0.142.113.211

^^CS **11** 590; FF **1934** III ediz. ted. 365 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Trattato d’amicizia tra la Svizzera e l’Egitto

Conchiuso il 7 giugno 1934<br />Approvato dall’Assemblea federale l’8 novembre 1934[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 marzo 1935<br />Entrato in vigore il 10 marzo 1935

(Stato 10 marzo 1935)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà Fuad Primo, Re d’Egitto,

animati dal desiderio di consolidare i vincoli d’amicizia e di sviluppare le relazioni tra i due Paesi, hanno risolto di conchiudere un Trattato ed hanno, a questo scopo, nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, hanno stabilito e firmato gli articoli seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.211--1}
Vi sarà tra la Svizzera e l’Egitto e tra i loro cittadini e sudditi pace perpetua e amicizia inalterabile.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.211--2}
Ciascuna delle Parti Contraenti potrà nominare degli agenti diplomatici, dei consoli generali, dei consoli, dei viceconsoli e degli agenti consolari che risiederanno nelle città, nei porti o nelle piazze dell’altra Parte dove sono ammessi a risiedere gli agenti aventi lo stesso carattere di un terzo Stato.

I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari dovranno, per poter entrare in funzioni, aver ottenuto l’exequatur o un’altra autorizzazione equivalente dal Governo dello Stato di loro residenza. Il Governo che avrà dato l’exequatur o un’autorizzazione equivalente avrà facoltà di ritirarlo, se lo giudicherà opportuno. Se fa uso di questa facoltà, ne indicherà i motivi.

Gli agenti diplomatici dei due Stati godranno degli stessi diritti, privilegi, esenzioni ed immunità che sono o potranno essere accordati agli agenti dello stesso grado e della stessa categoria della nazione più favorita.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.211--3}
Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni, che avrà luogo al Cairo il più presto possibile.

*In fede di che,* i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto in doppio esemplare al Cairo, il sette giugno millenovecentotrentaquattro.

| Henri Martin<br>E. Trembley | Yehia |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 del DF dell’8 nov. 1934 (RS  **172.211.215** ).