0.353.936.74

CS **12** 131

# Scambio di note del 30 novembre 1927/19 settembre 1929 concernente l’applicazione del Trattato d’estradizione anglo‑svizzero ai mandati britannici

Entrato in vigore il 19 settembre 1929

Con Scambio di note 30 novembre 1927/19 settembre 1929 la Svizzera e la Gran Bretagna hanno conchiuso un Accordo per l’applicazione del Trattato d’estradizione anglo‑svizzero[^1]ai mandati britannici. Facciamo seguire il testo delle due note.

## Nota britannica {#lvl_u1}
*Traduzione dal testo originale inglese* 
1.  La Legazione britannica, per incarico del suo Governo, ha l’onore di portare a conoscenza del Dipartimento politico federale[^2]che il Governo britannico riterrebbe desiderabile si potessero, per stabilire adeguate prescrizioni sull’estradizione dei delinquenti in fuga da e per i territori pei quali esso ha accettato un mandato dalla Società delle Nazioni[^3], di dichiarare applicabili le disposizioni dei Trattati d’estradizione esistenti ai mandati della Palestina (esclusa la Transgiordania), del Camerun britannico, del Togo britannico e del Territorio di Tanganica. I Governi di Sua Maestà britannica nella Confederazione australiana, nella Nuova Zelanda e nell’Unione sudafricana hanno pure espresso il desiderio che vengano dichiarati applicabili questi Trattati ai territori della Nuova Guinea, della Samoa occidentale, dell’Africa occidentale del sud ed anche al Nauru.[^4]
2.  La Legazione ha quindi l’onore di chiedere se il Consiglio federale è d’accordo, che il Trattato d’estradizione concluso a Berna il 26 novembre 1880[^5], completato con la Convenzione svizzero‑britannica firmata a Londra il 29 giugno 1904[^6], venga applicato ai mandati enumerati sopra. In caso affermativo, la presente nota e la risposta del Governo svizzero verrebbero considerati come documenti che stabiliscono in modo formale l’accordo raggiunto tra gli Stati interessati, nel senso che le disposizioni di questo Trattato, completate dalla Convenzione indicata sopra, si riferirebbero in avvenire anche alla Palestina (esclusa la Transgiordania), al Camerun britannico, al Togo britannico, al Territorio di Tanganica, alla Nuova Guinea, al Nauru, alla Samoa occidentale e all’Africa occidentale del sud e che le domande d’estradizione provenienti da questi territori o destinati a questi territori dovrebbero d’accordo essere trattate come se questi territori fossero possedimenti britannici e i nazionali o gli indigeni di questi territori fossero cittadini britannici.[^7]
3.  La Legazione si onora di aggiungere che agli effetti di questo Accordo si considererebbero come «Governatore autorità superiore» ai sensi dell’articolo XVIII del menzionato Trattato di estradizione, le seguenti autorità:

| Palestina:[^8] | L’Alto commissario o l’autorità incaricata del l’amministrazione governativa; |
| --- | --- |
| Camerun britannico:[^9] | Il Governatore della Nigeria o l’autorità incaricata dell’amministrazione governativa; |
| Togo britannico:[^10] | Il Governatore della Costa d’Oro o l’autorità incaricata dell’amministrazione governativa; |
| Territorio di Tanganica:[^11] | Il Governatore o l’autorità incaricata dell’amministrazione governativa; |
| Nuova Guinea:[^12] | L’Amministratore a Rabaul, Nuova Guinea; |
| Samoa occidentale:[^13] | Il Governatore generale della Nuova Zelanda; |
| Africa occidentale del sud:[^14] | L’Amministratore dell’Africa occidentale del sud; |
| Nauru:[^15] | L’Amministratore del Nauru. |

4.  Se il Governo svizzero accetta questa proposta, la Legazione prega di designare le Autorità consolari svizzere che, in considerazione del citato articolo XVIII del Trattato, saranno considerate rispettivamente come agenti consolari incaricati di presentare le domande di estradizione in ciascuno di questi territori sotto mandato.

## Nota svizzera {#lvl_u2}
*Traduzione* [^16]
Il Dipartimento politico federale[^17]ha l’onore di informare la Legazione di Sua Maestà britannica, riferendosi alla sua nota N. 65 del 10 luglio[^18], che il Consiglio federale è d’accordo di estendere l’applicazione del Trattato di estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 1880[^19]e della Convenzione del 29 giugno 1904[^20], che completa l’articolo XVIII di detto Trattato, ai territori posti sotto mandato britannico qui indicati: Palestina (eccettuata la Transgiordania), il Camerun britannico, il Togo britannico, il Territorio di Tanganica, la Nuova Guinea, la Samoa occidentale, l’Africa occidentale del sud e il Nauru.[^21]
Resta inteso che l’estradizione avrà luogo per tutti i delitti previsti nel Trattato d’estradizione, menzionato, tra la Svizzera e la Gran Bretagna, e che le stipulazioni di questo Trattato e della Convenzione del 29 giugno 1904 saranno integralmente applicate. Le disposizioni relative alla estradizione dei nazionali saranno specialmente applicate ai cittadini di detti territori sotto mandato come ai cittadini britannici.
È preso atto della comunicazione della Legazione giusta la quale le autorità designate al N. 3 della nota del 30 novembre 1927 devono essere considerate, ai sensi dell’articolo XVIII del Trattato d’estradizione, come «Governatore o autorità superiore» nei territori sotto mandato. I consolati svizzeri qualificati, secondo lo stesso articolo del Trattato d’estradizione, a presentare la domanda d’estradizione sono i seguenti: per la Palestina, il consolato di Giaffa; per il Togo, il consolato di Freetown; per il Territorio di Tanganica, il consolato a Tanga; per la Nuova Guinea e Nauru, il consolato generale a Melbourne; per la Samoa occidentale, il consolato di Auckland, per l’Africa occidentale del sud, il consolato a Città del Capo. Per quanto concerne il Camerun le domande d’estradizione saranno presentate dalla Legazione[^22]svizzera a Londra.
Il Dipartimento politico federale[^23]è inoltre autorizzato a dichiarare che il Consiglio federale considera la nota della Legazione di Sua Maestà britannica del 30 novembre 1927 come costituente un consenso sufficiente del Governo britannico all’Accordo previsto. Il Dipartimento politico[^24]ammette, da parte sua, che la presente comunicazione sarà parimente accettata dal Governo di Sua Maestà britannica come dichiarazione di adesione da parte della Svizzera. Se così è, l’Accordo potrà essere considerato come entrato in vigore alla data d’oggi.

[^1]: RS  **0.353.936.7**
[^2]: Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.
[^3]: La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del  18 apr. 1946 (FF **1946** II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.).
[^4]: Vedi le note ai territori menzionati al n. 3.
[^5]: RS  **0.353.936.7**
[^6]: RS  **0.353.936.7**
[^7]: Vedi le note ai territori menzionati al n. 3.
[^8]: Dopo la fine del mandato britannico sulla Palestina, avvenuta il 14 mag. 1948, Israele ha dichiarato che il trattato d’estradizione anglo‑svizzero non è più applicabile al suo paese. La Palestina è ormai esclusa dal campo d’applicazione del trattato pubblicato inRS  **0.353.936.7** .
[^9]: Ora: Camerun. Allo stesso non s’applica più il trattato d’estradizione anglo-svizzero.
[^10]: Ora: Togo. Allo stesso non s’applica più il trattato d’estradizione anglo-svizzero.
[^11]: Ora: parte della Tanzania. Alla stessa resta applicabile il trattato d’estradizione  anglo-svizzero (RS  **0.353.973.2** ).
[^12]: Ora: Papuasia-Nuova Guinea. Alla stessa resta applicabile il trattato d’estradizione  anglo-svizzero (RS  **0.353.963.0** ).
[^13]: Con nota successiva del 15 nov. 1929 la Legazione britannica ha comunicato al DPF che l’Amministratore nella Samoa occidentale è stato designato come autorità prevista dall’art. XVIII del trattato d’estradizione.
[^14]: Ora: Namibia. Alla stessa resta applicabile il trattato d’estradizione anglo-svizzero  (RS  **0.353.957.7** ).
[^15]: Ora: Nauru. Allo stesso non s’applica più il trattato d’estradizione anglo-svizzero.
[^16]: Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^17]: Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.
[^18]: Questa nota contiene la risposta della Legazione britannica ad una domanda posta, nel frattempo, dal DFAE.
[^19]: RS  **0.353.936.7**
[^20]: RS  **0.353.936.7**
[^21]: Vedi le note ai territori menzionati al n. 3.
[^22]: Ora: dall’Ambasciata.
[^23]: Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.
[^24]: Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.