0.276.191.631

CS **12** 339; FF **1927** I 369 ediz. ted. 385 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie

Conchiusa il 15 marzo 1927<br />Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1928[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 28 gennaio 1929<br />Entrata in vigore il 28 marzo 1929

(Stato 28  marzo 1929)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica d’Austria

animate dal desiderio di favorire le relazioni tra i due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie.

A questo scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)* 

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--1}
Le sentenze giudiziarie in materia civile o commerciale pronunciate in uno dei due Stati saranno riconosciute nell’altro se si verificano le seguenti condizioni:
1. le norme circa la competenza giudiziaria internazionale ammesse nello Stato dove è fatta valere la sentenza non devono escludere la giurisdizione dell’altro Stato;
2. il riconoscimento della sentenza non deve essere contrario all’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere la sentenza; in particolare, secondo il diritto di questo Stato non deve poter essere opposta l’eccezione della cosa giudicata;
3. la sentenza deve aver acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata;
4. in caso di sentenza pronunciata in contumacia, l’intimazione della causa o la citazione deve esser stata rimessa in tempo utile alla parte contumace, in proprie mani o in quelle di un mandatario autorizzato a riceverla. Se la notificazione doveva essere fatta nello Stato dove è fatta valere la sentenza, è necessario che essa sia stata fatta per le vie dell’assistenza giudiziaria reciproca.

L’esame da parte delle autorità dove è fatta valere la sentenza non riguarda che le condizioni enumerate ai N. 1 a 4. Questo esame è fatto d’ufficio.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--2}
La giurisdizione dello Stato dove la sentenza è stata pronunciata è esclusa, specialmente ai sensi dell’art. 1, N. 1, per quanto riguarda le pretese personali contro un debitore solvibile, nel caso in cui, al momento dell’apertura dei procedimento, il debitore avesse avuto il suo domicilio nello Stato dove è fatta valere la sentenza. Questa disposizione non è tuttavia applicabile:
1. se il convenuto ha accettato, con espressa convenzione, la competenza del tribunale che ha deciso nel merito della vertenza;
2. se il convenuto è, senza riserve, entrato nel merito della vertenza;
3. se trattasi di domanda riconvenzionale;
4. se contro il debitore è stato aperto il procedimento nel luogo del suo domicilio d’affari o della sua succursale per pretese derivanti dall’esercizio di questa succursale.

Non saranno considerate come pretese personali ai sensi del presente articolo le azioni fondate sul diritto di famiglia, sul diritto successorio, sui diritti reali e i crediti garantiti da pegno.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--3}
Le sentenze giudiziarie in materia civile o commerciale pronunciate in uno degli Stati contraenti saranno eseguite nell’altro se esse soddisfano alle condizioni enumerate nell’art. 1, N. 1 a 4, e se esse sono esecutorie nello Stato ove sono state pronunciate.

Le autorità dello Stato in cui vien fatta valere la sentenza hanno solamente da esaminare se si verificano le condizioni enumerate nel cpv. 1. Questo esame è fatto d’ufficio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--4}
La Parte che fa valere la sentenza o ne chiede l’esecuzione deve presentare:
1. il testo letterale o una copia della sentenza;
2. una dichiarazione che la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata e, se è necessario, ch’essa è esecutoria. Questa dichiarazione sarà rilasciata dall’autorità che ha pronunciato la sentenza o dal segretario del tribunale;
3. in caso di sentenza contumaciale, copia dell’intimazione della causa o della citazione, nonché una dichiarazione indicante il modo e la data della notificazione alla Parte contumace;
4. copia dell’esposizione della causa od altri documenti adatti, allorchè la fattispecie non risulti dalla sentenza con la chiarezza che è necessaria per procedere all’esame previsto all’art. l;
5. dato il caso, una traduzione dei documenti indicati nei N. 1 a 4, fatta nella lingua officiale dell’autorità dei paese in cui la sentenza è fatta valere o ne è chiesta l’esecuzione. Questa traduzione deve essere certificata conforme, secondo la legislazione dell’uno o dell’altro Stato.

Le disposizioni del Trattato dei 21 agosto 1916[^3]si applicano alla legalizzazione dei documenti menzionati nel presente articolo.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--5}
Le sentenze arbitrali pronunciate in uno degli Stati contraenti sono riconosciute ed eseguite nell’altro Stato se esse soddisfano alle prescrizioni degli articoli precedenti, per quanto queste siano applicabili.

Lo stesso vale per le transazioni giudiziarie e per le transazioni conchiuse davanti ad arbitri.

La dichiarazione che una sentenza arbitrale, o una transazione conchiusa davanti ad arbitri ha acquistato forza di cosa giudicata, ed è esecutoria, in Austria è rilasciata dall’autorità che in questo Stato sarebbe competente a ordinare l’esecuzione forzata, in Svizzera dall’autorità competente del Cantone, dove è stata pronunciata la sentenza arbitrale o conchiusa la transazione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--6}
Le decisioni su conclusioni di diritto civile rese in una causa penale, le multe disciplinari inflitte in un processo civile, le dichiarazioni di fallimento ed altre decisioni in materia di fallimenti, nonchè le decisioni in materia di concordato non sono considerate come sentenze giudiziarie ai sensi della presente Convenzione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--7}
Le decisioni di autorità non giudiziarie incaricate di esercitare la tutela o la curatela nonchè le transazioni concluse davanti queste autorità sono assimilate alle decisioni ed alle transazioni giudiziarie ai sensi della presente Convenzione. I due Governi si notificheranno reciprocamente quali sono queste autorità.

L’esecuzione di sentenze che esigano la consegna di minorenni o di persone soggette a tutela può essere prorogata allorchè le autorità competenti dello Stato dov’è richiesta l’esecuzione avessero, in forza degli obblighi di assistenza ad esse spettanti, preso delle disposizioni provvisorie, che sono l’ostacolo alla consegna, a causa delle mutate condizioni individuali delle persone interessate. La proroga sarà immediatamente notificata tanto all’autorità da cui emana la sentenza da eseguirsi, quanto alla parte che ne richiede l’esecuzione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--8}
La competenza e la procedura in materia di esecuzione forzata sono rette dalla legislazione dello Stato, dove è proposta l’esecuzione, cioè, in Isvizzera: se l’esecuzione ha per oggetto una somma in contanti o la prestazione di garanzie, dalle disposizioni della legislazione sull’esecuzione e sul fallimento (legge federale dell’11 aprile 1889[^4]ed aggiunte), negli altri casi delle disposizioni di procedura dei Cantoni ove deve aver luogo l’esecuzione; e in Austria: dalle prescrizioni del Codice di esecuzione austriaco (legge del 27 maggio 1896,*Reichsgesetzblatt* N. 79, e aggiunte).

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--9}
La presente Convenzione non tocca le disposizioni degli Accordi internazionali ai quali partecipano i due Stati contraenti.

Le condanne nelle spese processuali contemplate dall’art. 18, cpv.1 e 2, della Convenzione relativa alla procedura civile dei 17 luglio 1905[^5]e pronunciate in uno dei due Stati, saranno eseguite nel territorio dell’altro Stato a richiesta diretta della parte interessata.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--10}
Le disposizioni della presente Convenzione vanno applicate senza distinzione circa la cittadinanza delle parti.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--11}
La Cancelleria di Stato austriaca*(Justiz)* e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si comunicheranno direttamente, a richiesta, gli schiarimenti giuridici necessari per l’esame delle questioni sollevate dall’applicazione della presente Convenzione. Resta riservata la libera decisione dei tribunali.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--12}
La presente Convenzione si applica anche alle sentenze giudiziarie, a quelle arbitrali, e alle transazioni che sono state pronunciate o conchiuse prima della sua entrata in vigore.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.191.631--13}
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Vienna.

La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio delle ratificazioni e produrrà i suoi effetti ancora un anno dopo la disdetta di essa, che può essere data in ogni tempo.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in due esemplari.Fatto a Berna il quindici marzo mille novecento ventisette.

| Häberlin | Leitmaier<br>Krautmann |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU **45** 28
[^3]: RS  **0.172.031.63**
[^4]: RS  **281.1**
[^5]: RS  **0.274.11**  **.** Tra la Svizzera e l’Austria è attualmente applicabile la conv. del 1° mar. 1954 (RS  **0.274.12** ).