0.274.187.721

CS **12** 296; FF **1926** II 913 ediz. ted. 963 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Dichiarazione fra la Svizzera e l’Estonia concernente l’applicazione reciproca della convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile

Data il 29 ottobre 1926<br />Approvata dall’Assemblea federale il 2 aprile 1927[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 maggio 1927<br />Entrata in vigore il 24 maggio 1927

(Stato 24  maggio 1927)

Nell’intento di determinare in diverse materie le relazioni giuridiche fra

la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Estonia, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, fanno di comune accordo

la dichiarazione seguente:

Gli articoli 1 a 24 della convenzione relativa alla procedura civile conchiusa fra parecchi Stati all’Aja il 17 luglio 1905[^3]saranno applicati, tanto in Estonia a favore della Svizzera e dei cittadini svizzeri quanto nella Svizzera a favore dell’Estonia e dei cittadini estoni, con riserva delle disposizioni seguenti per ciò che concerne gli articoli 1, 9 e 18:
a) Gli atti da notificare le commissioni rogatorie da eseguire (art. 1 e 9) saranno trasmessi direttamente dalla Divisione della polizia[^4]del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna, al ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, e direttamente dal ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, alla Divisione della polizia[^5]del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna.
b) Gli interessati avranno diritto di domandare direttamente l’esecuzione delle decisioni contemplate nell’articolo 18 della detta convenzione.

La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino. Essa avrà effetto a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore per sei mesi dopo la disdetta che potrà essere fatta in ogni tempo.

*In fede di che* , i sottoscritti:*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)* debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Dichiarazione.Fatta a Tallinn, in doppio esemplare, il 29 ottobre millenovecentoventisei.

| Carl Bosshardt | Fr. Akel |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **43** 113
[^3]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e l’Estonia sono attualmente applicabili anche la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ), la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS  **0.274.132** ) e la Conv. dell’Aja del25 ott. 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (RS  **0.274.133** ).
[^4]: Ora: Ufficio federale di giustizia.
[^5]: Ora: Ufficio federale di giustizia.