(Stato 5  novembre 1999)0.353.917.21Nicht löschen bitte "[^1]" !!

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# Scambio di note del 13/14 maggio 1938 concernente l’applicazione del Trattato belga‑svizzero di estradizione al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi

Entrato in vigore il 13 agosto 1938

Con Scambio di note 13/14 maggio 1938 la Svizzera e il Belgio hanno conchiuso un accordo per l’applicazione del trattato belga‑svizzero di estradizione[^2]al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Traduzione*[^3]* 

## Nota svizzera {#lvl_u1}
1)  Le disposizioni del trattato d’estradizione fra la Svizzera e il Belgio del 13 maggio 1874[^4]e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882[^5]s’applicheranno al Congo Belga[^6]e ai Territori di Ruanda Urundi[^7].
2)  La domanda d’estradizione di un individuo che si è rifugiato nel Congo Belga o nel Ruanda Urundi sarà fatta in via diplomatica. Quest’ultima sarà seguita in tutti i casi nei quali è richiesta dal trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 e dalla convenzione addizionale a quel trattato, tranne però nei casi urgenti previsti nell’articolo 6 del trattato; in questi ultimi casi, l’arresto del fuggitivo potrà essere richiesto direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia in Berna al Governatore Generale del Congo Belga in Léopoldville e viceversa.
3)  Agli effetti dell’applicazione del trattato del 13 maggio 1874 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882, come pure del presente accordo,
a) per nazionali belgi vanno intesi i cittadini belgi e i sudditi del Congo Belga; sono parificati ai nazionali belgi i sudditi del Ruanda Urundi;
b) come crimini saranno considerate le infrazioni alla legge repressiva del Congo Belga e del Ruanda Urundi punibili con più di 5 anni di servitù penale e come delitti quelle punibili con più di 2 mesi di servitù penale.
4)  Il termine di 3 settimane previsto nell’articolo 6 del trattato d’estradizione belga‑svizzero è aumentato a 3 mesi.
5)  Il presente accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalla legislazione delle Alte Parti contraenti e avrà la stessa durata del trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 tra la Confederazione svizzera e il Belgio.

| | Il Ministro di Svizzera: |
| --- | --- |
| | Maxime de Stoutz |

[^1]: CS **12** 87
[^2]: RS  **0.353.917.2**
[^3]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^4]: RS  **0.353.917.2**
[^5]: RS  **0.353.917.2**
[^6]: Al Congo Belga corrisponde attualmente al Congo (Kinshasa). Secondo la sua costituzione, detto Stato riconosce, a far data dalla sua indipendenza - avvenuta il  30 giu. 1960-, tutti i trattati di diritto internazionale che legavano il Congo Belga, e ciò fino alla loro eventuale denuncia.
[^7]: Il Ruanda Urundi è ora suddiviso in due Stati indipendenti: Ruanda e Burundi. Per il mantenimento in vigore del tratt. belga‑svizzero di estradizione tra la Svizzera e il Ruanda, vediRS  **0.353.966.7** .