0.142.111.363

CS **11** 627; FF **1911** I 263 ediz. ted. 327 ediz. franc.

Traduzione

# Trattato fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico, che regola alcuni rapporti giuridici dei cittadini di ciascuna delle parti contraenti nel territorio dell’altra parte

Conchiuso il 31 ottobre 1910<br />Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 1911[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° agosto 1911<br />Entrato in vigore il 1° ottobre 1911

(Stato 1° ottobre 1911)

Il Consiglio federale svizzero,<br />in nome della Confederazione Svizzera,<br />e Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,<br />in nome dell’Impero Germanico,

desiderando mantenere in vigore, anche dopo l’abrogazione del trattato di domicilio concluso fra la Svizzera e la Germania il 31 maggio 1890[^2]le agevolezze previste dall’articolo 1 capoverso 2, combinato coll’articolo 3, e dall’articolo 10 di esso trattato,

sonosi accordati di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.363--1}
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell’altra, per le loro persone e i loro beni, la stessa protezione legale dei nazionali.

Essi avranno il diritto di esercitarvi, nello stesso modo e alle stesse condizioni dei nazionali, qualsiasi industria e commercio, senza essere sottoposti a contribuzioni, imposte, tasse o diritti altri o più elevati di quelli riscossi dai nazionali.[^3]

La disposizione del capoverso precedente relativa all’esercizio dell’industria e del commercio è applicabile per analogia alla coltivazione dei fondi rustici che i cittadini dell’una delle parti contraenti posseggano nel territorio dell’altra.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.363--2}
L’articolo 1 non deroga alle disposizioni dell’articolo 9 capoverso 5 del trattato di commercio e di dogana concluso fra la Svizzera e l’Impero Germanico il 10 dicembre 1891 e il 12 novembre 1904[^4].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.363--3}
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate contemporaneamente a quelle del trattato di domicilio concluso fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico il 13 novembre 1909[^5].

Il presente trattato entrerà in vigore dopo trascorsi due mesi dallo scambio delle ratificazioni e sarà valido per un periodo di cinque anni.

Se non è denunciato dall’una delle parti contraenti un anno prima che spiri il detto periodo quinquennale, esso resterà in vigore per un altro anno, contando dal giorno in cui l’una o l’altra delle parti contraenti l’avrà denunziato.[^6]

*In fede di che* , i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Berna il trentuno di ottobre del millenovecentodieci (31 ottobre 1910).

| Brenner | von Bülow |
| --- | --- |

[^1]: RU **27** 701
[^2]: [RU **11** 515.RS  **0.142.111.361**  art. 21 cpv. 2]
[^3]: Vedi anche la conv. del 30 nov. 1978 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni (RS  **0.672.913.61** ) e la conv. dell’11 ago. 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS  **0.672.913.62** ).
[^4]: [RU **12** 505 869,21421. RU **42** 818 art. 16]. L’art. 9 cpv. 5 cit. recava: «Le parti contraenti si riservano piena libertà d’azione per ciò che concerne la legislazione sulle industrie ambulanti, la vendita a domicilio (merciaiuoli ambulanti) e la ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè un commercio nè un’industria».
[^5]: RS  **0.142.111.361**
[^6]: Il Trat. è stato disdetto dalla Svizzera per il 10 apr. 1920, ma, per intesa vicendevole, resta tacitamente in vigore di sei mesi in sei mesi (FF **1920** II 62 63 ediz. ted. 227 ediz. franc.).