0.142.111.141

^^CS **11** 561

Traduzione[^1]

# Convenzione fra la Svizzera e l’Afganistan

Conchiusa il 17 febbraio 1928<br />Istrumenti di rafificazione scambiati il 20 aprile 1928<br />Entrata in vigore il 20 aprile 1928

(Stato 20 aprile 1928)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà il Re dell’Ajganistan,

animati dal desiderio di consolidare le relazioni d’amicizia e di sviluppare gli scambi commerciali fra la Svizzera e l’Afganistan, hanno risolto di conchiudere a questo scopo una convenzione e hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.141--1}
Le parti contraenti sono d’accordo per stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati in conformità del diritto delle genti. Esse convengono che i rappresentanti diplomatici che ciascuna di esse potrà accreditare presso l’altra, nonchè il personale delle loro missioni, il cui numero non supererà dieci persone, godranno nel territorio dell’altra, degli onori, privilegi e immunità previsti dal diritto delle genti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.141--2}
In attesa della conclusione di trattati di domicilio e di commercio definitivi, i cittadini e le merci di ciascuna delle parti contraenti fruiranno, nel territorio dell’altra, con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, di tutte le agevolezze e i commercianti appartenenti alle parti contraenti potranno esercitare liberamente il loro commercio.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.141--3}
La presente convenzione, stesa in lingua francese e in lingua persiana, sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati in Parigi entro tre mesi dal giorno della firma.

La convenzione è conchiusa per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti si riserva però il diritto di farne cessare gli effetti mediante preavviso di sei mesi.

*In fede di che,* i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente convenzione.Steso, in duplo, a Berna, il diciassette febbraio millenovecentoventotto; il testo francese e il testo persiano fanno egualmente fede.

| Motta | G. Nabi |
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All’atto di procedere alla firma della convenzione provvisoria in data d’oggi fra la Svizzera e l’Afganistan, i plenipotenziari sottoscritti constatano che è inteso che il Consiglio federale farà quanto sta in lui per agevolare l’assunzione in Svizzera da parte dei governo afgano di tecnici e specialisti di cui potrà abbisognare, e che i giovani che il governo afgano desiderasse mandare in Svizzera a scopo di studio fruiranno di ogni agevolezza a questo proposito.Berna, il diciassette febbraio millenovecentoventotto.

| Motta | G. Nabi |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.