0.211.112.417.21

CS **11** 812

Traduzione*[^1]* 

# Dichiarazione addizionale a quella scambiata, il 3 settembre 1925, fra la Svizzera ed il Belgio concernente la legalizzazione degli atti di stato civile

Firmata il 6 agosto 1935<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1935

(Stato 28  novembre 1935)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />ed<br />il Governo di S. M. il Re dei Belgi,

stimando necessario d’applicare al Congo belga e al Ruanda Urundi la dichiarazione scambiata il 3 settembre 1925 fra la Svizzera ed il Belgio concernente la legalizzazione degli atti di stato civile hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--1}
Le disposizioni della dichiarazione scambiata, il 3 settembre 1925, fra la Svizzera ed il Belgio concernente la legalizzazione degli atti di stato civile s’applicheranno egualmente fra la Svizzera, d’una parte, e il Congo belga nonché il Ruanda Urundi, d’altra parte.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--2}
Nessuna legalizzazione è necessaria per gli estratti o copie degli atti di stato civile rilasciati in Svizzera perché facciano fede nel Congo belga nonché nel Ruanda Urundi, a condizione che questi estratti o copie siano certificati conformi dall’ufficiale dello stato civile o dal suo delegato o supplente e muniti del bollo del suo ufficio, o portino il bollo e la firma dell’ufficiale di stato civile che li ha stesi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--3}
Gli estratti o copie rilasciati nel Congo belga o nel Ruanda Urundi o a Bruxelles degli atti di stato civile stesi nel Congo belga o nel Ruanda Urundi faranno fede in Svizzera senza dovere essere muniti d’una legalizzazione, a condizione che questi estratti o copie siano bollati, firmati e certificati conformi, secondo il caso: nel Congo, dall’ufficiale di stato civile competente o dal Capo del Servizio Educazione e Contenzioso o dal delegato di questo; nel Ruanda Urundi, dall’ufficiale di stato civile competente; a Bruxelles, dal Ministro delle Colonie o dal suo delegato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--4}
La presente Dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

*In fede di che,* i plenipotenziari:*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)* debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato e munito del loro sigillo la presente Dichiarazione.Stesa a Bruxelles, in doppio esemplare, il 6 agosto 1935.

| C. Jenny | Paul van Zeeland |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.