0.221.333.213.6

RU **1957** 845

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sul regolamento di questioni concernenti i consigli d’amministrazione delle società anonime costituite nella Repubblica federale di Germania per l’esercizio degli impianti idroelettrici di confine del Reno

Conchiuso il 6 dicembre 1955<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 settembre 1957<br />Entrato in vigore il 9 ottobre 1957

(Stato 9  ottobre 1957)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica Federale di Germania,

considerate le prescrizioni in vigore nella Repubblica federale di Germania sulla rappresentanza dei salariati nel consiglio d’amministrazione, e tenuto conto dello stato particolare che l’una e l’altra parte riconoscono alle società anonime costituite per l’esercizio degli impianti idroelettrici di confine del Reno,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--1}
Le prescrizioni legali vigenti nella Repubblica federale di Germania sulla rappresentanza dei salariati nel consiglio d’amministrazione*(Aufsichtsrat),* come anche la norma del diritto germanico sulle società anonime secondo la quale, nello statuto, il numero dei membri del consiglio d’amministrazione dev’essere divisibile per tre, non si applicano alle società anonime per l’esercizio degli impianti idroelettrici dei Reno, con sede nella Repubblica federale di Germania.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--2}
La Repubblica federale di Germania si riserva di disciplinare la partecipazione di rappresentanti di salariati nelle sedute dei consigli d’amministrazione delle società anonime indicate nell’articolo 1, osservando le norme seguenti:
1. Due rappresentanti dei salariati, nelle imprese che non ne impiegano più di 150, e tre rappresentanti, nelle imprese che ne impiegano un numero maggiore, possono partecipare con voto consultivo ma non deliberativo a tutte le sedute del consiglio d’amministrazione. Essi possono partecipare alle sedute dei comitati dei consigli d’amministrazione solo in quanto il presidente del consiglio non risolva altrimenti. 1 rappresentanti dei salariati sono convocati a tutte le sedute alle quali hanno la facoltà di partecipare. Essi non sono membri del consiglio d’amministrazione.
2. I rappresentanti dei salariati sono eletti per scrutinio segreto e diretto e durano in carica quattro anni.
3. Hanno diritto di voto, senza rispetto alla loro cittadinanza, tutti i salariati dell’impresa i quali abbiano 18 anni compiuti. Tale diritto non spetta ai salariati i quali in virtù del diritto germanico oppure svizzero fossero privati dei diritti civici[^2]
4. I rappresentanti dei salariati debbono appartenere all’impresa nella quale posseggono il diritto di voto e avere 21 anni compiuti. Tra i rappresentanti dei salariati d’un’impresa, debbono essere eletti un operaio e un impiegato.
5. Il rappresentante dei salariati può essere revocato, prima della fine dei periodo per il quale è stato eletto, dai salariati i quali posseggono il diritto di voto. La revoca è fatta a scrutinio segreto e a maggioranza di almeno i tre quarti dei voti emessi.
6. I rappresentanti ricevono esclusivamente un’indennità, la quale è stabilita dall’assemblea generale. L’assenza dal lavoro cagionata dalla partecipazione alle sedute non può giustificare alcuna detrazione di salario.
7. I rappresentanti dei salariati non debbono rivelare ad alcuno le informazioni confidenziali, i segreti d’esercizio nè i segreti d’affari, appresi in quella loro attività ed espressamente designati come segreti dal presidente del consiglio d’amministrazione, ancorchè il loro mandato fosse estinto oppure avessero abbandonato l’impresa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--3}
Il presente accordo è parimente valevole nel territorio di Berlino, purchè il Governo della Repubblica federale di Germania non presenti al Consiglio federale svizzero una dichiarazione in contrario, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--4}
Il presente accordo sarà ratificato e gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. L’accordo entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna parte contraente quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Esso cessa d’avere effetto alla fine dell’anno che segue la data della disdetta.

Fatto a Bonn, in due esemplari originali, il 6 dicembre 1955.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Huber | Per la <br>Repubblica federale di Germania:<br>v. Brentano |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: La privazione dei diritti civici è ora abolita nel diritto svizzero (abrogazione degli art. 52, 76, 171 e 284 CP –RS  **311.0**  – e degli art. 28 cpv. 2 per. 2 nel testo del 13 giu. 1927 – CS **3** 371 –, 29 cpv. 2 per. 2 nel testo del 13 giu. 1941 – CS **3** 371 –, 39 e 57, nel testo del 13 giu. 1941, CPM –RS  **321.0** ).