0.192.122.935

RU **1956** 1225; FF **1955** II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.

# Scambio di lettere del 7 aprile/3 maggio 1954 concernente lo statuto giuridico in Svizzera del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee

Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^1]<br />Entrato in vigore il 3 maggio 1954

(Stato 3  maggio 1954)

*Traduzione* [^2]

| Comitato intergovernativo <br>per le migrazioni europee<br>Ufficio del Direttore | Ginevra, 7 aprile 1954<br>Dipartimento politico federale<br>Berna |
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Signor Consigliere federale,

Ho preso atto con vivo interesse della Convenzione provvisoria su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conchiusa tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 19 aprile 1946[^3].

Da un preliminare scambio di opinioni tra il Suo Servizio e il mio, risulta che il Consiglio federale è disposto a considerare detta Convenzione pure applicabile al Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, a condizione che quest’ultimo dia il suo consenso. t tuttavia inteso che le disposizioni di questa Convenzione non saranno subito applicabili al personale svizzero, il quale non potrà esigere l’esenzione dalle imposte, come è in essa previsto. Ho pure preso atto che il personale svizzero del Comitato delle Migrazioni sarà trattato nello stesso modo di quello delle altre istituzioni intergovernative con sede in Svizzera.

A queste condizioni, in nome del Comitato, conformemente al mandato ricevuto (Risoluzione n° 20 del Comitato), posso dare il mio previo e completo accordo alla Convenzione, come è stata qui sopra definita.

Le sarei infinitamente grato se volesse confermarmi il Suo consenso. Il nostro scambio di lettere sarà allora considerato come una convenzione tra il Consiglio federale e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, la quale potrà essere disdetta alle stesse condizioni previste dalla Convenzione provvisoria del 19 aprile 1946 conchiusa tra il Consiglio federale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Voglia gradire, Signor Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Hugh Gibson |
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*Traduzion* *e* [^4]

| Dipartimento politico ederale | Berna, 3 maggio 1954<br>Al Comitato intergovernativo <br>per le migrazioni europee,<br>Ginevra |
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Signor Direttore,

Abbiamo avuto l’onore di ricevere la Sua lettera del 7 aprile concernente l’applicazione della convenzione provvisoria su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^5]al Comitato intergovernativo.

Abbiamo pure debitamente preso nota che Lei considera detta convenzione applicabile anche al Suo Comitato; è tuttavia inteso che le disposizioni di questa convenzione non sono subito applicabili al personale svizzero, il quale non potrà esigere l’esenzione dalle imposte, come è previsto nella convenzione.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 28 dicembre 1951, siamo, da parte nostra, in grado di poterLe confermare che le Autorità Federali applicheranno la convenzione provvisoria, conchiusa con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, al Comitato per le migrazioni europee, con la riserva summenzionata.

Voglia gradire, Signor Direttore, l’espressione della nostra alta considerazione.

| | Max Petitpierre |
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[^1]: Art. 2 lett. g del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^3]: RS  **0.192.120.1**  **.** Ora: Accordo dell’11 giu./1° lug. 1946.
[^4]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^5]: RS  **0.192.120.1**  **.** Ora: Accordo dell’11 giu./1° lug. 1946.