0.142.111.367

RU **1955** 323

*Traduzione* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti («stagiaires»)

Conchiuso il 2 febbraio 1955<br />Entrato in vigore il 2 aprile 1955

(Stato 17 maggio 1999)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica federale di Germania

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--1}
1. Il presente accordo si applica ai praticanti, cioè ai cittadini germanici o svizzeri che dal loro Paese si recano nell’altro per un tempo determinato allo scopo di perfezionarsi nella lingua e negli usi commerciali o professionali di detto Paese, assumendo nel medesimo tempo un impiego in qualsiasi ramo dell’attività economica. È considerata germanica, nel senso del presente accordo, qualunque persona che possegga un passaporto della Repubblica federale di Germania.
2. I praticanti sono autorizzati ad assumere un impiego nei limiti del contingente stabilito nell’articolo 5 primo capoverso indipendentemente dalle condizioni del mercato del lavoro nella professione che entra in considerazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--2}
I praticanti possono essere di ambo i sessi e svolgere un’attività manuale o intellettuale. Devono avere ultimato la loro formazione professionale; in linea di massima devono avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 35 anni di età.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--3}
Di massima, la durata del periodo di pratica è limitata a un anno; essa può essere prolungata di sei mesi al massimo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--4}
1. I praticanti devono ricevere dai datori di lavoro una retribuzione che corrisponda al valore dei servizi prestati e garantisca loro il mantenimento.
2. Ai praticanti che eseguiscono pienamente il lavoro per il quale sono assunti dev’essere garantita la retribuzione che è usualmente pagata nell’azienda per l’attività che essi esercitano. Per il trasferimento dei loro risparmi, essi sono parificati agli altri lavoratori che provengono dal loro Paese.
3. Per quanto concerne le condizioni di lavoro, la protezione del lavoratore e la protezione giuridica in materia di diritto del lavoro, i praticanti fruiscono del trattamento concesso ai cittadini del Paese nel quale lavorano.
4. Al trattamento dei praticanti in materia di assicurazioni sociali è applicabile la convenzione relativa alle assicurazioni sociali conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania il 24 ottobre 1950[^1].

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--5}
1. Il numero dei praticanti che possono essere ammessi ogni anno in ciascuno dei due Stati non deve essere superiore a quattrocento[^2]Le domande soprannumerarie possono essere prese in considerazione alle condizioni previste negli articoli 2 a 4, semprechè la situazione del mercato del lavoro lo consenta.
2. Il numero delle ammissioni è calcolato senza tenere conto del momento nel quale il praticante fa uso dell’autorizzazione concessagli, nè della durata del periodo di pratica per la quale è ammesso. I praticanti già ammessi sul territorio dell’altro Stato anteriormente al 1° gennaio non sono compresi nel contingente dell’anno in corso. Non è considerata nuova ammissione la proroga del periodo di pratica conformemente all’articolo 3.
3. Se il contingente previsto non è interamente utilizzato nel corso di un anno dai praticanti di uno dei due Stati, questo non può portare a conto dell’anno successivo il resto non utilizzato del suo contingente, nè ridurre in modo corrispondente il numero delle autorizzazioni rilasciate ai praticanti dell’altro Paese.
4. Il contingente può essere modificato mediante scambio di note, al più tardi un mese prima della fine dell’anno, per l’anno successivo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--6}
1. Le persone che desiderano essere ammesse come praticanti devono farne domanda all’autorità incaricata d’applicare l’accordo nel loro Paese. Esse forniranno nel contempo tutte le indicazioni necessarie per l’esame della domanda e per l’ammissione nell’altro Paese, servendosi del modulo prescritto.
2. Spetta a detta autorità esaminare se, tenuto conto delle condizioni stabilite nel presente accordo, la domanda dev’essere trasmessa all’autorità competente dell’altro Paese. Quest’ultima decide nei limiti del contingente annuale.
3. Le autorità incaricate d’applicare il presente accordo sono, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, a Berna, e, per la Repubblica federale di Germania, la «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung – Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und Vermittlungsausgleich», a Francoforte sul Meno.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--7}
Le autorità competenti dei due Paesi agevoleranno il disbrigo delle pratiche fatte dai candidati per trovare un’occupazione nell’altro Stato con provvedimenti adeguati e, ove occorra, mediante la collaborazione degli uffici incaricati particolarmente di tale compito e delle organizzazioni interessate. I candidati germanici potranno fruire, nella Svizzera, dell’aiuto della Commissione svizzera per lo scambio dei praticanti con l’estero, a Baden, e i candidati svizzeri potranno fruire, nella Repubblica federale di Germania, dell’aiuto della «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung». Ciò vale parimente quando un praticante, senza sua colpa, non può continuare la sua attività presso un datore di lavoro.

##### **Art. 7a** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--7_a}
Il collocamento avviene gratuitamente e esente da tasse.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--8}
1. Le autorità competenti faranno del loro meglio per accelerare l’esame delle domande d’ammissione. Parimente, esse si sforzeranno di eliminare nel più breve tempo possibile le difficoltà che potessero sorgere circa l’entrata e il soggiorno dei praticanti.
2. L’autorità competente di uno dei due Paesi, non appena avrà autorizzato un praticante ad assumere un impiego, ne informerà l’autorità competente dell’altro Paese.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--9}
Le autorità competenti dei due Paesi prenderanno di comune intesa i provvedimenti necessari all’esecuzione del presente accordo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--10}
Il presente accordo si applica parimente al Land Berlin, eccetto che il Governo della Repubblica federale di Germania faccia al Consiglio federale una dichiarazione contraria nel termine di tre mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--11}
1. Il presente accordo entrerà in vigore due mesi dopo che sarà stato firmato e avrà effetto fino al 31 dicembre 1955.
2. In seguito, esso sarà prorogato per tacita intesa e ogni volta per un nuovo periodo di un anno, purchè non sia disdetto da una delle due Parti, avanti il 1° luglio per la fine dell’anno.
3. In caso di disdetta, le autorizzazioni concesse in virtù del presente accordo rimarranno valide per tutta la durata per la quale sono state concesse.

*In fede di che* , i plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente accordo.Fatto a Bonn, in doppio esemplare, il 2 febbraio 1955.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Huber | Per il Governo <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Sauerborn <br>Lenz |
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[^1]: [RU  **1951**  962; **1955**  866; **1957**  71.RU  **1966**  619art. 49 n. (1)]. Ora vige la conv. del 25 feb. 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale (RS  **0.831.109.136.1** ).
[^2]: Nuovo contingente giusta lo scambio di note del 7 nov. 1978/19 feb. 1979, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU  **1979**  647).