0.353.932.7

CS **12** 95; FF **1889** III 605 ediz. ted. 373 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Accordo provvisorio tra la Svizzera e la Repubblica dell’Equatore su l’estradizione dei delinquenti e l’esecuzione delle commissioni rogatorie

Conchiuso il 22 giugno 1888<br />Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 1889[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 luglio 1889<br />Entrato in vigore il 21 ottobre 1889

(Stato 21  ottobre 1889)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica dell’Equatore,

desiderando regolare provvisoriamente l’estradizione reciproca dei delinquenti e l’esecuzione delle commissioni rogatorie civili e penali, hanno risolto di conchiudere a quest’effetto un accordo ed hanno perciò nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno di comune intesa stipulato quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.7--1}
In attenzione che venga tra le Parti contraenti conchiusa una convenzione speciale su l’estradizione dei delinquenti e l’esecuzione delle commissioni rogatorie civili e penali[^3], la Svizzera godrà nella Repubblica dell’Equatore, e questa nella Svizzera, di tutti i diritti che dette Parti accordano od accorderanno in queste materie ad un altro Stato non confinario. Resta in ogni caso inteso che ad ogni domanda fatta in queste materie dall’una delle Parti all’altra, andrà inerente di pieno diritto la promessa di reciprocità.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.7--2}
Il presente accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati a Parigi nel più breve termine possibile. Esso sarà esecutorio nei due Stati col centesimo giorno dopo lo scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore sino allo spirare di un anno dalla data della dinunzia che venisse fatta da una delle Parti contraenti.

*In fede di che* , i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo e l’hanno munito de’ loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Parigi, il 22 giugno 1888.

| Lardy | A. Flores |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **11** 218
[^3]: Per l’assistenza giudiziaria in materia penale è applicabile il Tratt. del 4 lug. 1997 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador (RS  **0.351.945.41** ).