0.132.454.3

CS **11** 112; FF **1941** 279

Testo originale[^1]

# Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia Per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero compreso fra Piz Lat o Piz Lad ed il Monte Dolent

Conchiusa il 24 luglio 1941<br />Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 1941[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 settembre 1942<br />Entrata in vigore il 23 settembre 1942

(Stato 23 settembre 1942)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />S.M. il Re d’Italia e d’Albania e Imperatore d’Etiopia,

nel desiderio di concordare le norme per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero da Piz Lat o Piz Lad al M. Dolent hanno risoluto di concludere, a tale scopo, una convenzione e nominato i loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--1}
Le norme per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero da Piz Lat o Piz Lad al M. Dolent sono contenute nel Regolamento annesso alla presente convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--2}
Eventuali modificazioni a tale Regolamento considerate come utili o necessarie potranno essere apportate di comune accordo mediante semplice scambio di note fra i due Governi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--3}
La presente convenzione, che annulla ogni precedente disposizione in argomento stipulata fra i due Stati, sarà ratificata e le ratifiche relative saranno scambiate a Roma il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica.

La convenzione è redatta in italiano e in tedesco e in duplice originale. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

*In fede di che,* i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Berna, li 24 luglio 1941.

| Pilet‑Golaz | Tamaro |
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### Regolamento per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero compreso fra Piz Lat o Piz Lad ed il Monte Dolent {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--annex-1}
A) – Ritenuto che gli scopi da raggiungere sono:

Sorveglianza dell’incippamento per mantenere la linea di confine in perfette condizioni di demarcazione materiale;

Segnalazione reciproca dei termini guasti, manomessi od asportati;

Ripristino, restauro e sostituzione dei termini;

i due Stati si impegnano:
a) di esercitare sorveglianza sui termini, ciascuno per proprio conto, con le modalità che riterrà più opportune;
b) di segnalare i termini guasti o manomessi od asportati e precisamente ciascun Stato segnalerà subito all’altro qualunque danno che i propri agenti riscontrassero ai termini. Le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli Esteri di ciascun Stato proponendo o meno la sostituzione dei termini stessi;
c) di provvedere al ripristino, al restauro o alla sostituzione dei termini guasti od asportati. Il ripristino, il restauro o la sostituzione dovranno compiersi subito, nel caso in cui uno dei due Stati lo richieda; negli altri casi tali operazioni saranno effettuate periodicamente e nella stagione più favorevole, possibilmente ogni anno e ad ogni modo non oltre un quinquennio dalla riconosciuta necessità di restauro, del ripristino o della sostituzione.

B) – Modalità circa il ripristino, il restauro o la sostituzione dei termini

Circa le modalità per il ripristino, il restauro o la sostituzione dei termini rimane accordato quanto segue:
a) se il danno ha distrutto ogni traccia evidente della posizione dei termine questo dovrà essere sostituito previa determinazione della sua posizione da parte di personale tecnico dei due Stati sulla scorta dei documenti tecnici di frontiera. La sostituzione o il ripristino avverranno in presenza di rappresentanti dei due Stati medesimi;
b) se il danno è lieve ed ha lasciato evidenti tracce della posizione del termine, questo sarà sostituito o ripristinato o, semplicemente, restaurato direttamente da parte di rappresentanti dei due Stati, senza l’ausilio del personale tecnico.

Ciascun lavoro dovrà essere sancito da apposito verbale, redatto in duplice originale, per ciascun termine. I verbali, firmati dai rappresentanti dei due Stati, verranno poi annessi a quelli originali dei termini facendone apposita annotazione sulla prima pagina di ciascuno di essi nelle righe propriamente riservate a tali annotazioni.

C) – Lavori e provvista dei materiali necessari per il ripristino e la sostituzione<br />dei termini

Rimane concordato che per quanto riguarda i lavori e la provvista dei materiali necessari a mantenere in efficienza l’incippamento esistente, sarà di massima provveduto:
a) a cura del Governo italiano per il tratto di confine compreso fra Piz Lat o Lad e Chiasso (cippo n^o^67 compreso);
b) a cura del Governo svizzero per il tratto compreso fra Chiasso (cippo n^o^67 escluso) e il M. Dolent e per il territorio di Campione d’Italia.

D) – Spese

Di massima le spese relative alla provvista e messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quella relativa ai propri rappresentanti ufficiali.

Qualora siano colti in flagrante a compiere danni ai termini, cittadini di uno dei due Stati, tutte le spese inerenti alla riparazione o alla sostituzione dei termini stessi (per il personale e per il materiale) saranno a carico dello Stato cui appartiene l’individuo che ha prodotto il danno.

I rimborsi delle spese fra i due Stati saranno effettuati volta per volta a lavoro ultimato.

[^1]: Anche il testo tedesco, pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta, è originale, ma non fa fede in caso di contestazione.
[^2]: Art. 1 n. 2 del DF del 5 dic. 1941 (RU **58** 1039).