0.221.555.1

^^CS **11** 848; FF **1931** 539

Traduzione

# Convenzione che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque)

Conchiusa a Ginevra il 19 marzo 1931<br />Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 1932[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 10 luglio 1937

(Stato 12 dicembre 2005)

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città libera di Danzica;<br />il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna;<br />il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica<br />Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima<br />il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo;<br />il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Altezza Serenissima il Principe<br />di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;<br />il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica<br />Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

mossi dal desiderio di prevenire le difficoltà alle quali dà luogo la diversità delle legislazioni degli Stati nei quali l’assegno bancario (chèque) deve circolare e di rendere in tal modo sempre più sicure e rapide le relazioni del commercio internazionale,

hanno designato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

si sono accordati nelle seguenti disposizioni:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--I}
Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre nei loro territori rispettivi, sia in uno dei testi originali, sia nelle loro lingue nazionali, la Legge uniforme che costituisce l’allegato I della presente Convenzione.

Quest’obbligo potrà, eventualmente, essere subordinato a riserve, che saranno, in tal caso, segnalate da ciascuna Alta Parte contraente all’atto della ratificazione o dell’adesione. Queste riserve dovranno essere scelte fra quelle menzionate nell’allegato II della presente Convenzione.

Tuttavia, le riserve contemplate negli articoli 9, 22, 27 e 30 del detto allegato II potranno essere fatte posteriormente alla ratificazione o all’adesione, perché siano notificate al Segretario generale della Società delle Nazioni[^2], che ne comunicherà immediatamente il testo ai Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata ratificata o in nome dei quali si avrà ad essa aderito. Siffatte riserve non produrranno i loro effetti se non novanta giorni dopo il ricevimento della notificazione suddetta da parte del Segretario generale.

Ciascuna Alta Parte contraente potrà, in caso d’urgenza, far uso delle riserve previste dagli articoli 17 e 28 del detto allegato II, dopo la ratificazione o l’adesione. In tal caso, essa dovrà darne direttamente e immediatamente comunicazione a tutte le altre Parti contraenti e al Segretario generale della Società delle Nazioni[^3]. La notificazione di queste riserve produrrà i suoi effetti due giorni dopo il ricevimento della detta comunicazione da parte delle Alte Parti contraenti.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--II}
Nel territorio di ciascuna Alta Parte contraente, la Legge uniforme non sarà applicabile agli assegni bancari già emessi al momento dell’attuazione della presente Convenzione.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--III}
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data di oggi.

Essa potrà essere firmata successivamente fino al 15 luglio 1931 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi Stato non membro.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--IV}
La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 1^o^settembre 1933 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali si sarà ad essa aderito.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--V}
A contare dal 15 luglio 1931, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione.

Questa adesione sarà eseguita mediante notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni[^4]che dovrà essere depositata nell’archivio del Segretariato.

Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali si avrà ad essa aderito.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--VI}
La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, fra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio.

La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione, in conformità del capoverso primo del presente articolo.

Nel fare le notificazioni previste negli articoli IV e V, il Segretario generale della Società delle Nazioni[^5]segnalerà particolarmente che le ratificazioni o le adesioni contemplate nel capoverso primo del presente articolo sono state raccolte.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--VII}
Ogni ratificazione o adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo VI, comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data a cui essa sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni[^6].

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--VIII}
Salvi i casi d’urgenza, la presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui essa sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale[^7]avrà ricevuto la notificazione direttagli.

Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni[^8]a tutte le altre Alte Parti contraenti.

Nei casi d’urgenza, l’Alta Parte contraente che darà la disdetta ne farà comunicazione direttamente e immediatamente a tutte le altre Alte Parti contraenti e la disdetta produrrà i suoi effetti due giorni dopo il ricevimento di essa comunicazione da parte delle dette Alte Parti contraenti. L’Alta Parte contraente che darà la disdetta in queste condizioni avvertirà parimente della sua decisione il Segretario generale della Società delle Nazioni[^9].

Ogni disdetta non avrà effetto che per quanto concerne l’Alta Parte contraente in nome della quale essa sarà stata data.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--IX}
Ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà dirigere al Segretario generale della Società delle Nazioni[^10], spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione.

Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri o Stati non membri fra i quali la Convenzione è allora in vigore, viene appoggiata, entro il termine di un anno, da almeno sei fra essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--X}
La Alte Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma della ratificazione o dell’adesione che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o mandato; in tal caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione.

Le Alte Parti contraenti potranno poi notificare in qualsiasi momento al Segretario generale della Società delle Nazioni[^11]che esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o ad una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In tal caso, la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario della Società delle Nazioni[^12].

Parimente, le Alte Parti contraenti possono, in conformità dell’articolo VIII, disdire la presente Convenzione per il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o mandato.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--XI}
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore.

*In fede di che* , i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra il diciannove marzo mille novecento trent’uno, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni[^13]; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)

##### **Allegato I** {#annex_u1}

### Legge uniforme sull’assegno bancario (chèque) {#annex_u1/lvl_u1}
#### **Capitolo I.** Della emissione e della forma dell’assegno bancario {#annex_u1/lvl_u1/chap_1}
##### **Art. 1** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--1}
L’assegno bancario (chèque) contiene:
1. la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2. l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3. il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4. l’indicazione del luogo di pagamento;
5. l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
6. la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).

##### **Art. 2** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--2}
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l’assegno bancario è pagabile nel luogo dove il trattario ha lo stabilimento principale.

L’assegno bancario in cui è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

##### **Art. 3** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--3}
L’assegno bancario è tratto su un banchiere che tiene fondi a disposizione del traente e in conformità di una convenzione espressa o tacita, secondo la quale il traente ha diritto di disporre di detti fondi mediante assegno bancario. Tuttavia il titolo vale come assegno bancario anche se non siano osservate tali prescrizioni.[^14]

##### **Art. 4** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--4}
L’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno bancario si ha per non scritta.

##### **Art. 5** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--5}
L’assegno bancario può essere pagabile:
 a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»;
 a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;
 al portatore.

L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

##### **Art. 6** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--6}
L’assegno bancario può essere all’ordine dello stesso traente.

L’assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.

L’assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente[^15], salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente.

##### **Art. 7** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--7}
Qualsiasi promessa d’interessi inserita nell’assegno bancario si ha per non scritta.

##### **Art. 8** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--8}
L’assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo sia banchiere.

##### **Art. 9** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--9}
L’assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre l’assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

##### **Art. 10** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--10}
Se l’assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l’assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

##### **Art. 11** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--11}
Chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

##### **Art. 12** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--12}
Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

##### **Art. 13** {#annex_u1/lvl_u1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--13}
Se un assegno bancario, incompleto quando fu emesso, venga completato contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato l’assegno in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

#### **Capitolo II.** Del trasferimento {#annex_u1/lvl_u1/chap_2}
##### **Art. 14** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--14}
L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all’ordine» è trasferibile mediante girata.

L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

La girata può esser fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l’assegno bancario.

##### **Art. 15** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--15}
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

E egualmente nulla la girata del trattario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto.

##### **Art. 16** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--16}
La girata deve essere scritta sull’assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell’assegno bancario o sull’allungamento.

##### **Art. 17** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--17}
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all’assegno bancario.

Se la girata è in bianco, il portatore può:
1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2° girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
3° trasmettere l’assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

##### **Art. 18** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--18}
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l’assegno bancario sia stato ulteriormente girato.

##### **Art. 19** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--19}
Il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un’altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato l’assegno bancario per effetto della girata in bianco.

##### **Art. 20** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--20}
Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all’ordine.

##### **Art. 21** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--21}
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l’assegno bancario – sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell’articolo 19 – non è tenuto a consegnarlo se non quando l’abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

##### **Art. 22** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--22}
La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell’assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l’assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

##### **Art. 23** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--23}
Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all’assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

##### **Art. 24** {#annex_u1/lvl_u1/chap_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--24}
La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare dei termine indicato nel capoverso precedente.

#### **Capitolo III.** Dell’avallo {#annex_u1/lvl_u1/chap_3}
##### **Art. 25** {#annex_u1/lvl_u1/chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--25}
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell’assegno bancario.

##### **Art. 26** {#annex_u1/lvl_u1/chap_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--26}
L’avallo è apposto sull’assegno bancario o sull’allungamento.

È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.

Si considera dato con la sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore dell’assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente.

L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

##### **Art. 27** {#annex_u1/lvl_u1/chap_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--27}
L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L’avallante che paga l’assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l’avallante e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell’ assegno bancario.

#### **Capitolo IV.** Della presentazione e dei pagamento {#annex_u1/lvl_u1/chap_4}
##### **Art. 28** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--28}
L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

##### **Art. 29** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--29}
L’assegno bancario emesso e pagabile nello stesso paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.

L’assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di venti giorni o di settanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o*viceversa* sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.

##### **Art. 30** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--30}
Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell’emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

##### **Art. 31** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--31}
La presentazione ad una Stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.[^16]

##### **Art. 32** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--32}
L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.[^17]

##### **Art. 33** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--33}
La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario.

##### **Art. 34** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--34}
Il trattario che paga l’assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull’assegno bancario e gliene sia data quietanza.

##### **Art. 35** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--35}
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.

##### **Art. 36** {#annex_u1/lvl_u1/chap_4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--36}
Se l’assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell’assegno bancario.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese dì emissione e in quello del pagamento, si presume che l’indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

#### **Capitolo V.** Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare {#annex_u1/lvl_u1/chap_5}
##### **Art. 37** {#annex_u1/lvl_u1/chap_5/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--37}
Il traente o il portatore dell’assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell’articolo seguente.

Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

##### **Art. 38** {#annex_u1/lvl_u1/chap_5/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--38}
L’assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l’incasso di altro banchiere.

Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l’incasso a mezzo di una Stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.

##### **Art. 39** {#annex_u1/lvl_u1/chap_5/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--39}
Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.

In questo caso l’assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.[^18]

#### **Capitolo VI.** Del regresso per mancato pagamento {#annex_u1/lvl_u1/chap_6}
##### **Art. 40** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--40}
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
1. con atto autentico (protesto); oppure
2. con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione; oppure
3. con dichiarazione di una Stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

##### **Art. 41** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--41}
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

Se la presentazione è fatta l’ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

##### **Art. 42** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_42 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--42}
Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola «senza spese», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.

Se in conformità del precedente comma l’avviso è dato a un firmatario dell’ assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi è tenuto a dare l’avviso può darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell’assegno bancario.

Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non dà l’avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello dell’assegno bancario.

##### **Art. 43** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_43 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--43}
Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall’obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione dell’assegno bancario, nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari, se è apposta da un girante o da un avallante produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

##### **Art. 44** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_44 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--44}
Tutte le persone obbligate in virtù dell’assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligati.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l’assegno bancario.

L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

##### **Art. 45** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_45 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--45}
Il portatore può chiedere in via di regresso:
1. l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
2. gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione;
3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.[^19]

##### **Art. 46** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_46 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--46}
Chi ha pagato l’assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1. la somma integrale sborsata;
2. gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso;
3. le spese sostenute.[^20]

##### **Art. 47** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_47 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--47}
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell’assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato l’assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

##### **Art. 48** {#annex_u1/lvl_u1/chap_6/art_48 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--48}
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce dì presentare l’assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull’assegno bancario o sull’allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 42.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l’assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l’assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.[^21]

#### **Capitolo VII.** Dei duplicati {#annex_u1/lvl_u1/chap_7}
##### **Art. 49** {#annex_u1/lvl_u1/chap_7/art_49 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--49}
Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso paese o*viceversa* , oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

##### **Art. 50** {#annex_u1/lvl_u1/chap_7/art_50 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--50}
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

#### **Capitolo VIII.** Delle alterazioni {#annex_u1/lvl_u1/chap_8}
##### **Art. 51** {#annex_u1/lvl_u1/chap_8/art_51 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--51}
In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

#### **Capitolo IX.** Della prescrizione {#annex_u1/lvl_u1/chap_9}
##### **Art. 52** {#annex_u1/lvl_u1/chap_9/art_52 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--52}
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

##### **Art. 53** {#annex_u1/lvl_u1/chap_9/art_53 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--53}
L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l’atto interruttivo.

#### **Capitolo X.** Disposizioni generali {#annex_u1/lvl_u1/chap_10}
##### **Art. 54** {#annex_u1/lvl_u1/chap_10/art_54 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--54}
Nella presente legge sotto il nome di «banchiere» si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.[^22]

##### **Art. 55** {#annex_u1/lvl_u1/chap_10/art_55 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--55}
La presentazione e il protesto dell’assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all’ assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

##### **Art. 56** {#annex_u1/lvl_u1/chap_10/art_56 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--56}
Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

##### **Art. 57** {#annex_u1/lvl_u1/chap_10/art_57 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--57}
Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.
##### **Allegato II** {#annex_u1}

##### **Art. 1** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--1}
Ciascuna Alta Parte contraente può prescrivere che l’obbligo di inserire nell’ assegno bancario emesso nel suo territorio la denominazione di assegno bancario «chèque» prevista dall’articolo 1, N^o^1, della legge uniforme, e l’obbligo previsto dal N^o^5 di detto articolo, d’indicare il luogo di emissione dell’assegno bancario, non si applicheranno che sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
##### **Art. 2** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--2}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di determinare, per le obbligazioni contratte in materia di assegno bancario, sul suo territorio, in qual modo si possa supplire alla firma stessa, purché la volontà di colui che avrebbe dovuto firmare sia certificata mediante una dichiarazione autentica iscritta nell’assegno bancario.
##### **Art. 3** {#annex_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--3}
In derogazione all’articolo 2, capoverso 3, della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che l’assegno bancario senza indicazione del luogo di pagamento s’intende pagabile al luogo della sua emissione.
##### **Art. 4** {#annex_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--4}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà, quanto agli assegni bancari emessi e pagabili sul suo territorio, di decidere che gli assegni bancari tratti su altre persone che non siano i banchieri o su persone o istituzioni parificate dalla legge ai banchieri, non sono validi come assegni bancari.

Ciascuna Alta Parte contraente si riserva parimente la facoltà di inserire nella sua legge nazionale l’articolo 3 della legge uniforme, nella forma e nei termini meglio adatti all’uso ch’essa farà delle disposizioni del capoverso precedente.
##### **Art. 5** {#annex_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--5}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di determinare il momento in cui il traente deve avere dei fondi disponibili presso il trattario.
##### **Art. 6** {#annex_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--6}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di ammettere che il trattario iscriva nell’assegno bancario una menzione di attestazione, di conferma, di visto o un’ altra dichiarazione equivalente, purché questa dichiarazione non abbia l’effetto d’una accettazione, e di regolarne gli effetti giuridici.
##### **Art. 7** {#annex_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--7}
In derogazione agli articoli 5 e 14 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di prescrivere, per quanto concerne gli assegni bancari pagabili sul suo territorio e provvisti della clausola «non trasferibile» che un tale assegno non può essere pagato se non al portatore che l’ha ricevuto con questa clausola.
##### **Art. 8** {#annex_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--8}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di regolare la questione se, fuori dei casi contemplati nell’articolo 6 della legge uniforme, l’assegno bancario possa essere tratto sul traente stesso.
##### **Art. 9** {#annex_u1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--9}
In derogazione all’articolo 6 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente, sia che ammetta in modo generale l’assegno bancario sul traente stesso (art. 8 del presente allegato), sia che non l’ammetta se non in caso di più domicili (art. 6 della legge uniforme) si riserva il diritto di vietare l’emissione d’un assegno di tal genere al portatore.
##### **Art. 10** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--10}
Ciascuna Alta Parte contraente, in derogazione all’articolo 8 della legge uniforme, si riserva di ammettere che un assegno bancario venga emesso pagabile al domicilio d’un terzo che non sia un banchiere.
##### **Art. 11** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--11}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non inserire l’articolo 13 della legge uniforme nella sua legge nazionale.
##### **Art. 12** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--12}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non applicare l’articolo 21 della legge uniforme per quanto concerne l’assegno bancario al portatore.
##### **Art. 13** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--13}
In derogazione all’articolo 26 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di ammettere che un avallo potrà essere dato sul suo territorio con un atto separato indicante il luogo dove è intervenuto.
##### **Art. 14** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--14}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di prorogare il termine previsto nell’articolo 29 capoverso 1 della legge uniforme e di fissare il termine di presentazione per ciò che concerne i territori sottoposti alla sua sovranità o autorità.

Ciascuna Alta Parte contraente, in derogazione all’articolo 29 capoverso 2 della legge uniforme, si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nella detta disposizione per gli assegni bancari emessi e pagabili nelle diverse Parti del mondo o nei diversi Stati di una Parte del mondo che non sia l’Europa.

Due o più Alte Parti contraenti hanno facoltà, in quanto concerne gli assegni bancari emessi e pagabili sui loro territori rispettivi, di mettersi d’accordo per modificare i termini previsti nell’articolo 29 capoverso 2 della legge uniforme.
##### **Art. 15** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--15}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di determinare, per l’applicazione dell’articolo 31 della legge uniforme, le istituzioni che, secondo la legge nazionale, sono da considerare come Stanze di compensazione.
##### **Art. 16** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--16}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva, in derogazione all’articolo 32 della legge uniforme, la facoltà, per gli assegni bancari pagabili sul suo territorio:
a. d’ammettere la revoca dell’assegno bancario anche prima che sia spirato il termine di presentazione;
b. di vietare la revoca dell’assegno bancario, anche dopo che sia spirato il termine di presentazione.

Inoltre, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di regolare i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario e di determinarne gli effetti giuridici.[^23]
##### **Art. 17** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--17}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di derogare, se lo giudichi necessario, in circostanze eccezionali attinenti al corso del cambio della moneta del suo Stato, agli effetti della clausola prevista nell’articolo 36 della legge uniforme e relativa al pagamento effettivo in una moneta estera per ciò che concerne gli assegni bancari pagabili sul suo territorio. La stessa regola può essere applicata per ciò che concerne l’emissione di assegni bancari in moneta estera sul territorio nazionale.
##### **Art. 18** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--18}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà, in derogazione agli articoli 37, 38 e 39 della legge uniforme, di non ammettere nella sua legge nazionale che gli assegni bancari sbarrati o gli assegni bancari da mettere in conto. Nondimeno, gli assegni bancari sbarrati e gli assegni bancari da mettere in conto emessi all’estero e pagabili sul suo territorio, saranno trattati, rispettivamente, come assegni bancari da mettere in conto e come assegni bancari sbarrati.

Ciascuna Alta Parte contraente ha parimente facoltà di determinare la menzione che, secondo la sua legge nazionale, indicherà che l’assegno bancario è uno chèque da mettere in conto.
##### **Art. 19** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--19}
La questione se il portatore abbia diritti speciali sulla provvista e quali siano le conseguenze di questi diritti, resta esclusa dalla legge uniforme.

Lo stesso dicasi di qualsiasi altra questione concernente il rapporto sulla base del quale è stato emesso.
##### **Art. 20** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--20}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non subordinare alla presentazione dell’assegno bancario e alla levata del protesto o all’esecuzione d’un accertamento equivalente in tempo utile la preservazione del diritto di regresso contro il traente e di regolare gli effetti dello stesso.
##### **Art. 21** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--21}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di prescrivere, per ciò che concerne gli assegni bancari pagabili sul suo territorio, che l’accertamento del rifiuto di pagamento previsto negli articoli 40 e 41 della legge uniforme per la preservazione del diritto di regresso dovrà obbligatoriamente essere fatto con un protesto ad esclusione di qualsiasi atto equivalente.

Ciascuna Alta Parte contraente ha parimente facoltà di prescrivere che le dichiarazioni previste nell’articolo 40 N^o^2 e 3 della legge uniforme, siano trascritte in un registro pubblico entro il termine fissato per il protesto.
##### **Art. 22** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--22}
In derogazione all’articolo 42 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di mantenere o d’introdurre il sistema di avviso da dare dall’ ufficiale pubblico, secondo il quale‑ eseguendo il protesto il notaio o il funzionario che, giusta la legge nazionale, è autorizzato a elevare il protesto deve darne avviso per iscritto a quelle delle persone obbligate nell’assegno bancario i cui indirizzi sono o indicati sull’assegno bancario stesso, o noti all’ufficiale pubblico estensore del protesto, o indicati dalle persone che hanno richiesto il protesto. Le spese derivanti da tale avviso devono essere aggiunte alle spese di protesto.
##### **Art. 23** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--23}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere, per ciò che concerne gli assegni bancari che sono al tempo stesso emessi e pagabili sul suo territorio, che il tasso dell’interesse, contemplato nell’articolo 45, N^o^2, e nell’articolo 46, N^o^2, della legge uniforme, potrà essere sostituito dal tasso legale in vigore nel territorio di questa Parte contraente.
##### **Art. 24** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--24}
In derogazione all’articolo 45 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di inserire nella legge nazionale una disposizione prescrivente che il portatore può richiedere dalla persona contro la quale esercita il suo diritto di regresso, una provvigione il cui importo sarà determinato dalla legge nazionale.

Lo stesso vale, in derogazione all’articolo 46 della legge uniforme, per ciò che concerne la persona che, avendo riscattato l’assegno bancario ne esige la somma dai suoi garanti.
##### **Art. 25** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--25}
Ciascuna Alta Parte contraente è libera di stabilire che, nel caso di decadenza o di prescrizione, resterà ferma sul suo territorio un’azione contro il traente che non ha costituito la provvista o contro un traente o un girante che si fossero indebitamente arricchiti.
##### **Art. 26** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--26}
Spetta alla legislazione di ciascuna Alta Parte contraente il determinare le cause per le quali può essere interrotta o sospesa la prescrizione delle azioni derivanti da un assegno bancario promosse davanti i suoi tribunali.

Le Alte Parti contraenti hanno facoltà di determinare le condizioni alle quali esse riconosceranno siffatte cause. Lo stesso dicasi dell’effetto di un’azione come mezzo di far decorrere il termine di prescrizione previsto dall’articolo 52, capoverso 2, della legge uniforme.
##### **Art. 27** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--27}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che certi giorni feriali saranno parificati ai giorni festivi legali in quanto concerne il termine di presentazione e qualsiasi altro atto relativo all’assegno bancario.
##### **Art. 28** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--28}
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di emanare disposizioni eccezionali di carattere generale relative alla proroga del pagamento nonché ai termini concernenti gli atti conservativi necessari a tutela del diritto di regresso.
##### **Art. 29** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--29}
Spetta a ciascuna Alta Parte contraente, in vista dell’applicazione della legge uniforme, di determinare quali sono i banchieri e quali sono le persone o istituzioni che, per la natura della loro attività, sono parificate ai banchieri.
##### **Art. 30** {#annex_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--30}
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà d’escludere, in tutto o in parte, l’applicazione della legge uniforme per ciò che concerne gli chèques postali[^24]e gli chèques speciali, sia degli Istituti d’emissione, sia delle Casse pubbliche, sia delle Istituzioni pubbliche di credito, in quanto i titoli qui sopra nominati facciano l’oggetto d’una regolamentazione speciale.
##### **Art. 31** {#annex_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--31}
Ciascuna Alta Parte contraente si obbliga a riconoscere le disposizioni adottate da ogni Alta Parte contraente in virtù degli articoli 1 a 13, 14, capoversi 1 e 2, 15 e 16, 18 a 25, 27, 29 e 30 del presente allegato.
### Protocollo {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--annex-1}
All’atto di procedere alla firma della Convenzione, in data di questo giorno, che stabilisce una Legge uniforme sull’assegno bancario (chèque), i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

#### **A** {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--annex-1/lvl_A}
I Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di eseguire avanti il l° settembre 1933 il deposito delle loro ratificazioni sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere, nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione nella quale si trovano per ciò che concerne la ratificazione.

#### **B** {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--annex-1/lvl_B}
Se, alla data del 1^o^novembre 1933, le condizioni previste nell’articolo VI, capoverso 1, per l’attuazione della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri che avessero firmato la Convenzione o vi avessero aderito.

Questa riunione avrà per oggetto, l’esame della situazione e dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.

#### **C** {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--annex-1/lvl_C}
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative che stabiliranno nei loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.

*In fede di che* , i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il diciannove marzo millenovecentotrent’uno, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato generale della Società delle Nazioni[^25]; copia conforme ne sarà trasmessa a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

#### Campo d’applicazione il 12 dicembre 2005 {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.555.1--annex-1/lvl_u4}
| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria* | 1° dicembre | 1958 A | 1° marzo | 1959 |
| Azerbaigian | 30 agosto | 2000 A | 28 novembre | 2000 |
| Belgio* | 18 dicembre | 1961 A | 18 marzo | 1962 |
| Brasile* | 26 agosto | 1942 A | 24 novembre | 1942 |
| Cina | | | | |
| Macao^a^ | 19 ottobre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Danimarca* | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Groenlandia* | 1° luglio | 1965 A | 29 settembre | 1965 |
| Finlandia* | 31 agosto | 1932 | 1 gennaio | 1934 |
| Francia* | 27 aprile | 1936 A | 26 luglio | 1936 |
| Germania* | 3 ottobre | 1933 | 1° gennaio | 1934 |
| Giappone* | 25 agosto | 1933 | 1° gennaio | 1934 |
| Grecia* | 1° giugno | 1934 | 30 agosto | 1934 |
| Indonesia | 9 marzo | 1959 | 27 dicembre | 1949 |
| Italia* | 31 agosto | 1933 | 1° gennaio | 1934 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
| Lituania | 10 febbraio | 1997 A | 11 maggio | 1997 |
| Lussemburgo | 1° agosto | 1968 A | 30 ottobre | 1968 |
| Monaco | 9 febbraio | 1933 | 1° gennaio | 1934 |
| Nicaragua | 16 marzo | 1932 A | 1° gennaio | 1934 |
| Norvegia* | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Paesi Bassi* | 2 aprile | 1934 | 1° luglio | 1934 |
| Curaçao* | 16 luglio | 1935 A | 14 ottobre | 1935 |
| Suriname* | 7 agosto | 1936 A | 5 novembre | 1936 |
| Polonia* | 19 dicembre | 1936 A | 19 marzo | 1937 |
| Portogallo | 8 giugno | 1934 | 6 settembre | 1934 |
| Territori portoghesi d’oltremare | 18 agosto | 1953 A | 16 novembre | 1953 |
| Svezia* | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Svizzera* | 26 agosto | 1932 | 1° luglio | 1937 |
| Ungheria* | 28 ottobre | 1964 A | 26 gennaio | 1965 |
| * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. | | | | |
| ^a^ Dal 16 nov. 1953 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 1° dice. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. | | | | |
### Riserve e dichiarazioni {#annex_u1/chap_II}
**Austria** 
La ratificazione è data con le riserve previste negli articoli 6, 14, 15, 16 (par. 2), 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dell’allegato Il alla convenzione.
(Notificazione ricevuta dal Segretario generale il 26 novembre 1968 conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della convenzione). Per quanto concerne la data limite per la presentazione e per qualsiasi operazione relativa agli assegni bancari, l’elenco dei giorni festivi e dei giorni a questi equiparati è il seguente: Il gennaio, 6 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, l’ maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, 15 agosto, 26 ottobre, 10 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, i giorni di sabato e le domeniche.
 **Belgio** 
Il Governo belga si riserva il diritto di far uso di tutte le facoltà previste nell’allegato Il della convenzione.
 **Brasile** 
Con le riserve previste negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29 e 30 dell’allegato 11.
 **Danimarca** (Groenlandia)
L’impegno preso dal governo del Re d’introdurre in Danimarca la legge uniforme formante l’allegato 1 a questa convenzione, è subordinato alle riserve previste negli articoli 4, 6, 9, 14 capoverso 1, 16 capoverso 1 lettera*a* , 18, 25, 26, 27 e 29 dell’allegato II alla detta convenzione.
(Notificazione fatta conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della convenzione). A contare dal 1^o^dicembre 1965, i giorni di sabato sono equiparati ai giorni festivi.
 **Finlandia** 
Questa ratificazione è subordinata alle riserve menzionate dagli articoli 4, 6, 9, 14 capoverso 1, 16 capoverso 1 lettera*a* , 18 e 27 dell’allegato Il a questa convenzione. Inoltre, la Finlandia ha fatto uso del diritto conferito alle Alte Parti contraenti dagli articoli 25, 26 e 29 dell’allegato stesso, di far leggi sulle materie ivi menzionate.
(Notificazioni fatte conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della convenzione). A contare dal 1^o^giugno 1966, il 1^o^maggio e i giorni di sabato dei mesi di giugno, luglio e agosto sono equiparati ai giorni festivi. A contare dal l’ aprile 1968 i giorni di sabato sono equiparati ai giorni festivi.
 **Francia** 
Dichiara di far applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dell’allegato II a questa convenzione.
 **Germania** 
Questa ratificazione è data con le riserve previste negli articoli 6, 14, 15, 16 capoverso 2, 18, 23, 24, 25, 26 e 29 dell’allegato II alla convenzione.
 **Giappone** 
Facendo applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 della convenzione, questa ratificazione è data con riserva del beneficio delle disposizioni di cui all’allegato II di questa convenzione.
 **Grecia** 
Alle seguenti condizioni:
A. – Il governo ellenico non fa uso delle riserve degli articoli 1, 2, da 5 a 8, da 10 a 14, 16 capoverso 1 lettera*a)* e*b)* , 18 capoverso 1, da 19 a 22, 24 e 26 capoverso 2 dell’allegato II.
B. – Il governo ellenico fa uso delle riserve seguenti previste nell’allegato II:
1. La riserva dell’articolo 3, essendo l’articolo 2 capoverso 3 della legge uniforme sostituito da: «L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di pagamento si considera come pagabile nel luogo della sua emissione».
2. La riserva dell’articolo 4, e il capoverso seguente è aggiunto all’articolo 3: «Un assegno bancario emesso e pagabile in Grecia non è valido come assegno bancario che se è stato tratto su di una società bancaria o su di una persona giuridica ellenica di diritto pubblico che faccia delle operazioni bancarie».
3. La riserva dell’articolo 9, essendo stata aggiunta la seguente disposizione all’articolo 6 capoverso 3 della legge uniforme: «Ma, in questo caso eccezionale, è vietata l’emissione dell’assegno bancario al portatore».
4. La riserva dell’articolo 15, essendo stato aggiunto il capoverso seguente all’articolo 31 della legge uniforme: «Per decisione presidenziale, provocata dai ministri della giustizia e dell’economia nazionale, possono essere determinati gli istituti da considerarsi in Grecia come stanze di compensazione».
5. La riserva dell’articolo 16 capoverso 2; è stabilito che «nella legge ellenica saranno inserite delle disposizioni concernenti la perdita e il furto di assegni bancari».
6. La riserva dell’articolo 17; alla fine dell’articolo 36 è aggiunto il seguente capoverso: « In circostanze eccezionali inerenti al corso del cambio della valuta ellenica, gli effetti della clausola prevista dal terzo capoverso del presente articolo possono essere abrogati in ciascun caso da leggi speciali, per quanto concerne assegni bancari pagabili in Grecia. La stessa disposizione può essere applicata anche ad assegni bancari emessi in Grecia».
7. La riserva dell’articolo 23; all’articolo 45 N^o^2 della legge uniforme, è aggiunto: «i quali, per quanto concerne gli assegni bancari emessi e pagabili in Grecia sono, tuttavia, calcolati in ogni caso al tasso legale vigente in Grecia». Parimente, all’articolo 46 N^o^2, della legge uniforme è aggiunto: «salvo restando il caso speciale del N^o^2 dell’articolo precedente».
8. La riserva dell’articolo 25; alla legge nazionale è aggiunto l’articolo seguente: «In caso sia di decadenza del portatore sia di prescrizione del diritto di regresso, sussisterà un’azione contro il traente o contro il girante che si fosse indebitamente arricchito. Quest’azione si prescrive dopo tre anni dalla data dell’emissione dell’assegno bancario».
9. La riserva dell’articolo 26 capoverso l; è formulata la seguente disposizione: «Le cause per le quali possono essere interrotte o sospese prescrizioni della presente legge sono regolate dalle disposizioni sulla prescrizione e sulla prescrizione a breve scadenza».
10. La riserva dell’articolo 27; viene formulato l’articolo indipendente che segue: «Sono parificati ai giorni festivi legali ai sensi della presente legge tutte le domeniche ed i giorni di riposo completo degli uffici pubblici».
11. La riserva dell’articolo 28, come pure quella dell’articolo 29.
12. La riserva dell’articolo 30.
 **Italia** 
Conformemente all’articolo 1 di questa convenzione, il governo reale d’Italia dichiara che intende prevalersi delle facoltà previste negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 capoverso 2, 19, 20, 21 capoverso 2, 23, 25, 26, 29 e 30, allegato II. In relazione all’articolo 15, allegato II a questa convenzione, in Italia le sole «stanze di compensazione» sono da considerare come istituzioni nel senso del detto articolo.
 **Norvegia** 
Questa ratificazione è subordinata alle riserve menzionate negli articoli 4, 6, 9, 14 capoverso 1, 16 capoverso 1 lettera*a* ) e 18 dell’allegato II alla detta convenzione, e il governo reale di Norvegia si riserva, in pari tempo, di prevalersi del diritto conferito alle Alte Parti contraenti dagli articoli 25, 26, 27 e 29 dell’allegato stesso, di far leggi sulle materie ivi menzionate.
(Notificazione fatta conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della convenzione). Con comunicazione ricevuta il 15 aprile 1970, il governo norvegese ha informato il Segretario generale che a contare dal 1^o^giugno 1970 in Norvegia verrà promulgata una disposizione legislativa equiparante i giorni di sabato e il 1^o^maggio ai giorni festivi legali.
 **Paesi Bassi** (per il regno in Europa, Suriname e Curaçao)
Con le riserve menzionate nell’allegato II alla convenzione.
 **Polonia** 
La ratificazione della Polonia è subordinata alle riserve previste negli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 14 capoverso 1, 15, 16 capoverso 1 lettera*a)* , 16 capoverso 2, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 dell’allegato II a questa convenzione.
 **Svezia** 
Questa ratificazione è subordinata alle riserve menzionate negli articoli 4, 6, 9, 14 capoverso 1, 16 capoverso 1 lettera*a)* e 18 dell’allegato II alla convenzione, e il governo reale di Svezia ha, inoltre, fatto uso del diritto conferito alle alte parti contraenti dagli articoli 25, 26 e 29 del suddetto allegato di far leggi sulle materie ivi menzionate.
(Notificazione fatta conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della convenzione). A contare dal 1^o^ottobre 1965, i giorni di sabato sono equiparati ai giorni festivi legali.
 **Svizzera** [^26]
Questa ratificazione è data con riserva degli articoli 2, 4, 8, 15, 16 capoverso 2, 19, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 dell’allegato II.
 **Ungheria** 
Conformemente all’articolo 30 dell’allegato II della convenzione, la legge uniforme sull’assegno bancario (chèque) non sarà applicabile alle categorie speciali di assegni utilizzati per il commercio interno fra le organizzazioni economiche socialiste.
(Notificazione fatta conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della convenzione). Per quanto concerne gli assegni, nessun pagamento potrà essere richiesto sul territorio ungherese nei seguenti giorni t’estivi legali: 1^o^gennaio, 4 aprile, 1^o^maggio, 20 agosto, 7 novembre, 25 e 26 dicembre, Lunedì di Pasqua e il giorno di riposo settimanale (normalmente la domenica).

[^1]: Art. 2 lett.*a* del DF dell’8 lug. 1932 (CS **11** 895).
[^2]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui  menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 ediz. franc.).
[^3]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui  menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 ediz. franc.).
[^4]: Vedi la nota all’art. I.
[^5]: Vedi la nota all’art. I.
[^6]: Vedi la nota all’art. I.
[^7]: Vedi la nota all’art. I.
[^8]: Vedi la nota all’art. I.
[^9]: Vedi la nota all’art. I.
[^10]: Vedi la nota all’art. I.
[^11]: Vedi la nota all’art. I.
[^12]: Vedi la nota all’art. I.
[^13]: Vedi la nota all’art. I.
[^14]: Secondo l’art. 1102 cpv. 2 CO (RS  **220** ) l’assegno bancario tratto su persona che non sia banchiere vale come semplice assegno (cfr. art. 4 All. II, qui di seguito). Inoltre il legislatore svizzero ha inserito disposizioni speciali concernenti la provvista (art. 1103 CO –RS  **220** ).
[^15]: In conformità dell’art. 993 cpv. 2 CO, in relazione con l’art. 1143 cpv. 1 n. 2 CO (RS  **220** ), l’assegno bancario può essere tratto anche sullo stesso traente (cfr. art. 8 All. II, qui di seguito).
[^16]: Conformemente all’art. 1118 CO (RS  **220** ) la presentazione produce questo effetto solo se è fatta a una stanza di compensazione diretta dalla Banca nazionale svizzera (cfr. art. 15 dell’All. II, qui di seguito).
[^17]: Il legislatore svizzero ha introdotto una disposizione complementare (art. 1119 cpv. 3 CO –RS  **220** ) la quale prevede che il traente può, in caso di smarrimento, vietare al trattario il pagamento dell’assegno bancario (cfr. art. 16 cpv. 2 dell’All. II, qui di seguito).
[^18]: Dopo l’art. 39, il legislatore svizzero ha inserito (art. 1126 e 1127 CO –RS  **220** ) delle disposizioni concernenti i diritti del portatore di un assegno bancario da accreditare in  caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata, di rifiuto dell’ accreditamento e del giro o della compensazione (cfr. art. 19 dell’All. II, qui di  seguito).
[^19]: Secondo l’art. 1130 n. 4 CO (RS  **220** ) il portatore può chiedere anche una provvigione di non più di un terzo per cento (cfr. art. 24 cpv. 1 dell’All. II, qui di seguito).
[^20]: In conformità dell’art. 1046 n. 4 CO in relazione con l’art. 1143 cpv. 1 n. 13 CO (RS  **220** ), chi ha pagato l’assegno bancario può chiedere anche una provvigione di non più del due per mille (cfr. art. 24 cpv. 2 dell’All. II, qui di seguito).
[^21]: Dopo l’art. 48, il legislatore svizzero ha fissato chi sopporta il danno cagionato dal  pagamento di un assegno falso o falsificato (art. 1132 CO –RS  **220** ). Inoltre nell’art. 1143 cpv. 1 n. 14 e 15 CO egli ha dichiarato applicabili all’assegno bancario le disposizioni del diritto cambiario (art. 1052, 1053 CO –RS  **220** ) sull’indebito arricchimento e sul trasferimento della provvista (cfr. art. 19 e 25 dell’All. II, qui di seguito).
[^22]: Secondo l’art. 1135 CO (RS  **220** ) sotto il nome di «banchiere» sono comprese le ditte che soggiacciono alla LF dell’8 nov. 1934 su le banche e le casse di risparmio (RS  **952.0** ) (cfr. art. 29 dell’All. II, qui di seguito).
[^23]: La Svizzera ha fatto uso di questa facoltà. Cfr. la nota all’art. 32 della L uniforme.
[^24]: Ora: assegno postale (n. II cpv. 2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste –RS  **783.0**  in fine, disp. fin. mod. 21 dic. 1966).
[^25]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.).
[^26]: Art. 2 lett. a del DF dell’8 lug. 1932 (CS **11** 895).