0.274.181.721

CS **12** 286

Traduzione

# Dichiarazione fra la Svizzera e il Belgio circa la trasmissione diretta degli atti giudiziali, ecc.

Data il 29 novembre 1900<br />Entrata in vigore il 29 novembre 1900

(Stato 29  novembre 1900)

Il governo della Confederazione svizzera<br />e<br />il governo di Sua Maestà il Re dei Belgi,

affine di semplificare le regole fin qui seguite per la trasmissione degli atti giudiziali o stragiudiziali e delle rogatorie in materia civile o commerciale,

hanno convenuto quanto segue:*[^1]* 

le autorità giudiziarie svizzere[^2]e belghe (tribunali e pubblici ministeri) hanno facoltà di corrispondere direttamente fra loro per la trasmissione degli atti giudiziali o stragiudiziali e delle rogatorie nelle cause civili o commerciali, quando speciali circostanze non richiedano la trasmissione in via diplomatica.

Così fatto in doppio esemplare, a Berna, il 29 novembre 1900.

| Il plenipotenziario svizzero: | Il plenipotenziario belga: |
| --- | --- |
| Brenner | C.^e^de Lalaing |

[^1]: Tra la Svizzera e il Belgio sono attualmente applicabili anche la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ) e la Conv. del 1° mar. 1954 relativa alla procedura civile (RS  **0.274.12** ).
[^2]: Un elenco aggiornato delle autorità giudiziarie svizzere ai sensi di questa dichiarazione può essere consultato in internet all’indirizzo seguente: https://www.rhf.admin.ch > Diritto civile > autorità > Elenco autorità corrispondenza diretta