(Stato 5  novembre 1999)

0.142.116.363Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.142.116.363

Traduzione*[^2]* 

# Dichiarazione fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente l’avviso reciproco dell’ammissione degli alienati d’uno dei due Stati negli asili dell’altro Stato e della loro uscita da questi istituti

Data il 25 marzo/17 aprile 1909<br />Entrata in vigore il 17 aprile 1909

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.363--1}
L’internamento d’una persona considerata come attinente svizzera in un asilo d’alienati dei Paesi Bassi, e reciprocamente l’internamento d’un attinente olandese in un asilo d’alienati della Svizzera sarà immediatamente notificato in via diplomatica alle autorità dei paese d’origine.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.363--2}
Nei casi previsti all’articolo 1, l’uscita dai detti istituti sarà notificata nella stessa via.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.363--3}
Le notificazioni previste agli articoli 1 e 2[^3]dovranno menzionare: l’istituto nel quale l’alienato è stato internato o dal quale è uscito; la data del suo internamento o del suo rilascio; il cognome e il nome dell’alienato; la sua professione, la data e il luogo della sua nascita; il luogo ove era domiciliato prima dell’internamento; se possibile i nomi e il domicilio dei suoi genitori, o se sono morti, dei suoi più prossimi parenti, e se l’alienato è maritato o ammogliato, il nome e il domicilio del suo congiunto.

*In fede di che,* il Consiglio federale svizzero ha firmato la presente dichiarazione, la quale sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.

| Berna, 25 marzo 1909. | La Haye, il 17 aprile 1909. |
| --- | --- |
| In nome | Il Ministro |
| del Consiglio federale svizzero: | degli Affari Esteri |
| Il Presidente della Confederazione, | di Sua Maestà |
| | la Regina dei Paesi Bassi: |
| Deucher | R. de Marees van Swinderen |
| Il Cancelliere della Confederazione, | |
| Ringier | |

[^1]: CS **11** 692
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nel’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: Conformemente alla risoluzione del Consiglio federale del 30 apr. 1909, i Cantoni devono inviare queste notificazioni al Dipartimento federale di giustizia e polizia.