0.353.936.7

RU **5** 313 e CS **12** 116; FF **1880** IV 509 ediz. ted. 549 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna

Conchiuso il 26 novembre 1880<br />Approvato dall’Assemblea federale il 5 marzo 1881[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 marzo 1881<br />Entrato in vigore il 30 maggio 1881

(Stato 13  maggio 2003)

Il consiglio federale svizzero<br />e<br />sua maestà la regina del regno unito della Gran Bretagna e d’Irlanda,

affine di meglio guarentire l’amministrazione della giustizia e di prevenire i delitti sul territorio ed entro la giurisdizione de’ due Stati, avendo trovato opportuno che gli individui accusati o condannati per reati espressi nel presente trattato e che si fossero colla fuga sottratti alla giustizia, debbano in date circostanze venir reciprocamente consegnati; perciò hanno nominato, per conchiudere un trattato in proposito a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi vicendevolmente comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno di comune accordo stipulato e conchiuso i seguenti articoli:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--I}
Sua maestà la regina del regno unito di Gran Bretagna e d’Irlanda s’impegna, nelle circostanze e sotto le condizioni previste dal presente trattato, a consegnare tutti quegli individui, – e il consiglio federale svizzero, nelle medesime circostanze e sotto le medesime condizioni, s’impegna a consegnare tutti quegli individui, salvo gli attinenti svizzeri, – che, essendo accusati per uno dei crimini o delitti menzionati nell’articolo Il e commesso sul territorio dell’una delle parti contraenti, o per causa di un simile crimine o delitto essendo stati condannati dai tribunali dell’uno degli Stati contraenti, saranno trovati sul territorio dell’altro.

Nel caso che si trattasse di uno Svizzero resosi colpevole di uno dei suddetti reati nel Regno Unito e rifugiatosi nella Svizzera e del quale, per causa della sua nazionalità, il consiglio federale svizzero non potesse accordare l’estradizione, il medesimo consiglio federale s’impegna a dar corso legale all’accusa secondo le leggi del cantone d’attinenza dell’accusato[^3], e il governo del Regno Unito si obbliga a comunicare al consiglio federale svizzero tutti i documenti, le disposizioni e le prove relative al caso, come pure a far eseguire gratuitamente le commissioni rogatorie del giudice svizzero trasmesse per via diplomatica.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--II}
I reati pei quali dovrà essere accordata l’estradizione sono i seguenti[^4]:
1. assassinio, compreso l’infanticidio, e attentato di assassinio;
2. omicidio;
3. contraffazione o alterazione di moneta metallica, uso o circolazione data a moneta metallica contraffatta o alterata;
4. falsificazione, contraffazione o alterazione, o circolazione data a ciò che è falsificato, contraffatto o alterato, cioè i reati contemplati dalle leggi penali de due Stati come contraffazione o falsificazione di carta‑moneta, di biglietti di banca o di altre carte‑valori; fabbricazione o falsificazione di altri documenti pubblici o privati, come pure l’emissione, la circolazione data o l’uso scientemente fatto di tali carte contraffatte, fabbricate o falsificate;
5. sottrazione dolosa o furto;
6. truffa, rispettivamente conseguimento di denaro o di altri beni mediante falsi pretesti;
7. fallimento doloso, rispettivamente delitto contro la legge sui fallimenti;
8. frode da parte di un amministratore, un banchiere, un agente, procuratore, tutore o curatore, direttore, membro o funzionario di una società, in quanto il fatto sia passibile di pena secondo le leggi vigenti;
9. stupro;
10. ratto di minorenni;
11. rapimento di persone;
12. invasione di un’abitazione con rottura o scalata con intenzione criminale;
13. incendio volontario;
14. rapina con impiego di violenza;
15. minacce fatte con lettera od altrimenti col fine di estorcere;
16. giuramento falso, e provocazione al giuramento falso;
17. intacco alla proprietà con disegno doloso[^5], in quanto il fatto dia diritto ad azione criminale.

L’estradizione avrà luogo egualmente per complicità ad uno de’ reati qui sopra menzionati, siasi la complicità prodotta prima o dopo la perpetrazione del delitto, purchè però questa complicità sia punibile secondo le leggi dei due stati contraenti.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--III}
Un malfattore fuggitivo può essere arrestato sia nell’uno che nell’altro paese in virtù d’un mandato d’arresto spiccato da un funzionario di polizia, da un giudice di pace o da un’altra autorità competente, dietro una denuncia criminale od istanza e dietro una prova e conformemente ad una procedura giuridica tale che a giudizio del funzionario che emana l’ordine d’arresto, questa misura sarebbe giustificata se il delitto fosse stato commesso o la persona di cui si tratta fosse stata condannata in quella parte dei territori degli Stati contraenti, nella quale il magistrato, il giudice di pace od altra autorità competente esercita giurisdizione. Resta però stipulato che nel Regno Unito il prevenuto dovrà in tal caso essere condotto, prontamente quanto più è possibile, davanti un funzionario di polizia a Londra.

Le requisizioni per arresto provvisorio possono farsi per posta o per telegrafo, purchè vi sia notato che partono da un’autorità giudiziaria od altra competente.

Siffatte requisizioni devono contenere una descrizione generale del crimine o del delitto, e inoltre la dichiarazione che vi è un mandato d’arresto contro il delinquente e che ne sarà domandata l’estradizione.

In conformità del presente articolo, tanto nella Svizzera quanto nel Regno Unito, il prevenuto dovrà essere messo in libertà, se entro trenta giorni[^6]dall’agente diplomatico dello stato requirente non è presentata la domanda d’estradizione giusta le disposizioni di questo trattato.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--IV}
La domanda di estradizione deve sempre essere fatta per via diplomatica, e ciò nella Svizzera pel canale dell’inviato britannico presso il presidente della Confederazione, e nella Gran Bretagna per mezzo del console generale svizzero a Londra, il quale per gli effetti del presente trattato è da sua maestà riconosciuto come rappresentante diplomatico della Svizzera presso il Segretario di Stato degli affari esteri.[^7]

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--V}
Nella Svizzera si procederà come segue:

Se la domanda d’estradizione ha di mira una persona accusata, deve essere accompagnata d’una copia autentica del mandato d’arresto emanato dal funzionario o magistrato competente, colla chiara enunciazione del crimine o delitto di cui la medesima persona è accusata, e di una esposizione debitamente legalizzata dei fatti e delle prove in forza di cui è stato spiccato il mandato di arresto.

Se la domanda d’estradizione si riferisce ad una persona condannata, deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza, in cui è indicato il crimine o delitto per cui quella persona è stata condannata.

Colla domanda d’estradizione devono inoltre essere presentati i connotati della persona requisita, e, se possibile, anche altre informazioni e spiegazioni giovevoli a stabilirne l’identità.

Esaminati questi documenti, il consiglio federale svizzero li comunicherà al governo del cantone sul cui territorio si trova la persona requisita, affinchè per mezzo di un funzionario giudiziario o di polizia venga sentito intorno al loro contenuto.

Il governo cantonale trasmetterà il processo verbale dell’interrogatorio con tutti gli atti e coll’aggiunta, se è del caso, di un rapporto più specificato al consiglio federale, il quale, dietro esame e quando non vi sia opposizione da nessuna parte, accorderà l’estradizione e comunicherà la sua decisione sia alla legazione[^8]della Gran Bretagna, sia al governo cantonale rispettivo; a quest’ultimo perchè abbia a far consegnare l’inquisito a quel luogo di confine e a quella autorità di polizia estera che dalla legazione della Gran Bretagna sarà nel dato caso designata.

Qualora i documenti forniti per istabilire i fatti o l’identità del prevenuto o le ricerche per ciò fatte dalle autorità svizzere paressero insufficienti, ne sarà immediatamente avvisato il rappresentante diplomatico della Gran Bretagna, affinchè possa apprestar altre prove. Le quali ove non vengano prodotte entro il termine di giorni 15, l’arrestato sarà messo in libertà.

Nel caso che venisse contestata l’applicazione del presente trattato, il consiglio federale trasmetterà tutti gli atti al tribunale federale svizzero, il quale deciderà definitivamente sul doversi accordare o rifiutare l’estradizione.

Il consiglio federale comunicherà alla legazione della Gran Bretagna la decisione del tribunale federale. Se questa sentenzia che l’estradizione sia da accordarsi, il consiglio federale ne ordinerà l’esecuzione come nel caso in cui l’accorda di suo proprio moto. Se per lo contro il tribunale federale si pronuncia contrario all’estradizione, il consiglio federale ordinerà immediatamente che l’arrestato sia messo in libertà.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--VI}
Negli stati di sua maestà britannica, tranne le colonie e i possedimenti esteri, si procederà come segue:
a. Se si tratta di una persona accusata, la domanda d’estradizione sarà diretta dal rappresentante diplomatico della Confederazione svizzera al principale segretario di stato di sua maestà britannica per gli affari esteri. Questa domanda dovrà esser accompagnata d’un mandato d’arresto o d’altro documento giudiziario equivalente, emanato da un giudice o funzionario debitamente autorizzato a prendere conoscenza degli atti che stanno a carico dell’accusato in Svizzera, non che delle deposizioni o delle dichiarazioni debitamente legalizzate, fatte davanti questo giudice o funzionario, sotto giuramento o con promessa solenne di dire la verità, da cui risultino chiaramente i detti atti, e in cui si contengano, oltre ai connotati dell’individuo requisito, tutte le particolarità che potessero contribuire all’accertamento della sua identità.
 Il principale segretario di stato trasmetterà questi documenti al principale segretario di stato di sua maestà britannica per il dipartimento degli affari interni, il quale, con un ordine firmato di propria mano e munito del suo sigillo, significherà ad un magistrato di polizia a Londra la fatta domanda di estradizione, incaricandolo, se vi è motivo sufficiente, di spiccare ordine d’arresto contro il fuggiasco. Dietro quest’ordine del segretario di stato e sulla produzione di tale prova, che a suo giudizio giustificherebbe l’emissione del mandato di arresto se il reato fosse stato commesso nel Regno Unito, il magistrato staccherà il mandato d’arresto richiesto.
 Eseguito l’arresto, l’arrestato sarà condotto davanti il magistrato di polizia che ne diede l’ordine o davanti un altro magistrato di polizia di Londra. Se la prova prodotta è tale da giustificare, giusta la legge inglese, il deferimento dell’arrestato al tribunale per essere giudicato, qualora il delitto di cui è accusato fosse stato commesso nel Regno Unito, il magistrato di polizia ne ordinerà l’imprigionamento, in attenzione dell’ordine del segretario di stato per l’estradizione, e invierà immediatamente a quest’ultimo un attestato dell’imprigionamento con un rapporto del caso.
 Passato un certo tempo, che non potrà mai essere meno di 15 giorni dall’imprigionamento in poi, il segretario di stato, con un ordine da lui firmato e munito del suo sigillo, ordinerà il trasporto dell’individuo di cui si tratta a quel porto di mare che sarà nel dato caso designato per la consegna di lui al governo svizzero.
b. Se si tratta di una persona condannata, la procedura sarà la stessa come nel caso di una persona accusata, tranne che il mandato d’arresto da trasmettersi dal rappresentante diplomatico della Svizzera all’appoggio della domanda d’estradizione, enuncerà chiaramente il crimine o delitto per il quale l’individuo requisito fu condannato, indicando il luogo e la data della sentenza.
 La prova da fornirsi consisterà nella produzione del giudizio penale pronunciato dal tribunale competente dello Stato requirente contro l’individuo condannato.
c. Le persone condannate in contumacia sono, in materia d’estradizione, considerate come accusate e consegnate come tali.
d. Dopo che il magistrato di polizia avrà fatto mettere in prigione l’individuo accusato o condannato per attendere dal segretario di stato l’ordine d’estradizione, l’imprigionato avrà il diritto di riclamare una ordinanza d’habeas corpus. Se egli fa uso di questo diritto, l’estradizione dovrà differirsi sino a che la corte abbia deciso sul riclamo, nè potrà aver luogo se non quando la decisione sia contraria al petente. In quest’ultimo caso la corte potrà ad un tempo ordinare l’esecuzione dell’estradizione anche senza aspettare l’ordine del segretario di stato, o il mantenimento dell’arresto sino a che quell’ordine sia dato.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--VII}
Per le autorità dello Stato al quale è diretta la domanda d’estradizione, nell’esame che giusta le premesse disposizioni a loro incumbe, faranno piena fede le deposizioni e le dichiarazioni dei testimoni giurati o che fecero promessa solenne di dire la verità, assunti a protocollo nell’altro stato, e medesimamente la copia di questi documenti, come pure i mandati d’arresto e i giudizi pronunciati nell’altro stato, o loro copie, ritenuto che tali documenti siano firmati o vidimati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario di questo stato e che siano attestati mediante apposizione del sigillo d’officio di un segretario di stato della Gran Bretagna o del cancelliere della Confederazione svizzera.

La comparizione personale dei testimoni non si potrà esigere che per constatare l’identità dell’individuo inquisito colla persona arrestata.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--VIII}
Se nel termine di due mesi[^9], contando dal giorno del fatto arresto del fuggitivo, non sono fornite le prove sufficienti per motivare l’estradizione, l’individuo arrestato sarà messo in libertà.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--IX}
Nei casi ove sia necessario, il governo svizzero sarà rappresentato presso i tribunali inglesi dagli avvocati della corona, e il governo inglese sarà rappresentato presso le autorità svizzere dai funzionari competenti.

I due governi presteranno sul loro territorio l’aiuto necessario ai rappresentanti dall’altro stato che domandassero l’intervento per la sorveglianza e sicura custodia delle persone che sono in via d’estradizione.

I due stati contraenti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese cagionate dall’assistenza contemplata dal presente articolo.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--X}
Il presente trattato è applicabile ai crimini e delitti commessi prima della sua sottoscrizione; ma la persona che sarà stata consegnata non verrà perseguita per nessun crimine o delitto commesso nell’altro paese prima dell’estradizione, fuori di quello per il quale l’estradizione è stata accordata.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XI}
Nessun criminale fuggitivo sarà consegnato se il delitto pel quale è domandata l’estradizione veste il carattere di un delitto politico, o se la persona prova che la domanda d’estradizione fu fatta veramente nella mira di processarla o di punirla per un crimine o delitto di carattere politico.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XII}
L’estradizione non avrà luogo se, dopo la perpetrazione del reato o l’incoazione dell’azione penale o la condanna, è subentrata l’esenzione dell’azione o della pena in virtù delle leggi dello stato a cui è diretta la domanda.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XIII}
Non si farà estradizione se l’individuo inquisito dal governo svizzero o dal governo del Regno Unito è già stato sotto processo e quindi dimesso, o si trova ancora sotto processo, o fu già punito nel Regno Unito o in un cantone della Svizzera per il medesimo reato per causa del quale è domandata l’estradizione.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XIV}
Se l’individuo inquisito dal governo svizzero o dal governo del Regno Unito si trova sotto processo o è stato condannato nel Regno Unito o in un cantone della Svizzera per un altro reato, in tal caso l’estradizione potrà essere differita sino a che sia messo in libertà secondo il corso regolare delle leggi.

Quando un tale individuo sia giuridicamente perseguito per causa di obbligazioni da lui contratte con privati nel paese dove ha preso rifugio, la sua estradizione sarà nulladimeno effettuata; resta però riservato alla parte lesa il diritto di far valere le sue ragioni davanti l’autorità competente.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XV}
Se da una delle due parti contraenti è riclamata sulla base del presente trattato l’estradizione di un individuo, del quale è contemporaneamente domandata l’estradizione da uno o più altri stati per delitti commessi sui loro territori, sarà primamente fatto luogo a quella domanda che ha la priorità nella data.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XVI}
Tutti gli oggetti sequestrati che all’atto dell’arresto dell’individuo da consegnarsi si trovarono in suo possesso, se l’autorità competente dello stato richiesto ne ha ordinato la consegna, dovranno coll’eseguirsi dell’estradizione essere rimessi; la quale consegna dovrà comprendere non meramente gli oggetti involatí, ma sì pure tutto quanto può servire di prova del misfatto.

La consegna di questi oggetti dovrà effettuarsi anche nel caso che la già accordata estradizione, per causa di evasione o di morte della rispettiva persona, fosse divenuta impossibile, eccettochè le ragioni di terzi relativamente agli oggetti in quistione non ne permettano la consegna.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XVII}
Le parti contraenti rinunziano alla pretesa di restituzione delle spese cagionate dall’arresto, mantenimento e trasporto dell’individuo sino alla frontiera dello stato che accorda l’estradizione; elleno consentono reciprocamente a che siffatte spese restino a carico di ciascuna parte rispettivamente.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XVIII}
Le stipulazioni del presente trattato saranno applicabili alle colonie e ai possedimenti esteri di sua maestà britannica[^10]. Tuttavia, nelle relazioni della Svizzera con queste colonie e possedimenti esteri, il termine fissato dall’articolo III, capoverso 3, per la domanda d’estradizione in via diplomatica, sarà di sei settimane; e quello previsto dall’articolo Vili per la produzione della prova sufficiente per assicurare l’estradizione, sarà di tre mesi di calendario.[^11]

La domanda d’arresto e di estradizione di un delinquente rifugiatosi in una di queste colonie o di questi esteri possedimenti sarà fatta al governatore o all’autorità superiore della colonia o del possedimento dal console svizzero ivi residente, o in mancanza di questo, dall’agente consolare riconosciuto di un altro stato, a cui è affidata la cura degli interessi svizzeri nella detta colonia o possedimento.

Il governatore o l’autorità superiore di cui sopra è detto, decideranno in quanto a simili domande d’estradizione uniformandosi il più possibilmente alle disposizioni del presente trattato. Sta però in loro libertà, o di accordare l’estradizione o di rimettere il caso alla decisione del loro governo.

Sua maestà britannica si riserva però la facoltà, sempre uniformandosi per quanto è possibile alle stipulazioni del presente trattato, – di istituire nelle colonie e nei possedimenti inglesi esteri delle disposizioni speciali per l’estradizione di individui che hanno commesso nella Svizzera un delitto contemplato nel trattato e che sonosi rifugiati nelle colonie o possedimenti inglesi suddetti.

Le domande relative all’estradizione di delinquenti fuggiti da una delle colonie e possedimenti esteri di sua maestà britannica avranno corso secondo le disposizioni dei precedenti articoli del presente trattato.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.936.7--XIX}
Il presente trattato entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme volute dalla legislazione delle alte parti contraenti.

Coll’entrar in vigore del presente trattato, quello che fu conchiuso dalle parti contraenti il 31 marzo 1874[^12]sarà reciprocamente considerato come abrogato o non avrà più applicazione se non nei casi ove, in virtù delle sue disposizioni, la procedura fosse o già consumata o in via d’esecuzione.

Ciascuna delle alte parti contraenti potrà dinunziare il presente trattato comunicando all’altra parte, sei mesi innanzi, la sua intenzione. Il termine di dinunzia non deve però eccedere un anno.

Il trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna al più presto possibile.

*In fede di che* , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro arnie.Fatto a Berna, addì ventisei novembre mille ottocento ottanta.

| Anderwert | C. Vivian |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **5** 312
[^3]: Ora: secondo il CP (RS  **311.0** ).
[^4]: Ora l’estradizione può parimente essere ottenuta, se la parte richiesta vi consente, per qualsiasi altro crimine o delitto per il quale le leggi in vigore sul territorio dell’una e dell’altra parte contraente prevedano la possibilità d’una estradizione (art. 1 della conv. addizionale del 19 dic. 1934 –RS  **0.353.936.71** ).
[^5]: Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.
[^6]: Vedi nondimeno l’art. XVIII cpv. 1, nel testo del 29 giu. 1904.
[^7]: Il Consolato generale svizzero a Londra è stato trasformato in Legazione e successivamente è stato eretto in Ambasciata.
[^8]: Ora: all’Ambasciata.
[^9]: Vedi nondimeno l’art. XVIII cpv. 1, nel testo del 29 giu. 1904.
[^10]: Per l’applicazione del trattato ai protettorati britannici vedi gli scambi di note, pubblicati qui di seguito (RS  **0.353.936.72**  **/.77** ).
[^11]: Ultima frase introdotta dalla conv. dei 29 giu. 1904 tra la Svizzera e la Gran Bretagna approvata dall’AF il 22 dic. 1904, ratificata ed entrata in vigore il 29 mar. 1905 (RU **21** 154 153).
[^12]: [RU **1** 357, **4** 385 387 390, **5** 297]