0.142.111.631

CS **11** 565; FF **1875** IV 1147 ediz. ted. 1108 ediz. franc., **1876** I 64 ediz. ted. 59 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungherese per regolare i rapporti di domicilio, l’esenzione dal servizio militare e dalle imposte militari, la parificazione degli attinenti dei due Stati in fatto d’imposte, la cura reciprocamente gratuita in casi di malattie e di infortuni e la comunicazione reciproca franca di spese degli estratti officiali dei registri di nascita, di matrimonio e di decesso

Conchiuso il 7 dicembre 1875<br />Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1875[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 aprile 1876<br />Entrato in vigore il 20 maggio 1876

(Stato 9 maggio 1975)

La Confederazione Svizzera<br />da una parte<br />e<br />Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, ecc. e Re apostolico d’Ungheria<br />dall’altra parte,

hanno trovato opportuno di stipulare un Trattato valevole per la Svizzera da una parte e per la Monarchia austro-ungherese dall’altra parte, per regolare i rapporti di domicilio, l’esenzione dal servizio militare e dalle imposte militari, la parificazione degli attinenti de’ due Stati in fatto di imposte nel territorio dell’altra Parte contraente, l’assistenza reciproca e gratuita degli attinenti poveri rispettivi colpiti da malattia o da infortunio, e la comunicazione reciproca franca di spese degli estratti ufficiali dei registri delle nascite, dei matrimoni e dei decessi; il perchè hanno nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi de plenipotenziari)

i quali comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, si concertarono negli articoli seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--1}
Gli attinenti di ciascuna delle Parti contraenti, al loro prendere domicilio o durante la loro più o men lunga dimora nel territorio dell’altra Parte, saranno parificati ai nazionali in tutto quanto si riferisce al permesso di dimora, all’esercizio dell’industria e delle professioni permesse dalle leggi del paese, alle imposte e taglie, a tutto ciò, insomma, che ha relazione alle condizioni della dimora e del domicilio[^3]. Queste disposizioni non hanno però applicazione all’esercizio della farmacia nè a quello del commercio girovago.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--2}
In quanto all’acquisto, al possesso e all’alienazione di beni stabili e di terreni di ogni sorta, come pure in quanto al disporne e al pagamento di imposte e tasse per causa di tale disposizione, gli attinenti di ciascuna delle Parti contraenti dovranno nel territorio dell’altra Parte godere dei diritti dei nazionali.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--3}
Ogni vantaggio che l’una delle Parti contraenti avesse accordato o fosse in seguito per accordare, in qualsia modo, ad un altro Stato in quanto riguarda il domicilio e l’esercizio delle professioni industriali, sarà applicato medesimamente e in pari tempo all’altra Parte contraente, senza che sia perciò mestieri una convenzione speciale.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--4}
Gli attinenti dell’una Parte contraente che abitano sul territorio dell’altra e che fossero nel caso di essere rimandati per sentenza giudiziaria o per misura di polizia legalmente ordinata ed eseguita, o in virtù dei regolamenti relativi ai buoni costumi e alla mendicità, saranno in ogni tempo ricevuti, essi e le famiglie loro, nel paese di loro attinenza.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--5}
Gli attinenti di uno degli Stati contraenti che abitano sul territorio dell’altro, non sono soggetti alle leggi militari del paese dove hanno stanza, ma rimangono sottoposti a quelle della loro patria.

In particolare, essi sono esenti da ogni prestazione in denaro o in natura a compenso pel servizio militare personale, come pure da requisizioni militari, tranne gli alloggi e quelle prestazioni che sono inerenti al possesso.

Sono parimenti esonerati da ogni servizio nella guardia nazionale, nella milizia, nella landwehr*(Honved),* nella landsturm, non meno che nelle guardie civiche locali.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--6}
In nessuna circostanza, nè in tempo di pace nè in tempo di guerra, sulla proprietà di un attinente di una delle due Parti contraenti non potrà nel territorio dell’altra imporsi nè esigersi altra nè maggiore tassa, taglia o imposta fuori di quella che sarebbe imposta od esatta sulla medesima proprietà, se questa appartenesse ad un nazionale, o ad un cittadino o suddito della nazione più favorita.

Parimenti non potrà riscuotersi nè esigersi dall’attinente di una delle due Parti contraenti sul territorio dell’altra nessuna imposta diversa o maggiore di quella che si riscuote o si esige da un attinente dei paese stesso o da un cittadino o suddito della nazione più favorita.

Nelle suddette imposte non sono compresi i dazi nè i diritti di ancoraggio nè i diritti marittimi.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--7}
Le due Parti contraenti s’impegnano reciprocamente a soccorrere gli attinenti poveri dell’altro Stato che cadono malati o sono vittima di infortuni sul loro territorio, compresi i colpiti di alienazione mentale, provvedendoli d’assistenza come fossero loro propri attinenti, sino a che possa effettuarsi il loro ritorno in patria senza pregiudizio loro nè di terzi.

Per le spese fatte in simili casi o per l’inumazione di decessi poveri non avrà luogo bonificazione, nè da parte dello Stato o paese, nè da parte di comuni od altre casse pubbliche, e ciò reciprocamente. Resta solo riservato il ricorso ai tribunali civili contro la persona soccorsa o terze persone obbligate.

Le Parti contraenti si promettono reciprocamente, ove ne siano richieste dalla rispettiva autorità, di adoperarsi per tutto quell’appoggio che la legislazione del paese permette, affinchè le spese siano equamente bonificate a coloro che le hanno sopportate.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--8}
In tutti i casi di nascita, di matrimonio e di decesso di attinenti austroungarici nella Svizzera, e viceversa di attinenti svizzeri nell’Austria-Ungheria, i competenti funzionari, siano ecclesiastici o laici, staccheranno senza indugio e senza spese gli estratti ufficiali dei registri parrocchiali*(Kirchenbacher),* ossia dei rispettivi registri di stato civile, e li trasmetteranno in Austria-Ungheria alla Legazione svizzera a Vienna, e Svizzera alla Legazione austro-ungherese a Berna.

Questi documenti saranno legalizzati in quel modo che è voluto dalle leggi del paese da cui partono.

Le fedi di nascita, di matrimonio e di decesso scritte in Austria-Ungheria e redatte in una lingua che non sia la tedesca o la latina, devono venir accompagnate di una traduzione in latino, debitamente legalizzata dall’autorità competente. Invece, gli atti congeneri scritti nella Svizzera, se sono per attinenti austriaci e non redatti in tedesco o latino, dovranno avere unita una traduzione tedesca o latina, e se sono per attinenti ungheresi e non redatti in lingua latina, dovranno avere unita una traduzione latina. Queste traduzioni dovranno pure essere debitamente legalizzate dall’autorità competente.

Nè per la spedizione nè per l’accettazione degli atti di nascita non può essere pregiudicata la quistione della naturalità dei rispettivi individui.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--9}
Il presente Trattato avrà vigore pel periodo di dieci anni, cominciando da quattro settimane dopo il giorno dello scambio delle ratifiche. Se sei mesi avanti lo spirare di detto periodo non ha luogo dinunzia da parte dell’uno o dell’altro degli Stati contraenti, il Trattato continua a stare finchè non avvenga dinunzia, la quale dovrà parimenti farsi sei mesi innanzi.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631--10}
Questo Trattato sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati a Berna nel termine di sei mesi od anche prima se si può, contando dal giorno della sottoscrizione del Trattato.

*In fede di che,* i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato i premessi articoli, apponendovi il sigillo delle loro armi.Fatto in duplo, a Berna, addì 7 dicembre mille ottocento settantacinque.

| Ceresole | Ottenfels |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU **2** 144
[^3]: Vedi nondimeno il prot. fin. del tratt. del 25 mag. 1925 su l’applicazione dei trattati anteriori concernenti le relazioni giuridiche fra la Svizzera e l’Austria (RS  **0.196.116.3** ) e la lett. B. n. Il 1 dello scambio di note dei 7 lug. 1948/11 ott. e 30 nov. 1949 (RS  **0.196.116.32** ).