0.142.114.541.4

CS **11** 671

Traduzione[^1]

# Dichiarazione tra la Svizzera e l’Italia per la reciproca riaccettazione dei cittadini ed attinenti di ciascuno degli Stati contraenti in caso di espulsione dei medesimi dal territorio dell’altra Parte

Data il 2/11 maggio 1890<br />Entrata in vigore il 1° giugno 1890

(Stato 1° giugno 1890)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia,

desiderando regolare di comune accordo la riaccettazione degli attinenti e cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che vengono espulsi dal territorio dell’altra parte,

sono convenuti di quanto segue:

Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a riaccettare sul suo territorio, alla domanda dell’altra Parte, i suoi attinenti e cittadini, quand’anche, secondo le leggi vigenti nei paesi rispettivi, avessero perduto la loro nazionalità, ritenuto che non siano divenuti cittadini od attinenti dell’altro Stato in virtù delle leggi di quest’ultimo.

*In fede di che,* la presente dichiarazione è stata firmata dal Presidente della Confederazione e dal luogotenente del Cancelliere federale e munita dei sigillo del Consiglio federale, per venire scambiata contro una dichiarazione analoga del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia.

| Così fatto a Berna il 2 maggio 1890<br>L. Ruchonnet <br>Schatzmann | Così fatto a Roma l’11 maggio 1890<br>Crispi |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.