione pronunciata dalla persona o dall’organismo designati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti interessate.

##### **Art. IX** Firma e ratificazione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--IX}
1. La presente Convenzione potrà essere firmata, entro il 30 giugno 1953, dai governi di tutte le Parti che hanno firmato l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio[^3](Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), come pure dai Governi di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o da qualsiasi altro Stato cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avesse comunicato, a tale scopo, una copia della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratificazione o all’approvazione dei governi firmatari conformemente alla procedura prevista dalla loro costituzione. Gli strumenti di ratificazione o di approvazione saranno deposti presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

##### **Art. X** Adesione {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--X}
1. Alla presente Convenzione possono aderire i Governi degli Stati definiti nel paragrafo 1 dell’articolo IX.
2. L’adesione ha luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

##### **Art. XI** Entrata in vigore {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XI}
Quando quindici dei governi definiti nell’articolo IX avranno deposto i loro strumenti di ratificazione, d’approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, nei loro riguardi, il trentesimo giorno che segue la data di deposito del quindicesimo strumento di ratificazione d’approvazione o di adesione. Essa entrerà in vigore nei riguardi di qualsiasi altro governo, il trentesimo giorno che segue il deposito, da parte di questi, del proprio strumento di ratificazione, d’approvazione o di adesione.

##### **Art. XII** Disdetta {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XII}
1. La presente Convenzione, dopo essere stata in vigore tre anni, potrà essere disdetta, da qualsiasi Parte contraente mediante una notificazione in questo senso al Segretariato generale delle Nazioni Unite.
2. La disdetta esplicherà i suoi effetti sei mesi dopo il giorno, in cui il Segretariato generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione.

##### **Art. XIII** Applicazione territoriale {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XIII}
1. Ciascun governo può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare in una notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione si applicherà a uno o più territori che esso rappresenta sul piano internazionale e la Convenzione si applicherà ai territori designati in detta notificazione a contare dal trentesimo giorno che segue la data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione o dal giorno in cui la Convenzione entrerà in vigore in virtù dell’articolo XI, se detta data è posteriore.
2. Ciascun governo che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ha fatto una dichiarazione in virtù della quale l’applicazione della presente Convenzione è estesa a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale, potrà disdire la Convenzione per questo territorio particolare, conformemente alle disposizioni dell’articolo XII.

##### **Art. XIV** Riserve {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XIV}
1. Ciascun Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’approvazione o di adesione, dichiarare che non si considererà vincolato da certe disposizioni della presente Convenzione da esso specificate.
2. Notificando, conformemente all’articolo XIII della presente Convenzione, che questa si applicherà a uno o più territori che esso rappresenta sul piano internazionale, ciascun Stato può presentare una dichiarazione analoga a quella prevista dal paragrafo 1 del presente articolo per tutti i territori cui si riferisce la notificazione o per uno qualsiasi di essi.
3. Se uno Stato, al momento della firma, della ratificazione, dell’accettazione, dell’adesione o della notificazione prevista dall’articolo XIII, formulerà una riserva concernente uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne comunicherà il testo a tutti gli Stati che hanno aderito o possono aderire alla Convenzione. Ciascun Stato che abbia firmato, ratificato o accettato la presente Convenzione o che vi abbia aderito prima della formulazione della riserva (o, se la Convenzione non è ancora entrata in vigore, che l’abbia firmata, ratificata o accettata o vi abbia aderito alla data della sua entrata in vigore) avrà diritto di presentare obiezioni contro una qualsiasi di dette riserve. Se nessuno degli Stati autorizzati a presentare obiezioni, le ha trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite entro il novantesimo giorno che segue la data della comunicazione della riserva (o che segue la data dell’entrata in vigore della Convenzione, se questa data è posteriore), detta riserva è ritenuta accettata.
4. Qualora il Segretario generale delle Nazioni Unite ricevesse comunicazione di una obiezione presentata da uno Stato autorizzato a presentarne, esso notificherà l’obiezione allo Stato che ha formulato la riserva invitandolo a comunicargli se è disposto a ritirare la sua riserva o se preferisce, secondo il caso, rinunciare alla ratificazione, all’accettazione, all’adesione o all’applicazione della Convenzione al territorio (o ai territori), al quale la riserva si applicava.
5. Uno Stato che ha formulato una riserva contro la quale è stata presentata un’obiezione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, diventerà Parte contraente della Convenzione solo se detta obiezione è stata ritirata o ha cessato di essere valida nelle condizioni stabilite nel paragrafo 6 del presente articolo; esso potrà rivendicare i vantaggi della presente Convenzione per un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale, in favore del quale ha formulato una riserva che ha dato luogo a una obiezione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, solo se detta obiezione è stata ritirata o ha cessato di essere valida nelle condizioni stabilite nel paragrafo 6 del presente articolo.
6. Qualsiasi obiezione presentata da uno Stato che ha firmato la Convenzione senza ratificarla o accettarla cesserà di essere valida se, nei dodici mesi che seguono la data alla quale è stata presentata, detto Stato non ha ratificato o accettato la Convenzione.

##### **Art. XV** Notificazione delle firme, ratificazioni, accettazioni e adesioni {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XV}
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti, come pure agli altri Stati che ne faranno domanda, le firme, le ratificazioni e le accettazioni della presente Convenzione, nonché le adesioni a detta Convenzione; esso notificherà pure la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore e qualsiasi notificazione che avrà ricevuto in virtù degli articoli XII e XIII.

*In fede di che* i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra il sette novembre millenovecentocinquantadue, in lingua francese e inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà a tutti gli Stati firmatari e aderenti copie conformi della presente Convenzione.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | 6 gennaio | 1956 A | 5 febbraio | 1956 |
| Austria | 8 giugno | 1956 A | 8 luglio | 1956 |
| Belgio | 28 agosto | 1957 | 27 settembre | 1957 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Canada | 12 giugno | 1974 A | 12 luglio | 1974 |
| Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina | | | | |
| Hong Kong^a^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 16 maggio | 1963 S | 16 agosto | 1960 |
| Congo (Kinshasa) | 31 maggio | 1962 S | 30 giugno | 1960 |
| Corea (Sud) | 12 giugno | 1978 A | 12 luglio | 1978 |
| Croazia | 31 agosto | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba^*^ | 26 aprile | 1976 A | 26 maggio | 1976 |
| Danimarca | 5 ottobre | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Egitto | 29 settembre | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Figi | 31 ottobre | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
| Finlandia | 27 maggio | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Francia | 7 febbraio | 1964 A | 8 marzo | 1964 |
| Germania^*^ | 2 settembre | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Ghana | 7 aprile | 1958 S | 5 marzo | 1957 |
| Giamaica | 11 novembre | 1963 S | 6 agosto | 1962 |
| Giappone | 2 agosto | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Grecia | 10 febbraio | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Guinea | 8 maggio | 1962 A | 7 giugno | 1962 |
| Haiti | 12 febbraio | 1958 A | 14 marzo | 1958 |
| India^*^ | 3 agosto | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Indonesia | 21 aprile | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Iran | 11 giugno | 1970 A | 11 luglio | 1970 |
| Irlanda | 23 aprile | 1959 A | 23 maggio | 1959 |
| Islanda | 28 aprile | 1977 A | 28 maggio | 1977 |
| Israele | 8 ottobre | 1957 A | 7 novembre | 1957 |
| Italia | 20 febbraio | 1958 A | 22 marzo | 1958 |
| Kenya | 3 settembre | 1965 A | 3 ottobre | 1965 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 ottobre | 2005 |
| Lussemburgo | 9 settembre | 1957 A | 9 ottobre | 1957 |
| Malaysia | 21 agosto | 1958 S | 31 agosto | 1957 |
| Malta^*^ | 27 giugno | 1968 S | 21 settembre | 1964 |
| Maurizio | 18 luglio | 1969 S | 12 marzo | 1968 |
| Messico^*^ | 7 novembre | 2000 A | 7 dicembre | 2000 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nigeria | 26 giugno | 1961 S | 1° ottobre | 1960 |
| Norvegia | 2 novembre | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Nuova Zelanda | 19 aprile | 1957 A | 19 maggio | 1957 |
| Isole Cook | 19 aprile | 1957 A | 19 maggio | 1957 |
| Niue | 19 aprile | 1957 A | 19 maggio | 1957 |
| Tokelau | 19 aprile | 1957 A | 19 maggio | 1957 |
| Paesi Bassi | 3 maggio | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Aruba | 3 maggio | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Curaçao | 3 maggio | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 3 maggio | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Sint Maarten | 3 maggio | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Pakistan | 12 ottobre | 1953 A | 20 novembre | 1955 |
| Polonia | 18 febbraio | 1960 A | 19 marzo | 1960 |
| Portogallo | 24 settembre | 1956 A | 24 ottobre | 1956 |
| Regno Unito | 21 ottobre | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Anguilla | 5 febbraio | 1957 A | 7 marzo | 1957 |
| Gibilterra | 5 febbraio | 1957 A | 7 marzo | 1957 |
| Isola di Man | 21 ottobre | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Isole Falkland | 5 febbraio | 1957 A | 7 marzo | 1957 |
| Isole Vergini britanniche | 5 febbraio | 1957 A | 7 marzo | 1957 |
| Sant’Elena | 5 febbraio | 1957 A | 7 marzo | 1957 |
| Romania^*^ | 15 novembre | 1968 A | 15 dicembre | 1968 |
| Ruanda | 1° dicembre | 1964 S | 1° luglio | 1962 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | 13 marzo | 1962 S | 27 aprile | 1961 |
| Singapore | 7 giugno | 1966 S | 9 agosto | 1965 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 3 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 9 settembre | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Sri Lanka | 28 ottobre | 1959 A | 27 novembre | 1959 |
| Stati Uniti | 17 settembre | 1957 | 17 ottobre | 1957 |
| Svezia | 23 febbraio | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Svizzera^*^ | 4 dicembre | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Tanzania^*^ | 28 novembre | 1962 A | 28 dicembre | 1962 |
| Thailandia | 30 novembre | 1994 A | 30 dicembre | 1994 |
| Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 giugno | 1970 |
| Trinidad e Tobago^*^ | 11 aprile | 1966 S | 31 agosto | 1962 |
| Turchia | 8 dicembre | 1956 A | 7 gennaio | 1957 |
| Uganda^*^ | 15 aprile | 1965 A | 15 maggio | 1965 |
| Ungheria | 3 giugno | 1957 A | 3 luglio | 1957 |
| * Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Fino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | |
 **Svizzera** La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale[^4].

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RU **1995** 1037
[^3]: RS  **0.632.21**
[^4]: RS  **0.631.112.514**