0.193.11

^^CS **11** 37; FF **1857** I 27 49 56 94 641 687 847 849 859 ediz. ted 25 45 52 90 635 682 843 846 856 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Trattato sul componimento dell’affare di Neuchâtel

Conchiuso il 26 maggio 1857<br />Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 1857[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 giugno 1857<br />Entrato in vigore il 16 giugno 1857

(Stand am 16. Juni 1857)

Le loro Maestà l’Imperatore d’Austria, l’Imperatore de Francesi,<br />la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda,<br />l’Imperatore di tutte le Russie,

animate dal desiderio di preservare la pace generale da ogni motivo di perturbazione e di conciliare a tal fine la posizione internazionale del Principato di*Neuchâtel* e della Contea di*Valangin* colle esigenze della quiete dell’Europa; e avendo Sua Maestà il Re di Prussia, Principe di Neuchâtel e Conte di Valangin, manifestato la sua intenzione di fare deferenza, al fine suespresso, ai voti de suoi Alleati, la Confederazione svizzera è stata invitata ad intendersi colle prelodate Loro Maestà sulle disposizioni più acconce a raggiungere lo scopo.

Perciò le prefate Loro Maestà e la Confederazione svizzera hanno risolto di conchiudere un Trattato, e hanno nominato per Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri rispettivi e trovatili in buona forma, sonosi accordati nei seguenti articoli:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--1}
S.M. il Re di Prussia consente a rinunciare in perpetuo, per sé e per suoi eredi e successori, ai diritti di sovranità attribuitigli dall’articolo 23 del Trattato conchiuso a Vienna il 9 Giugno 1815 sul Principato di*Neuchâtel* e sulla Contea di*Valangin.*

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--2}
Lo Stato di Neuchâtel, appartenendo quindinnanzi a sé stesso, continua ad essere membro della Confederazione svizzera con diritti eguali a quanto è degli altri Cantoni e conforme all’articolo 75 del summenzionato Trattato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--3}
La Confederazione svizzera tiene a suo carico tutte le spese a lei cagionate dagli avvenimenti di Settembre 1856. Il Cantone di Neuchâtel sarà tenuto a contribuire a quelle spese soltanto come ogni altro Cantone e in proporzione del suo contingente in denaro.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--4}
Le spese che rimangono a carico del Cantone di Neuchâtel, saranno ripartite su tutti gli abitanti giusta il principio di una esatta proporzionalità, senza che per via di imposta eccezionale o altrimenti abbia a venirne esclusivamente o principalmente colpita una classe o categoria di famiglie o di persone.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--5}
Per tutti i delitti e le contravvenzioni politiche e militari relative agli ultimi avvenimenti, sarà data piena ed intera amnistia, e ciò a favore di tutti i Neusciatellesi, gli Svizzeri e i Forestieri, e nominatamente pure a favore della Milizia sottrattasi al servizio col passare all’estero.

Né dal Cantone di Neuchâtel, né da qualsiasi altra corporazione o persona potrà essere sollevata azione criminale o correzionale o per compenso di danni contro chi ha preso parte diretta o indiretta agli avvenimenti di Settembre.

L’amnistia si estenderà parimenti ai delitti di stampa accaduti innanzi agli avvenimenti di Settembre.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--6}
Le rendite dei beni ecclesiastici incorporati nel 1848 al patrimonio dello Stato non potranno essere distratte dall’originaria loro destinazione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--7}
I capitali e le rendite delle fondazioni pie e delle istituzioni private di utilità pubblica, non meno che la sostanza legata dal Barone di*Pury* alla Borghesia di Neuchâtel saranno coscienziosamente rispettati; essi saranno mantenuti in conformità delle intenzioni de’ fondatori e degli atti di fondazione, né potranno mai essere distolti dal loro fine.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.11--8}
Il presente Trattato sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche seguirà nel termine di tre settimane o anche prima se sia possibile. Lo scambio avrà luogo a Parigi.

*In fede di che,* i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato questo Trattato e vi hanno apposto il loro sigillo.Così fatto a Parigi addì 26 Maggio 1857.

| Kern | Hubner<br>A. Walewski<br>Cowley<br>C. M. De Hatzfeldt<br>Cte. Kisseleff |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **V** 472