0.193.413.14

CS **11** 267; FF **1924** III 627 ediz. ted. 655 ediz. franc.

Traduzione dal testo originale francese*[^1]* 

# Trattato di conciliazione fra la Svizzera e la Danimarca

Conchiuso il 6 giugno 1924<br />Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1924[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 18 maggio 1925<br />Entrato in vigore il 18 maggio 1925

(Stato 18  maggio 1925)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda,

animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia che uniscono la Svizzera e la Danimarca e di favorire, nell’interesse della pace generale, lo sviluppo della procedura di conciliazione applicata alle controversie internazionali,

decisi a dare, nelle relazioni tra i due paesi, la più larga applicazione possibile ai principi consacrati dalla Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni, in data del 22 settembre 1922, relativa all’istituzione di commissioni di conciliazione tra Stati,

hanno risolto di conchiudere a questo scopo un Trattato e hanno nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--1}
Le Parti contraenti s’impegnano a sottoporre a una Commissione permanente di conciliazione tutte le controversie che nascessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per via diplomatica e che non potessero essere composte in via giudiziaria o arbitrale in conformità dell’articolo 36, capoverso 2, dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale[^3]o in conformità di qualsiasi altra Convenzione in vigore tra le Parti contraenti.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di fissare il momento a contare dal quale la procedura di conciliazione potrà essere sostituita alle trattative diplomatiche.

Le Parti contraenti possono convenire che una controversia, la quale potrebbe essere risolta in via giudiziaria o arbitrale, sia prima deferita alla procedura di conciliazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--2}
La Commissione permanente di conciliazione si compone di cinque membri.

Ciascuna delle Parti contraenti nomina un membro a suo piacimento mentre gli altri tre saranno designati di comune accordo. Questi altri tre membri non devono essere sudditi delle Parti contraenti, nè avere il domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio.

Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, tra i membri designati in comune.

La Commissione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno lo scambio delle ratificazioni del presente Trattato.

Se la nomina dei membri da designarsi in comune o quella del Presidente non avviene entro sei mesi a contare dallo scambio delle ratificazioni o, in caso di dimissioni o di morte entro i due mesi a contare dalla vacanza del seggio, ciascuna delle Parti contraenti nomina uno di questi membri osservando le condizioni previste nel secondo capoverso, mentre la nomina del Presidente è fatta, dato il caso, a domanda di una sola delle Parti, dal Presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale[^4]o, se questi è suddito di uno degli Stati contraenti, dal Vicepresidente o dal membro più anziano della Corte che non sia suddito di uno degli Stati contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--3}
I membri della Commissione sono nominati per tre anni. Salvo accordo contrario tra le Parti contraenti, essi non potranno essere revocati durante il periodo del loro mandato.

Se il mandato d’un membro designato in comune termina senza che alcuna delle Parti s’opponga alla sua rinnovazione, esso è considerato come rinnovato per un nuovo periodo di tre anni[^5]. Parimente, se un membro designato da una delle Parti non è stato sostituito allo scadere del suo mandato, quest’ ultimo sarà considerato come rinnovato per tre anni.

Un membro, il cui mandato scade durante una procedura in corso, continua a prendere parte all’esame della controversia fino a che sia chiusa la procedura.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--4}
Entro i quindici giorni dalla notificazione di una domanda di conciliazione alla Commissione permanente, ciascuna delle Parti potrà sostituire il membro da essa liberamente designato, in conformità dell’articolo 2, capoverso 2, con persona che possieda competenza speciale nella materia che è oggetto della vertenza.

La Parte che intendesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente la Parte avversaria; in tal caso, questa potrà valersi del medesimo diritto nel termine di quindici giorni a contare dalla notificazione ricevuta.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--5}
La Commissione permanente di conciliazione ha il compito di agevolare la risoluzione della controversia, chiarendo, con un esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e formulando delle proposte per il regolamento della contestazione.

Essa sarà adita con domanda diretta al suo Presidente da una delle Parti contraenti.

Questa domanda sarà in pari tempo notificata alla Parte avversaria dalla Parte che chiede l’apertura della procedura di conciliazione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--6}
La Commissione si riunirà, salvo convenzione contraria, nel luogo designato dal suo presidente.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--7}
Le Parti contraenti hanno il diritto di nominare, presso la Commissione, degli agenti che faranno, in pari tempo, da mediatori tra esse e la Commissione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--8}
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare, nella più larga misura possibile, i lavori della Commissione e, in particolare, ad impiegare tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, per permetterle di procedere, sul loro territorio, alla citazione e alla audizione di testi o di periti, nonchè a visite sui luoghi.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--9}
Le deliberazioni della Commissione avvengono a porte chiuse, salvo che la Commissione, d’accordo con le Parti, non risolva altrimenti.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--10}
La procedura davanti alla Commissione è contraddittoria.

La Commissione stessa regolerà la procedura, tenendo conto, salvo decisione contraria presa all’unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo 111 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907[^6]per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--11}
Salvo disposizione contraria del presente Trattato, le risoluzioni della Commissione saranno prese a semplice maggioranza di voti.

La Commissione può deliberare validamente qualora tutti i membri siano stati debitamente convocati e se siano presenti il Presidente e almeno due altri membri.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--12}
La Commissione presenterà il suo rapporto entro sei mesi a contare dal giorno in cui sarà stata investita della controversia, salvo che le Parti contraenti non risolvano, di comune accordo, di abbreviare o di prorogare questo termine.

Il parere motivato dei membri rimasti in minoranza sarà consegnato nel rapporto.

A ciascuna delle Parti sarà consegnata una copia dei rapporto.

Il rapporto della Commissione non ha, nè per quanto concerne l’esposizione dei fatti, nè per quanto concerne le considerazioni giuridiche, il carattere d’una sentenza arbitrale.

Compete alle Parti di decidere di comune accordo se il rapporto della Commissione possa essere immediatamente pubblicato.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--13}
La Commissione permanente di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunziarsi di fronte alle sue proposte. Questo termine non eccederà però la durata di tre mesi.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--14}
Per la durata effettiva della procedura, i membri della Commissione di conciliazione ricevono un’indennità il cui importo sarà stabilito tra le Parti contraenti.

Ciascuna Parte sosterrà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della Commissione.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--15}
Durante il corso della procedura di conciliazione, le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi atto che possa avere una pregiudizievole ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.14--16}
Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati nel più breve termine possibile.

Il trattato è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dallo scambio delle ratificazioni. Ove non sia disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso resta in vigore per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.

*In fede di che* , i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e l’hanno rivestito dei loro sigilli.Steso in duplo a Copenhagen il sei giugno 1924.

| Schreiber | Moltke |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **41** 281
[^3]: [RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 n. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^4]: La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF **1946** II 1227 ediz. ted., 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS  **0.193.50** ).
[^5]: Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU.
[^6]: RS  **0.193.212**